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Giurisprudenza

Una stima dell'Ute in fotocopia non delegittima l'accertamento

L'omessa sottoscrizione del duplicato è irrilevante. Ciò che importa è il contenuto e non l'autorità della perizia

fotocopiatrice

Con l'ordinanza n. 24279 del 17 novembre, la Corte di cassazione, accogliendo le tesi dell'Amministrazione finanziaria, ha stabilito, in materia di eccezioni di natura meramente formale presentate dal contribuente, che è pienamente valido l'accertamento di maggiore valore di un immobile operato dal fisco anche quando la stima dell'ufficio tecnico erariale allegata all'avviso stesso è semplicemente una fotocopia, e per di più non sottoscritta. Ai fini, infatti, della validità dell'atto di accertamento è sufficiente che lo stesso abbia recepito il contenuto della stima.

L'Amministrazione finanziaria, a seguito di un'operazione di compravendita immobiliare, notificava a un contribuente un avviso di rettifica e liquidazione relativo all'Invim e all'imposta di registro, allegando a corredo dello stesso una fotocopia, senza alcuna firma, riportante la stima del reale valore dell'immobile in questione effettuata dal competente ufficio tecnico erariale.
Il contribuente impugnava la determinazione del fisco dinanzi al giudice tributario di prime cure, il quale annullava l'atto impositivo per carenza di motivazione. Stesso giudizio esprimeva la Commissione tributaria regionale della Toscana, chiamata a pronunciarsi a seguito dell'appello proposto dall'agenzia delle Entrate.

Avverso tali determinazioni, l'Agenzia proponeva ricorso in Cassazione. Secondo l'impostazione del fisco, infatti, la motivazione dell'atto ha come suo scopo primario il fatto di rendere edotto il contribuente circa la pretesa tributaria avanzata nei suoi confronti e di porlo dunque nelle migliori condizioni per potersi efficacemente difendere dinanzi a un giudice. Poiché nell'avviso di accertamento di maggior valore erano stati puntualmente indicati sia le caratteristiche morfologiche dei terreni, sia i valori medi di mercato di terreni similari nonché la reale consistenza edificatoria del terreno in contestazione, l'Amministrazione finanziaria riteneva di aver assolto pienamente all'obbligo di motivazione sulla stessa incombente, a nulla rilevando il fatto che all'atto stesso era stata allegata semplicemente una fotocopia non sottoscritta della stima dell'Ute.
L'agenzia delle Entrate chiedeva dunque la cassazione della sentenza impugnata.

I giudici di legittimità hanno dato ragione all'Amministrazione.
In particolare, la norma stabilisce, in materia di rettifica del valore di immobili o aziende, che l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, degli elementi in base ai quali è stato determinato, l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, nonché dell'imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso (articolo 52 del Dpr 131/1986).
Lo stesso articolo prevede, poi, che la motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, nel caso in cui la motivazione faccia riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato al documento che lo richiama, a meno che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale, pena la nullità dell'accertamento stesso.

L'articolo 3 del Dlgs. 241/1990, proprio in tema di motivazione, dispone che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato e che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
Se tali ragioni derivano da altro atto dell'Amministrazione richiamato dal provvedimento stesso, insieme alla comunicazione di quest'ultimo, deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui esso si richiama.

I giudici di piazza Cavour hanno precisato che, in tema di imposta di registro e Invim, anche a seguito dell'entrata in vigore dello Statuto del contribuente, che ha esteso alla materia tributaria i principi dell'articolo 3 del Dlgs 241/1990, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore tende a circoscrivere l'ambito delle ragioni adducibili dal fisco in una eventuale successiva fase contenziosa e a consentire al contribuente l'esercizio del proprio diritto di difesa. Tale obbligo motivazionale è assolto mediante l'enunciazione del criterio astratto in base al quale il maggior valore è stato determinato, con le specificazioni che in concreto si rendono necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del suo diritto di difesa.
All'eventuale fase contenziosa restano poi riservati l'onere dell'Amministrazione di fornire la prova della sussistenza in concreto dei presupposti per l'applicazione del criterio prescelto e adottato, e la facoltà per il contribuente di contrapporre altri elementi sulla base dello stesso o di altri criteri di valutazione.

La fotocopia della stima dell'ufficio tecnico erariale, hanno poi sostenuto i giudici supremi, ha la stessa valenza dell'originale, purché non disconosciuta tempestivamente. Infatti, ai sensi dell'articolo 2719 del codice civile, le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.
In ultimo, la sottoscrizione della fotocopia stessa non rileva, in quanto l'atto tributario impugnato si fonda sul contenuto della stima e non sull'autorità della valutazione.

Pertanto, è pienamente legittimo l'accertamento di maggiore valore di un immobile anche con la stima dell'Ute allegata in fotocopia e non sottoscritta.

 

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