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Giurisprudenza

Sulle divise Usa rimane l’Iva
nonostante il lavaggio in tintoria

L’esenzione è per le attività di manutenzione e funzionamento dei quartieri generali interalleati aderenti alla Nato e non riguarda prestazioni connesse alla cura e igiene di militari e familiari

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La Corte di cassazione ha stabilito che l'attività della tintoria delle forze armate degli Stati Uniti con sede all'estero è soggetta a Iva.
Questi i contenuti dell'ordinanza n. 26088 del 17 novembre 2020.

Fatto
L'atto impositivo al centro della controversia era stato notificato da un ufficio friulano dall'Agenzia delle entrate a una ditta che svolgeva attività di lavanderia e di tintoria nei confronti del personale civile e militare appartenente a una base americana.
Secondo il fisco, si trattava di attività imponibile Iva e, pertanto, recuperava detta imposta, con le consequenziali sanzioni, alla contribuente.

Processo di merito
Per la ditta, che manifestava le proprie eccezioni avanti alla Ctp di Pordenone, l'attività in questione doveva essere considerata come non imponibile, ex articolo 72, comma 3, n. 2, del Dpr n. 633/1972, poiché il contratto in base al quale le prestazioni erano state eseguite era stato stipulato con l'ufficio preposto dal Dipartimento della difesa degli Stati Uniti alla gestione del personale operante nelle basi militari situate all'estero.
La valutazione di non imponibilità delle prestazioni in oggetto veniva condivisa sia dal giudice di prime cure, sia dalla Ctr Friuli Venezia Giulia, adita in appello dall'ufficio.

Ricorso per cassazione
Proponeva, allora, ricorso di legittimità l'Agenzia delle entrate, lamentando la violazione e la falsa applicazione di una serie di norme, anche di natura convenzionale (segnatamente, gli articoli 9 e 10 Convenzione tra gli Stati partecipanti al trattato Nato, ratificata con legge n. 1355/1955).
In particolare, deduceva l'Amministrazione finanziaria, il regime di non imponibilità Iva è applicabile alle sole cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, per quanto d'interesse, nei confronti dei quartieri generali militari internazionali, installati in esecuzione del Trattato Nord-Atlantico (sottoscritto a Parigi il 28 agosto 1952), strumentali allo svolgimento delle attività essenziali all'espletamento delle funzioni istituzionali, al novero delle quali sarebbe estranea l'attività di lavanderia a secco.

Decisione
La Corte suprema osserva come il Trattato menzionato contenga disposizioni, come l'articolo 8, punto 1, miranti a favorire lo stabilimento, la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei quartieri generali interalleati: tra le misure, è compreso l'esonero delle basi menzionate, nella misura massima possibile, dalle spese e dalle imposte da queste sostenute “nell'interesse della difesa comune e per loro vantaggio ufficiale ed esclusivo”.

Direttiva Iva e legge nazionale
Nello stesso senso, la direttiva Iva, all'articolo 151, paragrafo 1, dispone che gli Stati membri esentano dall'imposta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei Paesi Ue, parti contraenti del Trattato menzionato, destinate alle forze armate degli altri Stati contraenti “ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa”.
La normativa nazionale (articolo 72, Dpr n. 633/72) completa il reticolato dispositivo di riferimento, chiarendo la non imponibilità delle operazioni rese “ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato nord-atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali ...”.

Requisiti per la non imponibilità Iva
In sostanza, inferisce la Cassazione, per rientrare nella non imponibilità occorrono due presupposti:

  • soggettivo: la qualità dei destinatari delle operazioni;
  • oggettivo: la finalità alla quale le operazioni rispondono.

Orbene, quest'ultimo requisito, rappresentato dallo sforzo comune di difesa e dall'esercizio delle funzioni istituzionali, va ragguagliato all'obiettivo perseguito dal legislatore Ue, che è quello di consentire agli Stati membri di rispettare alcuni impegni assunti in ambito pattizio.
Quindi, l'identificazione dell'obiettivo perseguito non può che circoscrivere oggettivamente la portata del regime di non imponibilità, riservandolo alle menzionate funzioni istituzionali.
In questo senso, lo stesso legislatore nazionale ha avuto cura di precisare che “tra le operazioni agevolate di cui all'art. 72, terzo comma, n. 2 Dpr 633/1972, si intendono comprese ... le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative agli alloggi, necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali degli enti ivi indicati, anche se effettuate nei confronti del personale dipendente da tali enti” (articolo 66, comma 21, Dl n. 331/1993).
In definitiva, l'ordinamento ha adottato, ai fini della specificazione del presupposto oggettivo dell'esenzione, il parametro dell'indispensabilità delle cessioni e delle prestazioni di servizi, in rapporto allo scopo perseguito, ossia, come già esposto, di agevolare lo stabilimento, la costruzione, la manutenzione ed il funzionamento dei quartieri generali interalleati sul territorio di uno degli Stati contraenti del Trattato Nord-Atlantico.

Conclusioni  
Dalle deduzioni che precedono, la Corte suprema non può che accogliere il ricorso dell'Amministrazione finanziaria nel caso di specie, in cui l'attività di lavanderia a secco non emerge correlata all'espletamento delle funzioni istituzionali di difesa comune, ma è, invece, come qualificata dalla stesso contribuente, connaturata alle esigenze di cura e igiene del personale militare e dei loro familiari.

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