Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Trasferimenti di gasolio. Dove si pagano i diritti di accisa?

A questo interrogativo la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha dato risposta con la sentenza pubblicata ieri

La questione principale sottoposta al vaglio dei giudici europei si sostanzia nella possibilità di pagare i diritti di accisa sulle importazioni di gasolio a uso personale direttamente nel Paese di destinazione del combustibile, invece che in quello di acquisto. Con la causa C-330/05 la Corte di Giustizia comunitaria è stata interpellata per fornire delucidazioni in merito alle modalità di tassazione degli acquisiti intracomunitari di gasolio a uso privato. La controversia è insorta a seguito di sequestro, da parte delle autorità svedesi fiscalmente competenti, di un carico di gasolio destinato ad uso privato proveniente dalla Finlandia. A seguito rinvenimento del carico, al privato cittadino-trasportatore veniva contestata l’omessa dichiarazione del trasporto al Fisco, nonché la mancata costituzione di una garanzia per il pagamento delle tasse dovute. Dopo aver analizzato il caso in questione, i giudici svedesi, chiamati a pronunciarsi sulla questione, hanno ritenuto opportuno richiedere l’intervento chiarificatore della Corte Ue sulla possibilità di far pagare i diritti di accisa sulle importazioni intracomunitarie di carburante direttamente nel paese di destinazione del combustibile, ovvero se l’articolo 9, n. 3 della direttiva 92/12/Cee consenta di escludere i trasferimenti di gasolio fra i Paesi europei dal campo di applicazione dell’articolo 8 della stessa direttiva appena citata secondo cui tali diritti devono essere riscossi nello Stato membro in cui i prodotti sono acquistati.

La normativa nazionale
La normativa svedese che regola le importazioni di carburante è l’articolo 1 punto 5 della legge relativa all’imposta sull’energia secondo cui "è soggetta alla tassa sull’energia…qualsiasi persona che introduca o riceva combustibile in Svezia, proveniente da un altro Stato membro della Comunità europea" fatta salva la deroga prevista dall’articolo 1-bis della stessa legge in virtù del quale " la tassa non è dovuta ai sensi dell’articolo 1- punto 5…per i carburanti introdotti in Svezia per uso privato nel serbatoio di veicoli, navi o aerei o in bidoni di scorta che contengano al massimo dieci litri". Secondo l’articolo 6 della norma in questione, inoltre, "un prodotto soggetto ad accisa può essere trasportato soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni in materia di documento di accompagnamento, di costituzione di una garanzia, di prova di tale costituzione…".

La normativa comunitaria
La questione principale sottoposta alla Corte dell’Unione europea riguarda il Paese europeo in cui i diritti di accisa sui trasferimenti di carburante a uso personale devono essere pagati. La fonte normativa che regola tale fattispecie è la direttiva del Consiglio Ue n. 92/12/CEE del 25 febbraio 1992. Secondo l’articolo 8 della citata direttiva "per i prodotti acquistati dai privati per proprio uso e trasportati dai medesimi, il principio che disciplina il mercato interno stabilisce che i diritti di accisa siano riscossi dallo Stato membro in cui i prodotti sono acquistati". L’articolo 9, n. 3, di contro, relativamente all’acquisto di olii minerali già commercializzati in uno Stato membro prevede la possibilità di riscuotere i diritti di accisa nello Stato membro di destinazione a condizione che "questi prodotti siano trasportati con modi di trasporto atipici, da privati o per conto di questi ultimi". La stessa norma precisa che per trasporto atipico è da intendersi "il trasporto di carburante in contenitori diversi dal serbatoio degli autoveicoli o dall’apposito bidone di scorta, nonché il trasporto di prodotti liquidi per riscaldamento diversamente che in autocisterne utilizzate per conto di operatori professionali".

Le diverse posizioni
Per rendere completa ed esaustiva la propria pronuncia, la Corte Ue ha chiesto l’intervento di altre istituzioni competenti in materia. A parere del governo polacco, del Consiglio e della Commissione la possibilità di applicare l’articolo 9 n. 3 anziché l’articolo 8 della direttiva n. 92/12/CEE va interpretata in modo restrittivo in quanto, specifica il Consiglio dell’Unione europea, l’articolo 9, n. 3 costituisce una mera "deroga alla regola generale stabilita dall’art. 8". La Commissione CE ha osservato, inoltre, che "l’accisa può essere riscossa nello Stato membro di destinazione solo se il modo di trasporto è atipico". Di contro i governi svedese, ellenico e italiano ritengono applicabile tale deroga. Secondo questi Governi, infatti, rientra nella potestà impositiva degli Stati membri la facoltà di far pagare l’accisa nello Stato di destinazione in quanto "…un privato non ha alcuna possibilità di trasportare oli minerali con un modo di trasporto atipico".

La sentenza della Corte
Nel risolvere la principale questione sottoposta alla sua attenzione, la Corte dell’Unione europea ha ritenuto meritevoli le osservazioni evidenziate dal governo polacco, dal Consiglio e dalla Commissione e quindi ha deciso di risolvere tale controversia in senso negativo, ovvero ha sancito che, nel caso di acquisti intracomunitari di gasolio per uso privato, il pagamento dei relativi diritti di accisa deve avvenire nello Stato di acquisto del combustibile rientrando nell’ambito di applicabilità dell’articolo 8 della direttiva n. 92/12/CEE e non dell’articolo 9, n. 3 della stessa fonte normativa. La Corte ha inoltre precisato che le modalità di trasporto di cui al caso in esame rientrano nelle forme di trasporto atipico contemplate dall’articolo 9, n. 3 della direttiva appena citata e, soprattutto, ha confermato la piena legittimità per uno Stato membro di destinazione dei prodotti dove l’accisa è diventata esigibile, di prevedere disposizioni normative interne che impongano al contribuente sia di costituire una garanzia per assicurare il pagamento degli stessi diritti, sia di fornire valida documentazione attestante la costituzione di tale garanzia.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/trasferimenti-gasolio-dove-si-pagano-diritti-accisa