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Giurisprudenza

Srl, se non si trova la sede sociale la notifica può arrivare a casa del legale

Purché il messo si sia trovato nell'impossibilità oggettiva di consegnare l'atto presso il recapito di rito

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E' valida la notifica di un avviso di accertamento effettuata presso il domicilio del legale rappresentante della società qualora il messo notificatore si sia trovato nell'impossibilità di consegnare l'atto presso la sede sociale, sulla base della "falsa informazione", resa dal portiere, concernente il trasferimento della società presso un'altra altra sede. E' quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 8045 del 28 marzo 2008.

La controversia trae origine dall'impugnazione di un'iscrizione a ruolo, con la quale una Srl deduceva l'irritualità della notifica dell'avviso di accertamento.
I giudici di primo grado accolgono il ricorso presentato dalla società e la sentenza viene confermata dalla Commissione tributaria di secondo grado.
In particolare, i giudici di appello rigettano l'impugnazione proposta dall'ufficio, sostenendo l'irregolarità della notifica eseguita, come previsto dall'articolo 140 Cpc, presso il domicilio fiscale del rappresentante legale della società, poiché non ricorre il presupposto dell'impossibilità di consegnare l'atto presso la sede sociale, disciplinato dall'articolo 145, terzo comma, Cpc.

Contro questa sentenza, ricorre per cassazione l'agenzia delle Entrate, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 140 e 145 Cpc.
Nel dettaglio, l'Amministrazione finanziaria rileva che "l'impossibilità oggettiva" di consegnare l'avviso di accertamento presso la sede sociale legittima la notifica presso il domicilio del legale rappresentante. Da un lato, infatti, il portiere aveva riferito che la società si era trasferita altrove e, dall'altro, non risultava l'esistenza di una nuova sede sociale dalle ricerche anagrafiche effettuate dal messo notificatore.

Al fine di inquadrare la questione affrontata dalla suprema Corte, è opportuno premettere che in tema di notificazione alle società di capitali, se la stessa non può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede, e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano le disposizioni degli articoli 138, 139 e 141 Cpc.

Tuttavia, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, laddove neppure l'adozione di tali modalità consenta di pervenire alla notificazione, ad esempio a causa dell'irreperibilità del destinatario dell'atto o per rifiuto di riceverne copia, si dovrà procedere nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell'atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente. In caso contrario, si procederà direttamente nei confronti della società, come specificato anche nella sentenza della Cassazione 8091/2002.

La notificazione presso il domicilio fiscale del legale rappresentante della società va eseguita con il compimento delle seguenti formalità: deposito della copia presso la casa comunale, affissione dell'avviso di detto deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, comunicazione allo stesso della notizia del deposito per raccomandata con avviso di ricevimento. La relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario fa fede del loro espletamento.

La Corte di cassazione, con la sentenza in esame, ha accolto il ricorso presentato dall'agenzia delle Entrate, affermando che quando la notificazione degli atti tributari diretti alle persone giuridiche non può essere eseguita presso la sede sociale, l'avviso di accertamento si notificherà al rappresentante legale. Laddove queste modalità di notifica non siano effettuabili, il messo potrà procedere con le formalità previste dall'articolo 140 Cpc.

Per la Cassazione, l'impossibilità di eseguire la notificazione presso la sede sociale "va verificata dall'ufficiale giudiziario in concreto, sulla base della situazione risultante sul posto e delle informazioni assunte in loco" e deve anche risultare espressamente e puntualmente dalla relazione di notifica che "fa fede fino a querela di falso per: 1) le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente; 2) la constatazione dei fatti avvenuti in sua presenza; 3) il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco".

Infine, i giudici di legittimità, uniformandosi al principio contenuto nelle sentenze 73/1997 e 8291/1992, hanno ritenuto che l'impossibilità di notificare presso la sede sociale va ravvisata anche "in caso di condizioni ostative ed accidentali, purché non imputabili alla parte istante, quali il mancato reperimento di addetti alla sede, ovvero la chiusura della sede medesima all'atto dell'intervento dell'ufficiale giudiziario".
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