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Giurisprudenza

Le spese per la polizia stradale
non entrano nel calcolo del pedaggio

Per i giudici comunitari, inoltre, i cittadini possono far valere direttamente nei confronti degli Stati nazionali il mancato recepimento della direttiva unionale sull’argomento

auto polizia tedesca

La Corte di giustizia ha stabilito che la direttiva 1999/62, che si occupa di tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture, deve essere interpretata nel senso che i costi di infrastruttura, su cui si calcola il pedaggio, sono rappresentati dai costi di costruzione, esercizio, manutenzione e sviluppo della rete di infrastrutture di cui trattasi.
I costi connessi alla polizia stradale non rientrano nella nozione di “costi di esercizio”, ai sensi di tale disposizione e, pertanto, non concorrono alla determinazione del pedaggio.
 
I fatti e il processo in Germania
Due soggetti gestivano una società di diritto polacco, che esercitava attività di trasporto su strada in Germania.
Essi, ritenendo l'eccessività dei pedaggi autostradali pagati, adivano il Tribunale amministrativo di Colonia, che respingeva il loro ricorso.
In grado di appello, persistevano nella propria prospettazione, assumendo la violazione del diritto dell’Unione, per svariati ordini di motivi.

Le questioni pregiudiziali
Pertanto, l'adito Tribunale amministrativo superiore del Land della Renania settentrionale-Vestfalia ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1) Se un singolo soggetto, tenuto al pagamento del pedaggio, possa invocare dinanzi ai giudici nazionali l’osservanza delle disposizioni sul calcolo del pedaggio a norma dell’articolo 7, paragrafo 9, e dell’articolo 7-bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 1999/62, qualora lo Stato membro non abbia rispettato pienamente tali norme al momento della fissazione dei pedaggi per legge o le abbia attuate erroneamente a discapito di chi è soggetto al pedaggio
 
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione:

  1. se, quali costi di esercizio della rete di infrastrutture ai sensi dell’articolo 7 citato, possano essere inclusi anche i costi della polizia stradale
  2. se un superamento dei costi d’infrastruttura che possono essere inclusi nel pedaggio medio ponderato
  1. fino al 3,8%, in particolare qualora vengano inclusi costi che, già per principio, non possono essere inclusi
  2. fino al 6%

comporti una violazione del divieto di superamento dei costi ai sensi dell’articolo 7 citato, con la conseguenza che il diritto nazionale non sia pertanto applicabile
 
3) In caso di soluzione affermativa della questione numero 2, lettera b):

  1. se la sentenza della Corte di giustizia del 26 settembre 2000 (resa nella causa C-205/98, punto 138), debba essere intesa nel senso che un superamento considerevole dei costi non possa più essere compensato, in sostanza, mediante un calcolo dei costi a posteriori effettuato in un procedimento giurisdizionale, attraverso il quale debba essere provato che l’aliquota di pedaggio stabilita, in sostanza, non supera effettivamente i costi che possono essere inclusi;
  2. In caso di soluzione negativa della questione numero 3, lettera a):
    se, ai fini di un calcolo dei costi a posteriori, effettuato dopo la scadenza del periodo di calcolo, ci si debba basare, per intero, sui costi effettivi e sugli introiti effettivi dei pedaggi, quindi non sulle relative ipotesi formulate in sede di calcolo prognostico originario.

Le risposte della Corte
La Corte di giustizia, partendo dall'esame della seconda questione pregiudiziale, premette che l’articolo 7, paragrafo 9, della direttiva 1999/62 dispone che i pedaggi si fondano sul principio del recupero dei soli costi d’infrastruttura.
Inoltre, i pedaggi medi ponderati sono calcolati in funzione dei costi di costruzione, nonché dei costi di esercizio, manutenzione e sviluppo della rete di infrastrutture di cui trattasi.
Infine, i pedaggi medi ponderati possono comprendere anche la remunerazione del capitale o un margine di profitto in base alle condizioni di mercato.
Il successivo articolo 7-bis prevede, poi, che, nel determinare i livelli di pedaggio medi ponderati applicabili alla rete di infrastrutture di cui trattasi o a una parte chiaramente definita di detta rete, gli Stati membri tengono conto dei vari costi di cui all’articolo 7, paragrafo 9, di tale direttiva.
 
I costi d'infrastruttura
In sostanza, osserva la Corte, i pedaggi medi ponderati devono essere determinati tenendo conto dei soli “costi d’infrastruttura” di cui al richiamato articolo 7, che rinvia, a tale riguardo, ai costi di costruzione, esercizio, manutenzione e sviluppo della rete di infrastrutture in argomento.
I costi rilevanti ai fini della risposta alla questione formulata, tuttavia, sono non già quelli relativi alla costruzione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete di infrastrutture interessata, bensì quelli relativi al suo esercizio.
 
