È legittimo un accertamento analitico-induttivo fondato su gravi incongruenze gestionali rilevate a carico di un ristorante, anche nel caso in cui l’attività risulti congrua e coerente con gli studi di settore.
È questa la conclusione cui è giunta la Corte di cassazione con la sentenza n. 20060 del 24 settembre 2014.
I fatti in causa
A seguito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione – a carico di un ristorante – la differenza tra i ricavi desunti sulla base del numero di pasti serviti, come emerso dal consumo dei tovaglioli di carta, con il riconoscimento di una percentuale di sfrido pari al 25%, e quelli dichiarati.
Il contribuente impugnava gli atti e il ricorso veniva respinto dalla Commissione tributaria provinciale.
Anche i giudici di appello riconoscevano la legittimità del modus operandi dell’Agenzia delle Entrate aumentando, però, la percentuale di sfrido al 40 per cento.
Avverso tale decisione, il soggetto accertato decideva di rivolgersi alla Cassazione contestando la decisione della Ctr in quanto, tra l’altro, non aveva tenuto conto della congruità dei ricavi dichiarati con quelli desumibili dall’applicazione degli studi di settore e del fatto che le presunzioni utilizzate non fossero dotate dei requisiti necessari per consentire una rettifica del reddito dichiarato in presenza di una contabilità regolare.
La sentenza della Cassazione
I giudici di legittimità, esaminate tutte le diverse doglianze avanzate dalla società, concludono nel senso di ritenere che nessuna di esse sia meritevole di accoglimento.
La Cassazione afferma che non preclude la possibilità di ricorrere a un accertamento induttivo dei ricavi di un contribuente la circostanza che lo stesso fosse risultato congruo e coerente con gli studi di settore, i quali non sono altro che uno degli strumenti a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per controllare la correttezza dei dati dichiarati dai contribuenti.
Nella sentenza, infatti, si legge che “gli studi di settore costituiscono, come si evince dall’articolo 62-sexies del Dl 331/1993, convertito nella Legge 427/1993, solo uno degli strumenti utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria per accertare in via induttiva – in presenza di una contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile – il reddito reale del contribuente. Siffatto accertamento, infatti, ben può essere condotto anche sulla base del riscontro di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta”.
Commento
Si ribadisce, dunque, un principio che aveva già trovato riconoscimento in precedenti occasioni (cfr Cassazione 19209/2006 e 26341/2009), in base al quale è corretto un procedimento teso a una ricostruzione induttiva dei ricavi a seguito di rilevate incongruenze tra dati dichiarati e quelli desunti dallo svolgimento dell’attività, anche in presenza di situazioni di congruità e coerenza con gli studi di settore.
L’Amministrazione, infatti, può prescindere dagli studi di settore e valutare ai fini accertativi le incongruenze di una gestione economica, “essendo le stesse di per sé suscettibili di evidenziare che lo stato economico della ditta presenta caratteristiche di stranezza, di singolarità e di contrasto con elementari regole economiche, tali da renderlo immediatamente percepibile come inattendibile secondo la comune esperienza (cfr Cassazione 26341/2009). E non può revocarsi in dubbio che le anomalie gestionali riscontrate, nel caso concreto, in sede di verifiche fossero, di per sé, tali da giustificare il ricorso all’accertamento induttivo, mediante gli indici parametrici suindicati, a prescindere dalle risultanze degli specifici studi di settore”.
La possibilità di procedere all’accertamento con metodo analitico-induttivo, osservano i giudici di legittimità, non è preclusa neanche dalla circostanza che il contribuente abbia una contabilità regolare, in quanto l’articolo 39, comma 1, lettera d), del Dpr 600/1973, presuppone proprio la presenza di scritture regolarmente tenute, ma contestabili “in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata; sicché essa possa essere considerata, nel suo complesso, inattendibile (cfr Cassazione 20857/2007, 26341/2009, 5731/2012 e 24437/2013)”.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, aveva rettificato il reddito dichiarato dalla contribuente dopo aver constatato:
a) mancata conservazione ed esibizione ai verbalizzanti, in sede di verifica fiscale, di un inventario delle merci in giacenza al 31 dicembre di ogni anno
b) mancata conservazione di 40 ricevute fiscali
c) mancata corrispondenza dei corrispettivi annotati negli appositi registri Iva con quelli risultanti dai documenti fiscali emessi
d) inattendibilità dei redditi dichiarati a fronte del volume di affari.
La Cassazione, smentendo i ricorrenti, ha osservato come non poteva parlarsi di rilievi di scarsa entità; pertanto, l’accertamento induttivo non poteva che considerarsi legittimo e fondato su presunzioni dotate dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.
Con specifico riferimento alle attività di ristorazione, la suprema Corte riconosce che anche i ricavi desumibili sulla base del solo dato dei pasti consumati può, di per sé, legittimare una ricostruzione indiretta degli stessi, con conseguente recupero a tassazione dell’eventuale differenza che dovrebbe emergere rispetto a quelli dichiarati.
Ricorda, infatti la Cassazione, come sia del tutto legittimo l’accertamento induttivo fondato sul “consumo unitario dei tovaglioli utilizzati (risultante, per quelli di carta, dalle fatture o ricevute di acquisto, e per quelli di stoffa, dalle ricevute della lavanderia), costituendo dato assolutamente normale quello secondo cui, per ciascun pasto, ogni cliente adoperi un solo tovagliolo e rappresentando, quindi, il numero di questi un fatto noto idoneo, anche di per sé solo, a lasciare ragionevolmente e verosimilmente presumere il numero dei pasti effettivamente consumati”, anche se la ragionevolezza impone sempre di sottrarre dal totale una percentuale di sfrido per usi vari, come l’utilizzo per pasti a soci, dipendenti, camerieri eccetera (cfr Cassazione 9884/2002, 15808/2006, 17408/2010 e 13068/2011).
È ormai, infatti, un principio completamente acquisito per la giurisprudenza tributaria quello per il quale, nel settore della ristorazione, non esiste un unico indicatore per la ricostruzione presuntiva dei ricavi, “ben potendo gli indici rivelativi variare da caso a caso ed essendo compito del fisco, prima, e del giudice tributario di merito, poi, quello di cogliere i peculiari nessi da applicare alla singola fattispecie concreta” (cfr Cassazione 11622/2013).
Tovagliometro batte studi di settore.
Induttivo ok pure con ricavi congrui
Il numero delle salviette usate rappresenta un fatto noto idoneo, anche di per sé solo, a lasciare ragionevolmente presumere il numero dei pasti effettivamente consumati
