Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Tosap e canone di concessione. Nessun problema di convivenza

Posta la loro diversa natura giuridica, è legittima la pretesa del Comune diretta a esigerli entrambi, per l’occupazione della stessa area pubblica

_1213.jpg

Con la sentenza n. 23244 depositata in data 27/10/2006, la Cassazione ha affermato che la Tosap è compatibile con i canoni di concessione.
La controversia trae origine da un avviso di accertamento con il quale il Comune contestava l’omesso versamento della Tosap a una Sas, che aveva occupato alcune aree adibite a parcheggio, concesse in gestione mediante aggiudicazione di appalto – concorso.

La società proponeva ricorso, deducendo che la Tosap non era dovuta, in quanto per l’occupazione di quelle aree aveva già versato allo stesso Comune il canone di concessione; pertanto, il pagamento della tassa e del canone di concessione comportava, a parere della contribuente, una doppia imposizione.
Entrambi i gradi di merito hanno visto soccombente la società.
In particolare, la Ctr, nel respingere l’appello della società, ha precisato che non poteva essere esclusa la coesistenza della Tosap e dei canoni concessori, essendo diversa sia la natura giuridica che il fondamento da cui traggono origine.

Al fine di comprendere meglio la questione in esame, è opportuno precisare che l’articolo 38 del Dlgs n. 507/93 prevede che la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche si applica alle occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, nonchè su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nel rispetto della legge, la servitù di pubblico passaggio.
Essa è dovuta, altresì, per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture cavi e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa è pagata al Comune o alla Provincia dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione, o in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo.
In buona sostanza, l’utilità economica che il soggetto trae dall’occupazione dell’area costituisce un indice di capacità contributiva a cui viene ricondotto il pagamento della Tosap.
Diversamente, il canone di concessione ha funzione di corrispettivo per le prestazioni che l’ente eroga a favore dei beneficiari.

Tanto premesso, la Cassazione, investita della questione in esame, ha precisato che:

  • la Tosap e il canone di concessione possono coesistere, senza dare luogo a duplicazione d’imposta, essendo diversa la natura giuridica (tassa e canone di concessione) e il fondamento da cui traggono origine (fonte legale per la Tosap, atto amministrativo per il canone)
  • la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche trova la sua ratio nell’utilizzazione che il singolo fa, nel proprio interesse, di un suolo altrimenti destinato all’uso della generalità dei cittadini (Cassazione, sentenza n. 11665 del 9/11/1995), ovverosia nel venire meno, per la collettività e per l’ente che la rappresenta, come conseguenza di detta utilizzazione, della disponibilità di porzioni di suolo altrimenti inglobate nel sistema viario (Cassazione, sentenza n. 4124 del 22/3/2002)
  • la norma, poiché prescinde dalla “natura” dell’occupazione, non fa alcun riferimento agli atti di concessione, i quali, quindi, per il legislatore fiscale, sono del tutto irrilevanti, visto che l’imposizione colpisce anche le occupazioni senza titolo (Cassazione sentenze n. 2890 del 27/2/2002 e n. 255 del 22/2/2002)
  • l’obbligazione tributaria relativa alla richiesta di pagamento della Tosap discende direttamente dalla legge, la quale ne determina rigidamente il contenuto sulla base di criteri oggettivi prestabiliti, senza lasciare alcun margine di discrezionalità all’ente impositore e senza riconnettere alcuna importanza ai motivi che determinano l’occupazione (Cassazione, sentenza n. 6058 del 20/5/1992).

Per il giudice di legittimità, dunque, posta la diversa natura giuridica dei proventi in esame (la Tosap trae origine dalla legge, mentre il canone di concessione da un atto amministrativo), è legittima la pretesa del Comune diretta a esigere per la occupazione della stessa area pubblica, oltre alla Tosap, anche il canone di concessione.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/tosap-e-canone-concessione-nessun-problema-convivenza