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Giurisprudenza

La specialità è servita. Al Fisco

Se la variazione del domicilio eletto non è comunicata, sono valide notifiche e comunicazioni eseguite presso la segreteria della Commissione, in ossequio alle norme proprie del rito tributario

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Nel giudizio tributario, se il difensore domiciliatario non ottempera a comunicare il cambio di domicilio, la comunicazione dell'avviso di udienza deve essere effettuato presso la segreteria della Commissione, ex articolo 17 del Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546.
Questo importante principio è contenuto nella sentenza n. 13320 del 7 giugno 2006, della Corte di cassazione, dalla quale emerge che la specialità del rito tributario relativamente alle notificazioni e comunicazioni, di cui all'articolo 17, preclude l'applicazione delle norme del diritto processuale civile.

Per quanto riguarda la notifica degli atti processuali, si evidenzia che, in ambito tributario, le stesse sono eseguite secondo le disposizioni di cui agli articoli 137 e seguenti del c.p.c., così come dispone l'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 31/12/1992, n. 546.
Operando un parallelismo tra il giudizio civile e quello tributario, deve porsi in risalto che, in ambito civile, le comunicazioni e le notificazioni sono classificate attività degli uffici minori dell'organo giudiziario, finalizzate a portare a conoscenza dei soggetti interessati gli atti del processo. Nel sottolineare che le comunicazioni sono compiute dal cancelliere di sua iniziativa per dovere d'ufficio, le notificazioni sono compiute dall'ufficiale giudiziario su istanza di parte, del pubblico ministero o del cancelliere e si eseguono mediante consegna in mani proprie al destinatario (brevi manu) di una copia integrale e conforme dell'atto.

La consegna dell'atto viene certificata dall'ufficiale giudiziario mediante la relazione di notifica apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto notificato Il codice di procedura civile contempla diverse ipotesi di notificazione, tra le quali, oltre a quella in mani proprie (articolo 138), nella residenza, nella dimora o nel domicilio (articolo 139), ciò che qui interessa ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. Tale ultima norma prevede che, se non è possibile eseguire la notifica per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comunale dove la notifica deve eseguirsi.

L'articolo 17 del Dlgs n. 546 del 1992, la cui formulazione appare chiara tanto da non lasciare dubbi di sorta, prevede che le comunicazioni e le notificazioni devono essere eseguite, fatta eccezione per la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della costituzione in giudizio. In particolare, il terzo comma del medesimo articolo prevede che, in mancanza delle predette condizioni, se la notificazione o la comunicazione non è possibile per la loro assoluta incertezza, gli atti sono comunicati o notificati presso la segreteria della Commissione. L'assoluta incertezza per mancata indicazione del domicilio eletto può ricorrere, ad esempio, quando la mancata indicazione è successiva, atteso che la parte non ha comunicato la variazione del domicilio precedentemente indicato(1).

L'assoluta incertezza si riferisce, comunque, alle successive variazioni di domicilio non comunicate.

Nella fattispecie in esame, il giudizio di legittimità costituisce il termine dell'iter giudiziario di una controversia fra una Snc e l'Amministrazione finanziaria, con la prima che, ricorrendo in Cassazione, merito della questione a parte, eccepiva che la notificazione dell'avviso di rettifica oggetto della questione avrebbe dovuto essere eseguita ai sensi degli articoli 137 e seguenti del c.p.c. e, in particolare, secondo la procedura di cui all'articolo 140, e non ai sensi del citato articolo 17 del Dlgs 546/92.

La Corte, evidenziando la precipua natura autonoma del giudizio tributario e accogliendo un orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui le notificazioni devono essere eseguite presso la segreteria della Commissione, ex articolo 17 del Dlgs n. 546/92, ha ritenuto che la sussistenza di una disciplina speciale per il procedimento tributario preclude la validità dei principi di diritto affermati con riguardo al processo civile. In tal modo, deve ritenersi che il trasferimento non comunicato del domicilio eletto sia parificabile all'originario difetto delle indicazioni relative previste, in via residuale, dall'ultimo comma del citato articolo 17 (Cassazione, sentenza n. 7946/02).

Tale tesi viene portata avanti dai giudici di legittimità nonostante la giurisprudenza formatasi in relazione al processo civile, che ritiene che, in casi simili, la notificazione debba essere effettuata presso il domicilio reale del difensore risultante dall'albo o dagli atti processuali (Cassazione, sentenze 2740/98, 4746/97, 7990/92). Pertanto, nella specie, la comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza doveva effettuarsi presso la segreteria della Commissione, in virtù del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 17 (e non mediante affissione all'albo della Commissione, come risultato agli atti), analogamente a quanto avviene nel processo civile con la notifica presso la cancelleria del giudice adito.

I giudici di legittimità hanno ritenuto, inoltre, che alla fattispecie de qua non si applicasse la disciplina di cui all'articolo 140 c.p.c., atteso che l'applicazione di una norma residuale, come è l'ultimo comma dell'articolo 17 del Dlgs n. 546/92, non deve avvenire solo per i casi di originario difetto delle indicazioni fornite, ma anche nelle ipotesi in cui il ricorrente non adempie l'onere di comunicare le successive variazioni di quanto specificato in ricorso, ovvero risulti impossibile eseguire la notificazione per inesistenza della relazione spaziale tra il soggetto e i luoghi corrispondenti alla residenza dichiarata. In questo modo, l'applicazione della disciplina di cui agli articoli 139 e 140 del codice di procedura civile resta limitata ai casi in cui tale relazione continui a sussistere e l'impossibilità della concreta consegna dell'atto dipenda dal fatto che non sia stato rintracciato l'interessato o altre persone legittimate alla ricezione.

NOTE
1. Cfr Cassazione, sentenze 12968/03; 8618/03. In quest'ultima sentenza emerge che, qualora il ricorrente abbia omesso di comunicare la variazione della propria residenza rispetto a quella indicata nel ricorso introduttivo, l'avviso di trattazione dell'appello deve essere comunicato presso la segreteria della Commissione tributaria, ai sensi di quanto dispone l'articolo 17, ultimo comma, del Dlgs n. 546/92; dovrà essere cura del contribuente consultare il fascicolo personale e visionare gli atti, nonché evidenziare nelle forme dovute e previste l'avvenuto cambio di domicilio, residenza o sede.


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