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Giurisprudenza

Per i transfrontalieri sì al metodo
alla “francese" e alla “tedesca”

Protagonista della controversia, esaminata dalla Corte Ue, è un cittadino francese che abita in un paesino confinante con la Germania e lavora come autista presso una ditta tedesca

corte ue
Il ricorrente, protagonista della controversia giunta a sentenza ieri, soddisfa i requisiti integranti la qualifica di "lavoratore frontaliero", in base a quanto previsto dalla Convenzione fiscale franco-tedesca. Il ricorrente è cittadino francese che abita in un paesino confinante con la Germania e lavora come autista presso una ditta tedesca e, di conseguenza, per evitare una doppia imposizione lo stipendio da lui percepito in Germania era tassato soltanto in Francia.

L'apertura della procedura di insolvenza
Nel giugno 2012 veniva aperta una procedura di insolvenza nei confronti della ditta tedesca e, perciò, l'autista avanzava un'istanza di indennità per mancata retribuzione all'Agenzia federale tedesca per l'impiego. Ai fini del calcolo dell’importo di detta indennità, tuttavia, l’Agenzia detraeva dalla retribuzione lorda del ricorrente,  un importo corrispondente all’imposta sul reddito, calcolata conformemente al diritto tedesco, nonostante le sue retribuzioni fossero tassate secondo il diritto francese, riconoscendogli un'indennità inferiore a quanto dallo stesso stimato. 
 
Il contenzioso nazionale
Nel reclamare tale decisione, il ricorrente ha sostenuto che applicare alla sua posizione l’aliquota tedesca, in sede di calcolo dell’indennità di insolvenza, fosse discriminatorio oltre che erroneo, visto che egli non era assoggettato ad imposte in Germania.
Respinto il reclamo, l'autista adiva - in primo ed in secondo grado - i Tribunali competenti in materia di sicurezza sociale e previdenza.
Il secondo giudice evidenziava che i lavoratori transfrontalieri non potessero ricevere un trattamento diverso rispetto a quello dei lavoratori nazionali, anzi, dovessero godere degli stessi vantaggi sociali e fiscali di questi ultimi.
 
Le due questioni pregiudiziali
Registrando alcune perplessità sul metodo di calcolo dell'indennità, il Tribunale sottoponeva alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
  • se le disposizioni di diritto primario e/o derivato dell’Unione ammettano che, in capo a un lavoratore dapprima occupato in Germania, residente in un altro Stato membro, non soggetto in Germania all’imposta sul reddito e in capo al quale l’indennità di insolvenza non è assoggettata a imposta, siano – nell’eventualità di un’insolvenza del suo datore di lavoro – riscosse fittiziamente, mediante trattenuta sulla sua retribuzione considerata ai fini del calcolo dell’indennità di insolvenza a lui spettante, le imposte che sarebbero riscosse sul territorio nazionale in caso di assoggettamento ad imposta sui redditi, qualora egli non possa più far valere nei confronti del suo datore di lavoro la retribuzione lorda residua;
  • in caso di risposta negativa alla prima questione, se vengano osservate le disposizioni di diritto primario e/o derivato dell’Unione qualora il lavoratore, nella fattispecie succitata, possa continuare a far valere nei confronti del suo datore di lavoro la retribuzione lorda residua.
Le motivazioni
La Corte premette che, alla luce della Convenzione bilaterale franco-tedesca, il trattamento fiscale della c.d. indennità di insolvenza nel caso di lavoratore transfrontaliero è affidato al Paese che riconosce tale vantaggio sociale (la Germania) nonostante i redditi del lavoratore vengano tassati in Francia; per cui, tale indennità non è assoggettata né a una doppia imposizione né all’imposta sul reddito tedesca in senso proprio. Diversamente, l'indennità è soggetta a quell' imposta "ipotetica" che sarebbe stata applicata,  mediante ritenuta sulla retribuzione del cittadino francese, nell’ipotesi in cui quest’ultimo fosse stato soggetto, nel corso del periodo precedente alla situazione d’insolvenza del suo datore di lavoro, all’imposta sul reddito in Germania.
I giudici europei constatano che il metodo di calcolo di tale indennità, previsto dal Codice sociale tedesco (SGB), non prevede trattamenti differenziati basati direttamente sulla diversa nazionalità dei lavoratori, bensì il discrimen è rappresentato del Paese di effettiva tassazione del reddito di lavoro dipendente nel periodo immediatamente precedente il verificarsi dello stato di insolvenza del datore di lavoro.
In particolare, ai lavoratori frontalieri non assoggettati all’imposta sul reddito in Germania, il metodo per calcolare l’importo dell’indennità citata è previsto dall’articolo 167 par. 2 del SGB, secondo cui occorre, a tal fine, detrarre dalla retribuzione "ante - insolvenza" le imposte che sarebbero state prelevate su detto salario qualora il lavoratore fosse stato assoggettato all’imposta in Germania.  La retribuzione del ricorrente, coerentemente, è stata assoggettata - quando la ditta era in bonis - ad imposta applicando l'aliquota francese e, viceversa, dopo l'apertura della procedura d'insolvenza datoriale, l'indennità di insolvenza è stata parametrata alla retribuzione netta anteriore tassata, però, con aliquota tedesca.  
 
