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Giurisprudenza

Studenti alleati del Fisco

Legittima la rettifica che trova fondamento su dati e notizie richiesti agli "alunni" di un istituto di preparazione agli esami universitari

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Gli uffici possono invitare qualsiasi soggetto a fornire ogni informazione utile al fine delle indagini. E’, quindi, legittimo l’operato della polizia tributaria, che ha chiesto ai "corsisti", fruitori delle prestazioni didattiche rese da un istituto di preparazione universitaria, dati circa la frequenza dei corsi, le somme corrisposte per i servizi ricevuti e le modalità di pagamento. Tali informazioni, trasmissibili anche per iscritto, offrono elementi certi che inducono a dubitare dell’attendibilità della contabilità ufficialmente tenuta dalla ditta verificata (sentenza n. 1942 del 30 gennaio 2007).

Fatto
La controversia trae origine da un avviso di rettifica ai fini Iva, notificato a un istituto di preparazione agli esami universitari, emesso sulla base delle risultanze ottenute dai questionari inviati a taluni utenti (clienti) che avevano utilizzato i servizi di insegnamento dell’operatore.
Le risultanze di tali questionari erano poi state poste, dall’ufficio, a fondamento e motivazione della rettifica, sebbene il ricorrente contestasse l’acritico riferimento alle stesse.
In particolare, il ricorrente contestava l’applicazione dell’articolo 51, comma 2, del Dpr n. 633/1972, che consente l’invio di questionari all’esercente di attività di impresa e ai loro clienti e fornitori, con l’invito a restituirli una volta compilati e firmati (punto n. 3), e non anche a qualsiasi altro soggetto (cui si riferisce il punto n. 4), che, invece, a parere del contribuente, avrebbe rappresentato il giusto riferimento normativo.
L’orientamento espresso dalla Cassazione è risultato invece favorevole all’ufficio.

Decisione
La Cassazione sul punto ha chiarito che "gli uffici possono, ai sensi dell'art. 51, comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972, invitare qualsiasi soggetto a fornire, fra l'altro, ogni informazione utile al fine delle indagini…che quindi era pienamente legittimo e giustificato l'operato della polizia tributaria, che aveva chiesto ai “corsisti”, utenti dei servizi offerti dal contribuente, “determinate informazioni circa la frequenza dei corsi, le somme pagate per le prestazioni ricevute e le modalità di pagamento”… Tali informazioni, trasmissibili anche per iscritto, poiché la norma non ne impone l'oralità, esposte nel processo verbale di constatazione “la cui copia è in possesso del contribuente”, costituiscono parte integrante della “documentazione acquisita agli atti” la quale, secondo la Commissione regionale, offre dati ed elementi certi che inducono a dubitare dell'attendibilità della contabilità ufficialmente tenuta dalla ditta verificata".

Considerazioni
L’Amministrazione può legittimamente inviare ai clienti di un operatore (nel caso di specie, istituto di insegnamento) dei questionari, sollecitando informazioni circa i loro rapporti economici intrattenuti con l’operatore stesso, e utilizzarne le risposte (anche scritte) per un accertamento induttivo in materia di Iva.

Ulteriori possibilità istruttorie sono state recentemente offerte dalle modifiche introdotte dall’articolo 37, comma 32, del decreto legge n. 223 del 2006, all’articolo 32 del Dpr n. 600 del 1973, primo comma, numeri 4 e 8, tese a rafforzare i poteri degli uffici nell’attività di accertamento, non solo ai fini delle imposte sui redditi, ma anche in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali.
Per effetto delle novità apportate dal decreto, gli organi accertatori, a decorrere dal 4 luglio 2006, possono inviare i predetti questionari anche al fine di acquisire "dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati".

I dati e le notizie, quindi, in quanto rilevanti ai fini dell’accertamento, possono essere richiesti genericamente nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo, senza necessità di indicazione nominativa degli stessi. In tal modo, sono stati allargati, anche ai fini delle imposte sui redditi, i cosiddetti “controlli esplorativi”, consistenti nell’inviare questionari, nonché nel richiedere dati, notizie e documenti, e nell’acquisire informazioni relativamente al complesso dei rapporti economici intrattenuti dal destinatario dell’istanza conoscitiva.

Le conseguenze sanzionatorie derivanti dall’inadempimento agli inviti, di cui all’articolo 32 del Dpr n. 600/1973, possono essere distinte in due categorie: conseguenze sanzionatorie “dirette” e “indirette”.
Le prime sono quelle disposte dall’articolo 11, comma 1, del Dlgs n. 471/1997, e consistono nella sanzione amministrativa pecuniaria da 258 a 2.065 euro.
Conseguenze sanzionatorie indirette sono, invece, quelle previste dall’articolo 32, comma 4, e dall’articolo 39, comma 2, lettera d-bis), del Dpr n. 600/1973. In forza della prima disposizione è imposto agli uffici accertatori il dovere di non tener conto, nella ricostruzione del reddito del contribuente accertato, in favore dello stesso, dei dati e delle notizie non addotti e degli atti, dei documenti, dei libri e dei registri non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio.

Ulteriore conseguenza, ma non per questo meno insidiosa, è la possibilità riconosciuta al Fisco di utilizzare il cosiddetto “redditometro”, qualora il contribuente non abbia ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell’articolo 32, comma 1, nn. 2), 3) e 4).

Per quanto riguarda, invece, i redditi determinati in base alle scritture contabili, la legge n. 28/1999 ha introdotto la lettera d-bis al comma 2 dell’articolo 39, Dpr n. 600/1973, prevedendo, così, un’ulteriore causa di legittimazione dell’accertamento induttivo extracontabile. Conseguentemente, qualora il contribuente non abbia dato seguito agli inviti disposti dagli uffici, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, nn. 3) e 4), del Dpr n. 600/1973, o dell’articolo 51, comma 2, nn. 3) e 4), del Dpr n. 633/1972, sarà possibile procedere ad accertamento induttivo, determinando il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, avvalendosi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

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