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Giurisprudenza

Successioni a doppio binario

Legittima la soppressione dell'imposta solamente per quelle aperte dal 25 ottobre 2001

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Ordinanza di rimessione
La Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con ordinanza dell'11 dicembre del 2003, ha dubitato della legittimità costituzionale degli articoli 13, comma 1, e 17, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, nella parte in cui non prevedono - per le situazioni ancora pendenti - l'espressa abrogazione, da parte dello stesso legislatore o del Governo delegato all'emanazione di uno o più decreti legislativi, delle disposizioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni contenute nel decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e successive modificazioni, ove siano "incompatibili" con quelle contenute nella legge n. 383 del 2001, che ha soppresso tale tributo soltanto(1) per le successioni aperte a decorrere dal 25 ottobre 2001.
Secondo il giudice rimettente, le disposizioni censurate, che non stabiliscono la suddetta espressa abrogazione retroattiva delle previgenti disposizioni "incompatibili" in materia di imposte sulle successioni e donazioni, violano:

  • il principio di "legittimo affidamento nella certezza e sicurezza giuridica del diritto", perché provocano "notevoli incertezze e perplessità, a livello ermeneutico", "anche per la mancata emanazione da parte del Governo dei decreti legislativi" previsti dal citato comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 383 del 2001
  • l'articolo 3 della Costituzione perché si pongono in contraddizione con l'intendimento dello stesso legislatore di predisporre una "regolamentazione transitoria con eliminazione di tutte le disposizioni incompatibili con la nuova normativa" e perché introducono una ingiustificata disparità di trattamento fiscale tra le successioni per causa di morte aperte anteriormente al 25 ottobre 2001 (soggette a imposta) e quelle aperte a decorrere da tale data (non soggette a imposta)
  • l'articolo 53 della Costituzione, perché, in riferimento alle successioni aperte prima del 25 ottobre 2001, comportano l'applicazione di un'imposta che il legislatore ha ritenuto opportuno sopprimere e per la quale, pertanto, non sussiste più il requisito di una attuale capacità contributiva.

Intervento della Consulta
La questione sollevata è stata ritenuta dalla Consulta, con ordinanza n. 9 del 13/1/2006, manifestamente inammissibile per i seguenti diversi e concorrenti profili:

  1. il giudice a quo, nel richiedere alla Corte una pronuncia additiva ad effetti abrogativi e retroattivi, prospetta un petitum generico, avendo omesso di precisare quali siano le norme previgenti che dovrebbero essere "espressamente" e retroattivamente abrogate in ragione della loro incompatibilità con quelle vigenti ("ove siano incompatibili", come testualmente si esprime detto giudice); tale individuazione, da parte del rimettente, delle disposizioni "incompatibili" da abrogare appare tanto più necessaria in quanto non sembra poter sussistere, nella specie, alcuna incompatibilità tra norme che hanno efficacia temporale diversa (cioè quelle anteriori e quelle successive alla soppressione dell'imposta)
  2. la Commissione tributaria regionale esige, altrettanto genericamente, che l'invocata abrogazione retroattiva di norme previgenti sia inserita in una "regolamentazione transitoria" e, quindi, che operi tramite la sostituzione delle norme previgenti con altre di imprecisato contenuto
  3. il rimettente lascia irrisolta l'alternativa, da lui stesso posta, se l'indicata abrogazione retroattiva debba essere prevista direttamente dalla legge n. 383 del 2001 oppure se debba costituire un mero criterio direttivo da attuarsi ad opera del legislatore delegato ("abrogazione, da parte dello stesso legislatore o del Governo delegato all'emanazione di uno o più decreti legislativi", come si legge nell'ordinanza di rimessione)
  4. il giudice a quo fornisce, per l'ipotesi di abrogazione delegata al Governo, alcuna motivazione sulla rilevanza della sollevata questione nei giudizi riuniti a quibus, trattandosi di disposizione abrogativa futura ed eventuale, da emanarsi - tra l'altro - in forza di una delega concessa al Governo per un termine ormai da tempo scaduto (un anno a decorrere dal 25 ottobre 2001)
  5. il petitum del rimettente comporta una pluralità di soluzioni in ordine al possibile contenuto della richiesta pronuncia additiva, nessuna delle quali appare costituzionalmente vincolata e la cui scelta è pertanto rimessa alla discrezionalità del legislatore (v., in generale, ex plurimis, sentenza n. 291 del 2001; ordinanze n. 399, n. 273 e n. 260 del 2005), soprattutto ove si consideri che, in materia di successione di leggi, il legislatore ha ampia discrezionalità di modulare nel tempo la disciplina introdotta (v., ex multis, sentenza n. 308 del 2002 ed ordinanza n. 108 del 2002), con l'unico limite della ragionevolezza (nella specie non superato), e che non è consentito, nel controllo di costituzionalità, valutare il merito delle scelte discrezionali del legislatore.