I costi di polizia
E, per “costi di esercizio”, la direttiva si riferisce ai costi derivanti dall’esercizio dell’infrastruttura.
Orbene, proseguono i togati comunitari, le attività di polizia rientrano nella responsabilità dello Stato che agisce nell’esercizio delle sue prerogative di potere pubblico e non in quanto operatore dell’infrastruttura stradale.
I costi connessi alla polizia stradale non possono, pertanto, essere considerati come “costi di esercizio”.
 
I pedaggi medi ponderati
Proseguendo con lo scrutinio della seconda questione pregiudiziale, la Corte osserva che l’articolo 7 in esame prevede che i pedaggi si fondano sul principio del recupero dei soli costi d’infrastruttura. Inoltre, gli Stati membri devono determinare i pedaggi medi ponderati tenendo conto di questi soli costi, come espressamente elencati in tale articolo.
Quindi, la direttiva 1999/62 osta a qualsiasi superamento dei costi d’infrastruttura della rete di infrastrutture di cui trattasi, che risulti da errori di calcolo non trascurabili o dall’inclusione di costi che non rientrano tra quelli previsti da tale disposizione, quali i costi connessi alla polizia stradale.
 
Natura self-executing della direttiva 1999/62
L'esame della prima questione pregiudiziale offre lo spunto alla Corte di Lussemburgo di precisare che, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere nei confronti di uno Stato membro dinanzi ai suoi giudici nazionali, vuoi qualora esso abbia omesso di trasporre la direttiva in diritto nazionale entro i termini, vuoi qualora l’abbia trasposta in modo non corretto.
Si tratta, in sintesi, di quelle che la dottrina ha qualificato come direttive self-executing: natura che pare alla Corte caratterizzare la direttiva 1999/62.
Da qui, la conseguenza che, sebbene detta direttiva lasci ancora un margine di discrezionalità agli Stati membri per quanto riguarda le modalità di calcolo dei pedaggi, tale circostanza non incide sul carattere preciso e incondizionato dell’obbligo di determinare gli stessi tenendo conto dei soli “costi d’infrastruttura”, di cui all’articolo 7, paragrafo 9, di tale direttiva: il singolo cittadino può, quindi, invocare tale circostanza dinanzi ai giudici nazionali.

L'aliquota di pedaggio eccessiva
Quanto alla conclusiva questione pregiudiziale posta alla Corte, gli eurogiudici osservano che la direttiva 1999/62 non può giustificare a posteriori aliquote di pedaggio eccessive, alla luce di un nuovo calcolo dei costi d’infrastruttura effettuato nell’ambito di un procedimento giurisdizionale, similmente a quanto già deciso in un precedente giurisprudenziale.


Conclusioni
1) L’articolo 7, paragrafo 9, della direttiva 1999/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture, come modificata dalla direttiva 2006/38/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, deve essere interpretato nel senso che i costi connessi alla polizia stradale non rientrano nella nozione di “costi di esercizio”, ai sensi di tale disposizione.
2) Detto articolo, inoltre, deve essere interpretato nel senso che osta a che i pedaggi medi ponderati superino i costi d’infrastruttura della rete di infrastrutture di cui trattasi del 3,8% o del 6%, a causa di errori di calcolo non trascurabili o dell’inclusione di costi che non rientrano nella nozione di “costi d’infrastruttura”, ai sensi di tale disposizione.
3) Un singolo può invocare direttamente dinanzi ai giudici nazionali l’obbligo di tener conto dei soli costi d’infrastruttura di cui all’articolo 7 menzionato, imposto da tale disposizione nonché dall’articolo 7-bis, paragrafi 1 e 2, della citata direttiva, contro uno Stato membro qualora quest’ultimo non abbia rispettato tale obbligo o l’abbia trasposto in modo non corretto.
4) La direttiva 1999/62, come modificata dalla direttiva 2006/38, letta alla luce del punto 138 della sentenza del 26 settembre 2000, Commissione/Austria (causa C-205/98), deve essere interpretata nel senso che essa osta a che un’aliquota di pedaggio eccessiva sia giustificata a posteriori da un nuovo calcolo dei costi d’infrastruttura effettuato nell’ambito di un procedimento giurisdizionale.
 
 
Fonte:
Data della sentenza
28 ottobre 2020

Numero della causa
Causa C-321/2019

Nome delle parti
TBY;
CZ;
contro
Bundesrepublik Deutschland.

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