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Giurisprudenza

La tempistica è alquanto sospetta: fondo patrimoniale sotto sequestro

Alla base della misura cautelare, un procedimento per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

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La costituzione di un fondo patrimoniale priva di giustificazione ed effettuata in coincidenza con la notifica dei primi accertamenti o, comunque, con le prime verifiche fiscali è atto sospetto, nell'ambito di una valutazione sommaria sull'astratta configurabilità di un comportamento fraudolento diretto a sottrarre garanzie al Fisco, idoneo a integrare i presupposti del sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni confluiti nel fondo.
Così si è espressa la Cassazione, con la sentenza n. 38925/2009).

Il caso
Gli indagati propongono ricorso in Cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Pistoia che, accogliendo parzialmente la richiesta di riesame presentata avverso la misura cautelare reale, disposta dal giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, confermava il sequestro preventivo (articolo 321 cpp) dell'intero patrimonio della società, di cui gli indagati erano soci, e dei beni immobili personali degli indagati medesimi, disponendo la restituzione solo di una parte dei titoli di proprietà sequestrati.

La misura cautelare viene disposta nell'ambito di un procedimento penale che vede gli indagati accusati del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, previsto e punito dall'articolo 11 del decreto legislativo 74/2000, ed è motivata dalla necessità di evitare che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze dello stesso, ovvero agevolare la commissione di altri reati.

Nel caso di specie, gli indagati avrebbero alienato simulatamente alcuni beni immobili della società di cui erano soci ad altra società, composta da vicini di casa e, simulatamente o fraudolentemente, costituito un fondo patrimoniale avente a oggetto tutti i loro beni, per sottrarli alla garanzia del credito.

Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
L'articolo 11 del decreto legislativo 74/2000 dispone che "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a lire cento milioni, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva".

Tratti salienti del delitto in questione sono:
  • la natura di reato di pericolo con anticipazione del momento della punibilità al compimento di un atto che pone in concreto pericolo l'adempimento di un'obbligazione tributaria (superiore alla soglia di punibilità di 51.645,69 euro) che preesiste alla condotta
  • la valutazione, secondo un giudizio ex ante, dell'idoneità della condotta di sottrazione simulata o fraudolenta di beni a mettere in pericolo l'efficacia della temuta procedura di riscossione, essendo irrilevante che lo scopo sia raggiunto
  • la non necessità di una procedura riscossiva in atto, essendo sufficiente, invece, che l'indagato abbia maturato un debito fiscale di cui lo stesso è a conoscenza e al cui pagamento intende sottrarsi (profilo psicologico di dolo specifico).

La sentenza
La Cassazione, con la sentenza 38925/2009, rigetta il ricorso degli indagati, diretto a contestare l'esistenza delle condizioni necessarie per adottare il provvedimento cautelare (fumus commissi delicti e periculum in mora), e precisa che "gli atti posti in essere dagli indagati erano indubbiamente idonei a diminuire le garanzie patrimoniali del Fisco. La loro stipulazione è chiaramente sospetta sia perchè effettuata in coincidenza con i primi accertamenti o comunque con le prime verifiche da parte della polizia tributaria, sia perchè l'alienazione è stata effettuata in favore di persone vicine alla famiglia dei ricorrenti e prive di garanzie adeguate a garantire il pagamento del residuo prezzo stabilito nel contratto. In particolare, la costituzione di un fondo patrimoniale, avente ad oggetto tutti i beni mobili ed immobili della società, era indubbiamente atto idoneo a limitare le ragioni del fisco, come già statuito da questa corte con la sentenza n. 5824 del 2008, tanto più che non sono state indicate le ragioni della costituzione del fondo patrimoniale".

Il sequestro preventivo, disposto anche al fine della confisca per equivalente, di cui agli articoli 322-ter cp e 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008), conferma il periculum in mora.

La Suprema corte ritiene che il fumus sia ravvisabile anche (e soprattutto) dalla tempistica con la quale gli atti di alienazione sono stati compiuti e dai soggetti coinvolti. La simulazione dell'atto di vendita non sarebbe smentita neppure dalla circostanza che il ricavato dell'alienazione dei beni sia servito a estinguere un mutuo ipotecario che doveva comunque essere pagato.

La costituzione del fondo patrimoniale, poi, avvenuta lo stesso giorno in cui è stata costituita la società acquirente dei beni della società degli indagati, è ritenuta sospetta e idonea a impedire, in ragione del vincolo di destinazione impresso sui beni del fondo, l'esecuzione sugli stessi.

Conclusioni
Già con sentenza n. 5824 del 6 febbraio 2008, la Cassazione aveva confermato il sequestro preventivo dei beni immobili e mobili registrati, fatti confluire in un fondo patrimoniale, riconoscendo l'idoneità di tale costituzione, priva di attendibili giustificazioni da parte dell'interessato, a ostacolare il soddisfacimento dell'obbligazione tributaria esistente in capo al soggetto accusato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

La Cassazione, chiamata a pronunciarsi in sede di riesame sulla legittimità del provvedimento cautelare disposto sui beni della società e sui beni personali degli indagati, pur potendosi esprimere solo sull'astratta configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta e non sulla sussistenza in concreto dell'ipotesi criminosa, mostra diffidenza per la costituzione di un fondo patrimoniale ritenendola artatamente diretta, in assenza di ragioni ulteriori rispetto alla semplice di volontà di destinare alcuni beni al soddisfacimento dei bisogni familiari, a rendere inefficace la temuta riscossione coattiva.
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