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Giurisprudenza

Tempi ridotti per l’accertamento
che dà un freno all’evasione

L’obbligo di motivazione previsto dallo Statuto del contribuente riguarda la pretesa tributaria e non i tempi di emanazione dei provvedimenti impositivi o le regole procedimentali

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L’avviso di accertamento può essere emesso prima del decorso dei sessanta giorni dalla consegna del verbale di constatazione al contribuente, in presenza di motivi di particolare urgenza, che ricorrono, ad esempio, se sussistono pericoli di perdita del credito erariale e nelle fattispecie di accertamenti connessi alla consumazione di reati tributari, e che non necessitano di essere enunciati nell’avviso quali fatti determinativi dell’urgenza stessa.
A precisarlo, è la Cassazione con l’ordinanza 14287 del 24 giugno 2014.
 
I fatti
Con avviso di accertamento notificato a un contribuente per l’anno di imposta 1999, l’Agenzia recepiva integralmente i rilievi contenuti nel processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, relativi a Irpef, Irap e Iva.
In particolare, nel corso della verifica fiscale, era emerso che il “Signor X”, di origine albanese, con residenza anagrafica in Svizzera, cittadinanza americana e sposato in Italia, in concreto residente vicino Milano, operava nel settore di compravendita di barche di grosse dimensioni, era amministratore di varie società, svolgeva attività d’impresa mediante l’interposizione fittizia di società fantasma con sede nelle isole Vergini britanniche, era titolare di diversi conti correnti bancari con numerosissime operazioni attive e passive, realizzava rilevanti volumi di affari, per i quali aveva omesso di presentare la relativa dichiarazione dei redditi.
 
Il contribuente ha impugnato l’avviso, sostenendo di essere cittadino americano residente all’estero e che i movimenti bancari sui propri conti correnti corrispondevano alla vendita di titoli e valute e a giroconti da altri depositi a lui intestati.
 
La sentenza di primo grado, a lui parzialmente favorevole, è stata integralmente riformata in appello a suo favore, con totale annullamento della pretesa tributaria.
In particolare, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rilevava che l’atto impositivo era stato avviato alla notificazione il 27 dicembre 2007 e, cioè, sette giorni dopo che la Gdf, al termine della verifica, aveva consegnato al contribuente copia del relativo verbale con le varie infrazioni rilevate.
Di conseguenza, per il Collegio di secondo grado, era evidente che il termine di sessanta giorni – previsti dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo (ex articolo 12, comma7, legge 212/2000) al fine di instaurare il contraddittorio con l’ufficio prima dell’emissione dell’accertamento – non solo non era stato osservato, ma non risultava nemmeno giustificato il mancato rispetto con indicazione delle ragioni di urgenza. E ciò nonostante l’Agenzia, in atti, avesse invece rilevato che la sussistenza dell’urgenza, visti i riscontri dell’attività di verifica, era in re ipsa.
 
Avverso la sentenza, l’ufficio ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge, in quanto il giudice non poteva pronunciare l’annullamento dell’avviso di accertamento, emesso con carattere di urgenza subito dopo che la polizia tributaria aveva trasmesso il relativo verbale, sia perché ne era stata consegnata copia al contribuente, sia perché il termine del 31 dicembre 2007, previsto a pena di decadenza, sarebbe scaduto a pochi giorni dalla chiusura dell’attività di verifica da parte delle Fiamme gialle.
 
La Corte ha condiviso la censura, sostenendo che “nel caso concreto, si trattava in realtà di un'evidente situazione di eventuale pericolo di perdita del credito fiscale, oltre che soprattutto di pericolosità sotto il profilo tributario, tanto che lo stesso giudice di appello riconosceva nei confronti dell'inciso ipotesi di ‘.... omessa dichiarazione dei redditi; contrabbando aggravato; trasferimento fraudolento di valori, tutta attività portata avanti per diversi anni con impiego di notevoli risorse economiche e umane (pedinamenti e intercettazioni telefoniche)’…, giusta addirittura tre procedimenti penali instaurati”.
 
Osservazioni
Dopo aver riconosciuto che, in caso di riscontro di ipotesi di reati finanziari nel corso di verifiche o di accessi, il termine per l’accertamento è raddoppiato (articolo 37, comma 24, Dl 223/2006), la Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, fondando la propria decisione sia sulla pericolosità nella riscossione del credito tributario sia sulla pericolosità connessa alla consumazione di reati tributari da parte del contribuente.
 
La Cassazione ha ribadito che il principio generale secondo il quale, in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la notifica dell’avviso di accertamento anticipata (prima dello spirare del termine previsto dall’articolo 12, comma 7, legge 212/2000) determina illegittimità dell’atto, conosce deroghe, se ricorrono specifiche ragioni di urgenza, riferite al contribuente e al rapporto tributario controverso e sempre che siano provate dall’Amministrazione finanziaria.
La Corte suprema ha osservato che, in relazione alla fattispecie sottoposta al suo esame, gli elementi di pericolosità sotto il profilo fiscale risultavano addotti e acquisiti al processo, tanto che la stessa Commissione regionale ne dava atto nel definire il giudizio.
 
Proprio per i rischi che emergevano dalle risultanze processuali, anche i giudici di piazza Cavour hanno ritenuto che l’urgenza dell’atto impositivo si profilava di tutta evidenza e nella sua gravità dall’esame dei fatti (il “Signor X” aveva sottratto a tassazione, per il solo anno 1999, l’imponibile di 38.500.982 euro, già 74.548.296.123 di lire) e, soprattutto, trovava valida giustificazione nel porre freno alla violazione continuata degli obblighi fiscali da parte del contribuente.
 
Ma non basta. Riscontrate e affermate le ragioni d’urgenza, i giudici di legittimità hanno puntualizzato che l’inosservanza del termine di sessanta giorni è comunque giustificata in presenza di tale requisito, anche se nell’atto “non sia enunciato il fatto determinativo dell’urgenza stessa”.
Ciò in quanto l’obbligo di motivazione (articolo 7 della legge 212/2000 ) si riferisce esclusivamente alle ragioni della pretesa tributaria e non anche ai tempi di emanazione dei provvedimenti impositivi o alle regole procedimentali (Cassazione, sentenze 11944/2012 e 21103/2011).
Di conseguenza, la Corte ha concluso che l’eventuale mancata indicazione delle ragioni d’urgenza nell’avviso non poteva costituire un vizio invalidante dell’accertamento, proprio perché tali cause erano configurabili, in fatto, all’epoca dell’emissione dell’atto ed erano state provate dall’ufficio in sede contenziosa.
 
Il giudice del rinvio, nel nuovo esame della fattispecie, dovrà uniformarsi ai citati principi di diritto.
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