I principi fondanti del diritto dell'Unione e l'indennità di insolvenza
Il diritto dell’Unione, che pure deve garantire la parità di trattamento e la libera circolazione dei lavoratori, non osta alle conseguenze potenzialmente sfavorevoli derivanti dai sistemi di sicurezza sociale a tutela del lavoro dipendente regolamentati, in maniera autonoma, nei diversi Stati membri. Nel caso, il fatto che l’indennità di insolvenza riconosciuta sia inferiore alla retribuzione netta ricevuta prima dell’insolvenza datoriale dipende unicamente dalla circostanza che l’aliquota d'imposta applicabile nello Stato membro (Germania) che concede l’indennità di insolvenza e al quale spetta il potere di assoggettare ad imposizione tale indennità era, alla data in cui l’importo della suddetta indennità è stato fissato, più elevato rispetto a quello applicato dallo Stato membro (Francia) in cui il lavoratore in parola risiedeva quando era attivo. Peraltro, l’incidenza di discipline fiscali diverse sull’importo dell’indennità di insolvenza percepita da un lavoratore frontaliero, ha certamente carattere aleatorio in quanto dipende dalle specificità del caso concreto.
Tale meccanismo non determina una discriminazione basata sulla nazionalità, potendo - eventualmente - anche essere più favorevole al lavoratore transfrontaliero che si ritrovi temporaneamente inoccupato per insolvenza del proprio datore, continuando tuttavia a vantare un credito di lavoro nei suoi confronti.
Spetta, dunque, al diritto nazionale decidere il trattamento fiscale dell'indennità sostitutiva delle retribuzioni non pagate, qualora le medesime siano sopportate da organismi di garanzia, come ad esempio l'Agenzia federale tedesca per l'impiego.
Infatti è necessario mantenere la finalità sociale di tale meccanismo, e per far ciò, non è necessario né dovuto, assicurare al lavoratore un indennizzo pari alla retribuzione lorda anteriore, né assoggettarlo ad imposta in maniera analoga alla retribuzione, trattandosi non di tassazione di retribuzione ordinaria bensì di un ammortizzatore sociale concesso dal Paese di lavoro del soggetto transfrontaliero.
 
Le conclusioni
L’articolo 45 TFUE e l’articolo 7 del Regolamento n. 492/2011, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che l’importo dell’indennità di insolvenza, accordata da uno Stato membro a un lavoratore frontaliero che non è soggetto all’imposta sul reddito in tale Stato né è tenuto a versare l’imposta a titolo della suddetta indennità, sia determinato detraendo dalla retribuzione posta a base del calcolo della menzionata indennità l’imposta sul reddito, quale applicabile nello Stato in parola, con la conseguenza che siffatto lavoratore frontaliero non riceva, diversamente dalle persone che risiedono e lavorano in tale medesimo Stato, un’indennità corrispondente alla sua retribuzione netta anteriore.
 
 
Data della sentenza
2 marzo 2017  
Numero della causa
C-496/2015
Nome delle parti
  • Alphonse Eschenbrenner;
contro
  • Bundesagentur für Arbeit
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