Riflessioni
Le valutazioni poste dal legislatore del 2001 a fondamento della soppressione dell'imposta di successione hanno natura politica e non riguardano la legittimità costituzionale della previgente normativa. La capacità contributiva va considerata, nell'imposta in esame, al momento dell'apertura della successione e non al successivo momento della riscossione del tributo.
Non sussiste violazione dei principi di affidamento e certezza del diritto, perché non è ipotizzabile alcun affidamento del cittadino nell'estensione retroattiva di un trattamento fiscale più favorevole (cioè, nella specie, negli effetti retroattivi della soppressione di un tributo). In ragione del decorso del tempo, non sussiste alcuna irragionevole disparità di trattamento fiscale tra successioni(2) ereditarie aperte in tempi diversi.

NOTE
1. Con la risoluzione n. 6/E del 9 gennaio 2006, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato la corretta interpretazione dell'articolo 7 del decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2005, che ha statuito, a partire dal 1° febbraio 2005, l'aumento della misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute "per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data". L'importo dovuto in misura fissa per tali tipi di formalità è stato, dunque, portato da 129,11 euro a 168,00 euro. Nel caso di successioni aperte dopo il 25 ottobre 2001 e presentate a partire dal 1° febbraio 2005, le relative imposte ipotecaria e catastale devono essere pagate nella misura fissa stabilita dal citato decreto legge n. 7/2005, cioè 168,00 euro. Al contrario, nel caso di successioni aperte prima del 25 ottobre 2001 e che, pertanto, risultano ancora sottoposte all'imposta di successione, anche se la relativa denuncia viene presentata dopo il 1° febbraio 2005, le imposte ipotecaria e catastale dovranno essere liquidate in base alle norme in vigore alla data di apertura della successione.

Andrea Carnevale, "La successione (11)" in FISCOoggi del 22 aprile 2005 precisa che: "L'imposta sulle successioni e donazioni è stata soppressa dall'articolo 13, comma 1, della legge 18/10/2001, n. 383, con effetto dalle successioni aperte e dalle donazioni effettuate successivamente al 25 ottobre La non retroattività della legge n. 383 del 2001, che ha espressamente abrogato il tributo successorio, ha però, di fatto, consentito la permanenza di tre regimi impositivi diversi, regolamentati: dal Dlgs n. 346/90 per le successioni apertesi fino al 30 giugno 2000, dalla legge n. 342 del 2000 per le successioni apertesi dopo il 30 giugno 2000 e fino al 25 ottobre 2001, dalla legge n. 383 del 2001 per le successioni apertesi dal 26 ottobre 2001, data a partire dalla quale vi è la completa soppressione dell'imposta di successione".
2. Con ordinanza n. 453 del 15 dicembre 2005, la Consulta ha precisato i capisaldi in tema di imposta di successione. Vd. Enrico De Mita, "L'imposta di successione resta ferma al patrimonio" in Il sole 24 ore del 8 gennaio 2006.

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