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Giurisprudenza

Storie non più di ordinaria amministrazione

Compete al giudice tributario decidere sulle liti in tema di contributi consortili incardinate dal 2002

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Con la recente sentenza 28 giugno 2006, n. 14863, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno statuito la competenza del giudice tributario in merito alle liti aventi a oggetto i contributi consortili, in base a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'articolo 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), che ha attribuito, a partire dal 1° gennaio 2002, alla giurisdizione delle Commissioni tributarie le controversie in tema di tributi di ogni genere e specie.

Brevemente, la controversia esaminata dalle Sezioni unite nasce a seguito di un atto di citazione presentato il 20 gennaio 2004 da un contribuente alla magistratura ordinaria (nella fattispecie al giudice di pace) per ottenere la restituzione delle somme versate a un consorzio di bonifica a titolo di contributi consortili. Nello specifico, il ricorrente ritiene di non aver ottenuto alcun vantaggio dalle spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario sostenuto dal consorzio di bonifica.

L'ente di bonifica chiamato in giudizio eccepisce in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in quanto i contributi in parola hanno natura tributaria, con l'effetto che la competenza a decidere sulle liti aventi a oggetto tali prestazioni patrimoniali spetta al giudice tributario ai sensi dell'articolo 2 del decreto sul contenzioso tributario (nella formulazione vigente dal 1° gennaio 2002).

A seguito dell'ordinanza interlocutoria emessa dal giudice di pace con la quale viene confermata la competenza del giudice ordinario, il consorzio di bonifica propone istanza per regolamento di giurisdizione, a norma dell'articolo 41 del Codice di procedura civile, sostenendo in particolare la tesi del difetto di giurisdizione del giudice adito dalla parte privata.

Le Sezioni unite con la sentenza n. 14863 del 2006 che si commenta hanno accolto la tesi dell'ente impositore statuendo, in base al proprio consolidato orientamento, che "i contributi spettanti ai consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario, rientrano nella categoria generale dei tributi, con la conseguenza che la domanda di restituzione delle somme versate a tale titolo, proposta dopo il primo gennaio 2002, è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, in applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo modificato dall'art. 12 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie".

Per contro, in virtù del principio della perpetuatio iurisdictionis contemplato dall'articolo 5 del Codice di procedura civile, in forza del quale sia la giurisdizione sia la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e alla situazione di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, resta ferma la competenza giurisdizionale del giudice ordinario per le controversie incardinate anteriormente al 1° gennaio 2002, trattandosi di competenza per materia del tribunale ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Codice di procedura civile (cfr. Cass. SS.UU., 15 luglio 2005, n. 14934, e sez. V, 6 aprile 2004, n. 6784).

La competenza del giudice tributario a decidere sulle controversie relative ai contributi di bonifica (incardinate dopo il 1° gennaio 2002) sancita dal più volte citato articolo 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992 si basa sulla circostanza che tali prestazioni patrimoniali rientrano nella generale categoria dei tributi.
Al riguardo, la Cassazione ha più volte statuito che i "contributi di bonifica integrano prelievi direttamente imposti dalla legge, per scopi d'interesse generale, secondo un criterio di ripartizione fra i titolari dei beni inclusi nel perimetro di un determinato consorzio (ente pubblico non economico) delle spese occorrenti per le sue attività istituzionali" (cfr. SS.UU. 4 giugno 2002, n. 8087) e che quindi "rientrano certamente nella categoria generale dei tributi, così come dispone l'art. 23 della Costituzione, atteso che tali obblighi discendono dalla legge e non da un impegno contrattuale, di natura associativa, comunque esigibili mediante ruoli di contribuenza e con le norme ed i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria" (cfr. Cass., sez. V, 18 gennaio 2002, n. 521).

Più esattamente, secondo la risalente e consolidata giurisprudenza di legittimità, le modalità di costituzione del consorzio di bonifica, la sua struttura e le finalità di preminente interesse pubblico che dominano lo svolgimento della sua attività istituzionale, chiariscono come non si possa fondatamente sostenere che l'obbligo di contribuenza derivi da un impegno di carattere contrattuale associativo assunto dai proprietari interessati alla bonifica, in quanto tale obbligo deriva dalla legge, la quale considera essenziale, per il conseguimento delle finalità inerenti alla bonifica, la partecipazione alle spese da parte dei titolari dei beni inclusi nel perimetro del comprensorio.
Da ciò consegue che i contributi consortili rientrano nell'ambito dell'articolo 23 della Costituzione, non avendo rilievo, in senso contrario, che la contribuzione sia commisurata ai benefici derivanti ai proprietari, collettivamente o individualmente, dalle opere di bonifica (cfr., in particolare, SS.UU. 23 settembre 1998, n. 9493, e sez. I, 30 gennaio 1979, n. 662).

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