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Giurisprudenza

Sul diniego alla sanatoria decide sempre la suprema Corte, anche nel merito

Rigettate le eccezioni di incostituzionalità sollevate in ordine all'articolo 16 della legge 289/2002

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Con la sentenza n. 7892 del 24 gennaio 2005 (depositata il 15 aprile 2005) la Corte di cassazione, sezione tributaria, torna a occuparsi della sanatoria fiscale di cui alla legge n. 289/2002.
Nella sentenza in commento, la Corte ribadisce la manifesta infondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale sollevata nei confronti del comma 8 dell'articolo 16 della legge n. 289/2002 (in relazione agli articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione) nella parte in cui prevede che le contestazioni contro l'atto con cui l'Amministrazione respinge la domanda di condono presentata dal contribuente è decisa dalla Cassazione nell'ipotesi in cui la controversia oggetto di condono pende avanti alla Cassazione stessa.

La vicenda nasce dall'impugnazione, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, di una cartella di pagamento relativa a Irpef e Ilor per l'anno 1992.
Le doglianze del contribuente trovano accoglimento in entrambi i gradi di merito e l'Amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione.
Il contribuente chiede di definire la lite fiscale pendente avanti alla Corte di cassazione, ai sensi del già ricordato articolo 16 della legge 289/2002.
L'Agenzia delle Entrate rigetta la richiesta e, contro il provvedimento di diniego, il contribuente propone ricorso per cassazione denunciando l'illegittimità del diniego per violazione dell'articolo 16 della legge n. 289/2002.

All'udienza del 24 gennaio 2005 sono discussi entrambi i ricorsi e il procuratore generale chiede la rimessione alla Corte costituzionale del ricorso avverso il diniego alla sanatoria per non manifesta infondatezza della questione relativa all'impugnazione diretta innanzi alla Corte di cassazione dei provvedimenti di diniego di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti innanzi alla Corte.

La Corte preliminarmente rileva la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 8, della legge n. 289/2002 in riferimento agli articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione.
L'Organo supremo esclude che l'impugnativa del provvedimento di diniego possa avere diversa ampiezza a seconda del giudice cui venga rivolta, come accadrebbe qualora si ritenesse che alla Corte possano essere prospettati, quali motivi di ricorso, solamente quelli indicati dall'articolo 360 del codice di procedura civile e non anche ragioni di merito.
A favore della interpretazione fornita dalla Corte depongono, infatti, sia il tenore letterale della norma che non distingue in alcun modo, quanto al contenuto, l'impugnativa dinanzi alla Corte di cassazione da quella rivolta ai giudici del merito, sia la circostanza che l'articolo 360 del codice di procedura civile riguarda esclusivamente i ricorsi avverso le sentenze.
Del resto, una diversa interpretazione normativa, comportando una ingiustificata limitazione della possibilità di tutela giurisdizionale avverso un atto della pubblica amministrazione, si porrebbe in insanabile contrasto con l'articolo 113, commi 1 e 2, della Costituzione.

L'impugnativa di provvedimenti di diniego relativi a controversie pendenti in Cassazione, quindi, pur dovendo essere proposta nel rispetto delle rigide norme processuali, può avere a oggetto sia motivi di legittimità che di merito, ponendosi, in quest'ultimo caso, come eccezione al disposto di cui all'articolo 360 c.p.c.
Principi, questi, già fatti propri dalla Corte di cassazione, che, in precedenti pronunce, ha affermato la piena e legittima competenza della stessa in ordine all'impugnazione del diniego (considerato come atto amministrativo di natura tributaria), proprio in ragione del tenore letterale dell'articolo 16, che, non distinguendo in alcun modo, quanto al contenuto, tra impugnativa dinanzi alla Corte da quella rivolta ai giudici di merito, prevede la diretta competenza della stessa Corte, in ragione della sola pendenza della lite.

