
La normativa portoghese
Oggetto della controversia l’articolo 10 del codice delle imposte sui redditi delle persone fisiche del Paese lusitano che prevede, tra l’altro, l’esenzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche per le plusvalenze realizzate a seguito della cessione, a titolo oneroso, di beni immobili destinati ad abitazione personale e permanente del soggetto sottoposto a tassazione o dei suoi familiari qualora, entro 24 mesi dalla cessione, il ricavato sia reinvestito nell’acquisto della proprietà, nella trasformazione o nell’acquisto del terreno per la costruzione di un altro immobile che abbia l’esclusiva medesima destinazione di quello ceduto e che sia situato in territorio portoghese.
L'oggetto della controversia
A parere della Commissione, le disposizioni del regime portoghese di tassazione delle plusvalenze suddette vìolano gli obblighi di cui agli articoli 18, 39, 43 e 56 del Trattato, nonché gli articoli 28, 31 e 40 dell’accordo SEE (Accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio Economico Europeo). In particolare, la Commissione, nel parere motivato del 9 luglio 2004, ha sostenuto che la normativa portoghese è in contrasto con il principio della libera circolazione delle persone e dei capitali. Le autorità hanno ribattuto, alle contestazioni del direttivo Organismo europeo, che le disposizioni controverse di cui all’articolo 10 citato non costituiscono una restrizione alle libertà fondamentali, che non hanno carattere discriminatorio e che, comunque, sono giustificate da motivi imperativi di interesse pubblico quali la tutela del diritto all’alloggio (Costituzionalmente prevista) e la coerenza del sistema fiscale nazionale.
La libera circolazione delle persone
L’articolo 18 CE sancisce il diritto, per i cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Tale principio trova la sua particolare applicazione negli articoli 43 CE e 39 CE che riguardano rispettivamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei lavoratori. L’intero Trattato, peraltro, è contrario ai provvedimenti che potrebbero sfavorire lo svolgimento, da parte dei cittadini, di un’attività economica in un altro Stato membro. Le disposizioni che abbiano un contenuto anche soltanto dissuasivo rispetto al diritto del cittadino di lasciare il Paese d’origine per esercitare il diritto di libera circolazione devono, pertanto, considerarsi in contrasto con i principi del trattato (Corte di Giustizia sentenza 12 dicembre 2002 causa C-385/00). Analogo discorso può essere fatto per quanto riguarda la libertà di stabilimento. La Corte di Giustizia ha, infatti, affermato, nella sentenza 11 marzo 2004 relativa alla causa C-9/02, che le norme del Trattato relative alla libertà di stabilimento, sebbene favoriscano l’applicazione della disciplina nazionale dello Stato membro ospitante, impediscono, nel contempo, allo Stato membro d’origine la frapposizione di ostacoli allo stabilimento, in un altro Paese membro, di un proprio cittadino o di una società costituita secondo la sua legislazione.
La posizione del Portogallo
Secondo la Repubblica portoghese l’articolo 10 della normativa in esame non costituirebbe un ostacolo nei confronti dei contribuenti che desiderino trasferire il proprio domicilio in altro Paese comunitario ma sancirebbe uno sgravio fiscale ad hoc in deroga alla disciplina generale di tassazione delle plusvalenze.
Le valutazioni della Corte di Giustizia
Le argomentazioni sostenute dal Portogallo, sono a parere del giudice europeo, da respingere in quanto "E’ palese che il contribuente che decide di procedere alla vendita dell’immobile ad uso abitativo che possiede in Portogallo allo scopo di trasferire il suo domicilio su territorio di un altro Stato membro e di acquisirvi un altro immobile da destinare come suo alloggio, nell’ambito dell’esercizio dei diritti conferiti dagli artt. 39 CE e 43 CE, è soggetto ad un trattamento fiscale svantaggioso rispetto a quello di cui beneficia chi mantiene la sua residenza in Portogallo … (omissis) riservando il beneficio dell’esenzione dall’imposta … (omissis) al soggetto passivo o ai suoi familiari, alla condizione che gli utili così ottenuti siano rinvestiti nell’acquisto di beni immobili situati sul territorio portoghese, le disposizioni del CIRS e, in particolare, l’art. 10, n. 5, di esso possono ostacolare la libera circolazione dei lavoratori e la libertà di stabilimento, come garantite dagli artt. 39 CE e 43 CE." La giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia ammette, tuttavia, che i provvedimenti nazionali ostacolino o rendano meno attraente l’esercizio delle libertà garantite dal trattato nel caso in cui essi perseguano un obiettivo di carattere generale, siano adeguati, ma non eccedenti quanto strettamente necessario, per garantirne il raggiungimento. In proposito, osserva l’Organismo giudicante europeo, la Repubblica iberica non può escludere che un immobile acquistato in un altro Stato membro possa essere destinato ad essere abitazione personale e permanente di un contribuente in precedenza residente in Portogallo. In tal caso, qualora detto ultimo immobile fosse acquistato con il ricavato della vendita dell’immobile destinato, in Portogallo, ad abitazione del contribuente, è innegabile che il nuovo acquisto adempirebbe, nel patrimonio di quest’ultimo, a una funzione identica a quella svolta dall’immobile ceduto nel Paese d’origine.
Il nesso tra vantaggio e tassazione
Non risulta, peraltro, dimostrato "l’asserito nesso tra il vantaggio concesso al contribuente e la tassazione di quest’ultimo", necessario affinché la Corte di Giustizia ritenga giustificata dalla necessità di salvaguardare, dalla coerenza del regime fiscale, la restrizione all’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato. Pertanto, l’articolo 10, n. 5 della disciplina sui redditi delle persone fisiche portoghese è da ritenersi in contrasto con gli articoli 39 Ce, 43 Ce e, per gli stessi motivi, 18 Ce. Poiché le disposizioni degli articoli 28 e 31 dell’accordo See sono sostanzialmente identiche a quelle di cui agli articoli 39 Ce e 43 Ce, per i motivi esposti, anch’esse devono ritenersi in contrasto con la normativa lusitana in esame. Per quanto riguarda la libera circolazione dei capitali, la Corte di Giustizia, dopo aver affermato il contrasto della disciplina portoghese con le disposizioni del Trattato e dell’accordo See relative alla libera circolazione delle persone, ha ritenuto non necessario procedere all’esame di un eventuale contrasto della predetta disciplina con il principio della libera circolazione dei capitali di cui agli articoli 56, n. 1 del Trattato e dell’articolo 41 dell’accordo See.