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Giurisprudenza

Sulla direttiva madre-figlia l’occhio vigile dell’Ue

I giudici europei hanno fornito importanti chiarimenti sul meccanismo della tassazione dei dividendi

Continua l’intensa attività della Corte di Giustizia europea. Con la sentenza del 3 aprile, Bruxelles ha fornito ulteriori chiarimenti sulla disciplina relativa alla tassazione degli utili da partecipazioni derivanti da rapporti fra società appartenenti all’Unione europea. La questione sottoposta al vaglio dei giudici europei verte, fondamentalmente, sul calcolo della quota di dividendi da assoggettare a tassazione nello Stato di residenza della società madre qualora gli stessi utili da partecipazione siano stati soggetti a ritenuta d’acconto nel Paese della società figlia. Ai sensi della direttiva 90/435/CE, meglio nota come direttiva "madri e figlie", tale quota, se determinata forfetariamente, non può eccedere il 5 per cento degli utili da partecipazione. Per quanto previsto dalla normativa e dalla prassi francese, nel calcolo del 5 per cento sono compresi anche i crediti d’imposta nazionali ed esteri i quali, sempre secondo le norme vigenti nel Paese transalpino, possono essere "recuperati" qualora gli stessi dividendi, percepiti dalla società figlia comunitaria, sono distribuiti dalla società madre francese ai propri azionisti entro il termine di 5 anni. Il dubbio sottoposto ai vertici di Bruxelles dal Conseil d’Etat francese deriva proprio dagli effetti che si producono qualora la società madre francese non distribuisca tali dividendi entro 5 anni. Le autorità francesi, infatti, hanno richiesto al Supremo organo di giustizia europeo di chiarire se una normativa nazionale che preveda di computare nel calcolo della quota di utili da partecipazione da tassare i crediti d’imposta derivanti dal calcolo di ritenute alla fonte estera, sia coerente con la normativa comunitarie ed in particolare con il disposto dettato dall’articolo 4 n. 2 della direttiva n. 90/435/CE.

La normativa europea
La materia affrontata dalla Corte Ue è molto attuale ed importante. La direttiva n. 90/435/Ce ha come obiettivo quello di annullare la doppia imposizione giuridica ed economica sulla distribuzione di utili fra società comunitarie. Per raggiungere tale scopo il meccanismo previsto è quello di non tassare tali dividendi nel paese della società madre (meccanismo dell’esenzione) o, in alternativa, riconoscere, sotto forma di crediti d’imposta, i prelievi erariali effettuati nel paese di residenza della società figlia (metodo dell’imputazione). In base all’articolo 4 comma 2 della direttiva in specie, qualora lo Stato membro abbia optato per il metodo dell’esenzione, lo stesso ha la possibilità di assoggettare a tassazione oneri relativi alla partecipazione e minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili che, se quantificati forfettariamente, non possono eccedere il 5 per cento degli utili distribuiti dalla società figlia. La direttiva ha inoltre abolito, con eccezione di alcuni Paesi europei, la ritenuta sugli utili corrisposti a società comunitarie a condizione che la percentuale di partecipazione ecceda il limite minimo del 25 per cento (articolo 5). Secondo l’articolo 7 comma 2 della stessa direttiva, infine, non è pregiudicata l’applicazione delle disposizioni nazionali o convenzionali dirette ad eliminare e ad attenuare la doppia imposizione economica.

La normativa nazionale
Il regime di tassazione dei dividendi in Francia è disciplinato dall’articolo 216 del Code general des impots secondo cui i ricavi totali da partecipazione, compreso il credito d’imposta, sono da assoggettare a tassazione per il 5 per cento del loro ammontare. La circolare del ministero dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria n. 4H1-00 del 31 gennaio 2000 dispone che i citati crediti d’imposta "comprendono tanto il credito d’imposta nazionale per i redditi prodotti in Francia (…) quanto i crediti d’imposta esteri per i redditi delle controllate aventi sede in uno Stato con il quale la Francia ha stipulato una convenzione". Secondo l’articolo 146- n. 2 del codice tributario generale francese, inoltre, i crediti d’imposta connessi ai dividendi percepiti da un massimo di cinque anni possono essere detratti dal calcolo del "precomte mobilier", ovvero l’imposta alla fonte francese sui beni mobili societari.

Le conclusioni della Corte
Nell’esaminare la fattispecie sottoposta alla sua attenzione con la causa C-27/07, il giudice europeo ha ribadito, in via preliminare, lo scopo della direttiva n. 90/435/CE che si sostanzia nell’intento di "assicurare, sotto il profilo fiscale, la neutralità della distribuzione di utili da parte di una società controllata con sede in uno Stato membro alla sua controllante stabilita in un altro Stato membro". La Corte ha inoltre precisato che i crediti d’imposta hanno lo scopo di evitare la doppia imposizione in senso giuridico, ovvero a evitare che gli utili distribuiti da una controllante alla sua controllata siano tassati una prima volta, mediante il meccanismo della ritenuta alla fonte, nel Paese di residenza dalla controllata e successivamente anche nel Paese dove è stabilita la controllante. La fattispecie in esame, pertanto, non può essere analizzata alla luce delle disposizione previste dall’articolo 7 n. 2 della direttiva "madri e figlie" in quanto quest’ultimo prevede la possibilità di applicare le disposizioni nazionali e convenzionali con l’intento di evitare la doppia imposizione in senso economico. A parere di Bruxelles, di conseguenza, a pregiudicare la neutralità fiscale della distribuzione transfrontaliera degli utili distribuiti fra società comunitarie non è tanto l’inclusione dei crediti d’imposta nel calcolo della quota imponibile del 5 per cento ma piuttosto la possibilità, peraltro prevista in deroga per alcune Nazioni europee dall’articolo 5 della direttiva 90/435/CE, di procedere, nello Stato di residenza della controllata, all’effettuazione di ritenute alla fonte che colpiscono la controllante. La normativa nazionale, conclude quindi la Corte, che, come quella francese, includa i crediti d’imposta nel calcolo della quota imponibile del 5 per cento non osta al disposto normativo dettato dall’articolo 4-comma 2 della "direttiva madri e figlie".
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