Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Sulla tassazione degli interessi la Corte Ue bacchetta il Belgio

A parere dei giudici europei non è ammissibile una disparità di trattamento fra interessi corrisposti a controllanti nazionali ed estere
 

La questione al vaglio del supremo organo comunitario verteva sulla possibilità di prevedere una differenza di considerazione a fini tributari fra interessi da finanziamenti corrisposti a società controllanti nazionali ed estere, alla luce dei principi della normativa Ue. La controversia, insorta fra una società olandese e l’Autorità fiscale belga, ha richiesto l’intervento dei giudici europei per chiarire se le disposizioni sulla capitalizzazione sottile previste dalla normativa belga risultino in contrasto con il principio di "libertà di stabilimento" disciplinato dall’articolo 43 del Trattato CE. Come sarà meglio chiarito in seguito, la normativa belga sulla thin cap assimila a dividendi, e quindi assoggetta a tassazione, gli interessi corrisposti da una società residente ad una controllante estera (e non, parimenti, ad una controllante nazionale) a condizione e nella misura in cui l’ammontare complessivo dei finanziamenti produttivi di interessi risulta superiore rispetto alla somma del capitale sociale e delle riserve in essere all’inizio del periodo d’imposta. Nella fattispecie in disamina, l’Amministrazione tributaria belga considerava dividendi gli interessi corrisposti da una società nazionale ad una controllante olandese e, conseguentemente, assoggettava tali somme a tassazione in virtù delle disposizioni normative appena descritte.

La normativa nazionale
A norma del combinato disposto dall’articolo 18 commi 1 e 2 e dall’articolo 179 del codice belga delle imposte dirette, gli interessi da finanziamenti non sono qualificati come dividendi e, pertanto, non sono imponibili quando sono corrisposti a un amministratore di una società nazionale, mentre sono da assimilare a dividendi e, conseguentemente, da assoggettare a tassazione se corrisposti ad una controllante straniera. In particolare con l’articolo 18 comma 1 del testo normativo appena citato si precisa che sono considerati dividendi gli interessi di anticipi, qualora superino determinati limiti e in misura pari a tale superamento. Con il secondo comma dello stesso articolo si specifica il significato da attribuire al termine "interessi di anticipi", ovvero si precisa che sono da considerare tali quelli derivanti da crediti vantati da amministratori di società, con eccezione di quelle nazionali di cui all’articolo 179 della legge in discussione.

La normativa comunitaria
A parere della difesa la normativa belga, nel prevedere una disparità di trattamento fra gli interessi corrisposti alle società residenti ed a quelle estere, è contraria ai principi fondamentali su cui si fonda l’intero assetto normativo della Comunità europea. In particolare, tale previsione normativa osta contro il principio della "libertà di stabilimento" di cui all’articolo 43 del Trattato CE che attribuisce ai cittadini comunitari l’accesso alle attività non subordinate e il loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese, alle stesse condizioni previste dalle leggi dello Stato membro di stabilimento per i propri cittadini. Secondo costanti pronunce giurisprudenziali, tale principio comprende anche il diritto per le società comunitarie di svolgere la loro attività in uno Stato membro mediante una controllata, una succursale o una agenzia.

La sentenza della Corte
La Corte di Giustizia CE con la sentenza del 17 gennaio 2008 relativa alla causa C-105/07 nell’affermare, preliminarmente, che la competenza in materia di imposte dirette spetta agli Stati membri nel rispetto, tuttavia, della normativa comunitaria ed astenendosi da qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità, ha sancito che le disposizioni normative in disamina, in quanto prevedono un’ingiustificata disparità di trattamento fra interessi corrisposti a società controllanti residenti ed estere, sono contrarie ad uno dei principi fondamentali su cui si fonda l’intera normativa comunitaria, ovvero il principio della "libertà di stabilimento". Nell’esprimere tale giudizio i giudici europei hanno argomentato che siffatte disposizioni, accordando disparità di trattamento agli interessi corrisposti alle controllanti residenti ed estere, prevedono "restrizioni alla libertà di stabilimento in quanto scoraggiano l’esercizio di tale libertà da parte delle società stabilite negli altri Stati membri". La Corte ha anche precisato che "una misura nazionale che restringe la libertà di stabilimento è ammessa solo concerne specificatamente le costruzioni di puro artificio, prive di effettività economica, e finalizzate ad eludere le legislazione dello Stato membro interessato".
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/sulla-tassazione-degli-interessi-corte-ue-bacchetta-belgio