Secondo il procuratore generale, però, il sistema delineato dal citato articolo 16, comma 8, determinerebbe, comunque, un'ingiustificata disparità di trattamento tra contribuenti; in particolare, taluni, essendo pendente in primo grado la controversia di cui chiedono la definizione, potrebbero impugnare lo stesso provvedimento di diniego dinanzi allo stesso giudice di primo grado, con la possibilità di proporre poi sia l'appello che il ricorso per cassazione; altri, essendo la lite fiscale in appello, avrebbero a disposizione un solo grado di merito, oltre all'eventuale ricorso per cassazione; altri, infine, come nella fattispecie in esame, consumerebbero in un solo grado di giudizio, insieme di merito e di legittimità, ogni possibilità di tutela giurisdizionale.

Anche sotto tale profilo la Corte, nella sentenza in esame, sgombra il campo da possibili dubbi di incostituzionalità.
Appare evidente come la norma in esame, attribuendo alla Corte di cassazione la competenza in unica istanza riguardo all'impugnativa, anche per motivi di merito, di un atto amministrativo, costituisce un esempio di assoluta eccezionalità rispetto a un sistema nel quale la Corte di cassazione è, di regola, giudice di legittimità di provvedimenti giurisdizionali (cfr. Cassazione, sentenza n. 3427 del 21 febbraio 2005).

Va, tuttavia, ricordato che, nella giurisprudenza costituzionale, si è già affermato che l'articolo 111 della Costituzione non può essere inteso in senso restrittivo precludendo, cioè, alla legge ordinaria di affidare alla Corte di cassazione compiti ulteriori rispetto a quelli che tradizionalmente la caratterizzano; al contrario, la suddetta norma costituzionale "non è di ostacolo ad eventuali ampliamenti del sindacato della Corte medesima" (cfr. sentenza n. 184 del 1974).

Appaiono, altresì, prive di fondamento, secondo la Corte, anche le censure riferite agli articoli 3 e 24 della Costituzione, in quanto la possibile disparità di trattamento tra contribuenti è conseguenza dell'individuazione, da parte del legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità in materia, di un criterio di competenza sicuramente non irragionevole.
Oltretutto, non necessariamente un giudizio deve percorrere tutti i gradi di giurisdizione ed essere soggetto a tutti i mezzi di gravame previsti dalla legge in generale.
A tal riguardo, la Corte costituzionale, in diverse occasioni, ha avuto modo di escludere che il principio del doppio grado di giurisdizione trovi fondamento nella Costituzione stessa (cfr. Corte costituzionale, 31 dicembre 1986, n. 301).

In conclusione, l'attribuzione dell'impugnativa del provvedimento di diniego della definizione della lite fiscale alla competenza dello stesso giudice presso il quale la lite pende presenta indubbi elementi di carattere derogatorio della norma di cui all'articolo 19, comma 1, lettera h) del Dlgs 546/1992.
Ma la ratio della norma derogatoria di che trattasi trova fondamento nel principio di razionalità ed economicità processuale.
La risoluzione della controversia in ordine alla definibilità della lite comporta, di regola, l'individuazione dell'oggetto e della natura della lite stessa (con riferimento al disposto del comma 3 dell'articolo 16 della legge n. 289/2002), ed è evidente l'opportunità, anche al fine di evitare pronunce contraddittorie, che tale indagine sia riservata allo stesso giudice che di quel giudizio è chiamato a conoscere nel merito, in relazione alla fase in cui lo stesso pende.

Le conclusioni della Corte, non condivise da una parte della dottrina (cfr. Cesare Glendi "Cassazione in tilt sul condono fiscale" in Il sole 24 ore del 22 aprile 2005, pag. 23), sono ampiamente confermate dalla disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 8, secondo cui, qualora la definizione della lite sia richiesta in pendenza del termine per impugnare la sentenza, questa può essere impugnata unitamente al provvedimento di diniego ed entro il medesimo termine di sessanta giorni.

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