Così ha concluso il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana con la sentenza n. 1215, depositata il 9 luglio 2009, con la quale è stato rigettato il ricorso avverso il diniego opposto dall'agenzia delle Entrate, in relazione all'istanza di accesso ad atti tributari endoprocedimentali.
I fatti ante causam e il ricorso al Tar
Con istanza del 12 marzo 2009, indirizzata all'ufficio di Firenze 2 e alla direzione regionale della Toscana, il signor X, in proprio e in qualità di legale rappresentante di una società, chiedeva ai sensi degli articoli 22 ss. della legge n. 241/1990 l'accesso ai documenti amministrativi, anche endoprocedimentali, riguardanti un avviso di accertamento a suo carico nonché altro avviso di accertamento a carico della società di cui era rappresentante, atti entrambi già impugnati con ricorsi pendenti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze.
In particolare, l'istante motivava la richiesta con la circostanza che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze aveva formulato, nei suoi confronti, richiesta di rinvio a giudizio per il reato di cui agli articoli 110 e 81 del codice penale e 3 del Dlgs n. 74/2000, e che il Gip aveva fissato l'udienza preliminare.
Più nel dettaglio, l'accesso veniva richiesto con riguardo:
- ai documenti inerenti ai procedimenti di accertamento con adesione, di annullamento in via di autotutela e di conciliazione giudiziale, ex articolo 48 del Dlgs n. 546/1992, dei predetti avvisi di accertamento
- al "parere reso sull'intera controversia Y Spa" dalla direzione regionale della Toscana
- "ad ogni ulteriore documento formato dall'agenzia delle Entrate in relazione agli avvisi di accertamento in questione".
Sia l'ufficio locale che la direzione di Firenze fornivano riscontro negativo alla richiesta di accesso, richiamando in particolare la disposizione dell'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge n. 241/1990, e le specifiche disposizioni concernenti i procedimenti tributari.
Avverso i precisati dinieghi, il sig. X proponeva ricorso al Tar toscano, sostenendo in particolare che l'accesso costituisce principio generale dell'attività amministrativa cui non osterebbe la richiamata previsione dell'articolo 24 e che, comunque, il limite introdotto dalla norma citata avrebbe potuto impedire l'accesso al massimo fino alla definizione del procedimento tributario, momento dopo il quale sarebbe venuta meno l'esigenza di segretezza in funzione della quale è prevista l'esclusione dall'accesso.
La sentenza del Tar
Nel ricostruire la fattispecie, i giudici amministrativi sono partiti dal testuale richiamo della norma di riferimento per la questione sottoposta al loro esame ovvero l'articolo 24 della legge n. 241/1990, il quale prevede, al comma 1, lettera b), che "Il diritto di accesso è escluso nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; ...".
Tale disposizione, rileva il collegio fiorentino, è stata introdotta dalla legge n. 15/2005, che all'articolo 16 "ha integralmente sostituito l'originario testo dell'articolo 24, che al comma 6, ultima parte, prevedeva: 'Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge'; e tra i provvedimenti di cui all'art. 13 figuravano (e figurano tuttora) quelli tributari (insieme, tra gli altri, a quelli finalizzati 'alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione')".
Il punto nodale della questione, spiega la sentenza in rassegna, riguarda proprio il significato da attribuire alla modifica normativa introdotta nel 2005 e alla formulazione del testo ora vigente rispetto a quella del testo anteriore.
Riallacciandosi al proprio precedente di cui alla sentenza n. 5143 del 20 dicembre 2007 - e in consapevole contrasto con quanto ritenuto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5144/2008 - la decisione in commento conferma l'interpretazione secondo cui la modifica dell'articolo 24 della legge n. 241/90 avrebbe esteso l'ambito di operatività del divieto di accesso anche agli atti adottati nell'ambito dei procedimenti tributari, stabilendo che per essi "restano ferme le particolari norme che li regolano".
A fronte di tale regola, precisa la sentenza, neppure è possibile affermare - come "poteva, al più, sostenersi nel previgente quadro normativo, allorché il diritto di accesso in materia era vietato in relazione all'attività preparatoria della pubblica amministrazione" - che detto divieto operi fino a quando non sia intervenuto un provvedimento conclusivo del procedimento.
Invero, puntualizza la decisione del Tar della Toscana, nel nuovo contesto normativo la formulazione generale adoperata dal legislatore "non lascia adito a dubbi sulla portata estensiva del divieto nell'ambito dei 'procedimenti tributari'".
Considerazioni
I giudici di Firenze hanno disatteso le doglianze dell'interessato avverso il diniego opposto dall'agenzia delle Entrate sull'istanza di accesso ad atti tributari endoprocedimentali valorizzando il dato letterale "che risulta puntuale e inequivoco" (così si legge nella sentenza) dell'odierno articolo 24.
Nell'occasione, il collegio amministrativo ha fondato la sua decisione anche sul rilievo che la formulazione della norma nella materia in questione coincide con "quella attinente l'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione ('per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione'), pacificamente sottratti al diritto di accesso (cfr. comma 1, lett. c)".
In sostanza, secondo i giudici amministrativi della Toscana, nel passaggio dalla previgente all'attuale formulazione normativa, vi sarebbero diversi elementi che evidenziano la scelta del legislatore di ampliare la portata del divieto di accesso in relazione agli atti dei procedimenti tributari e che consentono, come accaduto nella specie, di rigettare il ricorso avverso un diniego di accesso opposto al riguardo dall'organo amministrativo.