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Giurisprudenza

Ue: Stato membro non può anticipare
applicazione deroga prima di notifica

La disputa è scaturita dall’assenza di un termine specifico di entrata in vigore nella decisione di esecuzione, che ha fissato solo la scadenza dell’eccezione al 31 dicembre 2017

immagine di uomo che sposta indietro lancette orologio

La vicenda riguarda una società con sede in Ungheria esercente attività di prestazione di servizi di collocamento e di altre forme di messa a disposizione di risorse umane, esercitata in proprio o tramite altre società commerciali per mezzo di contratti di prestazione di servizi.
Il ricorso presentato dalla società ungherese verte sulla corretta interpretazione delle disposizioni comunitarie in materia di pagamento dell’Iva da parte di un soggetto passivo destinatario di prestazioni di servizi imponibili.
 
Il procedimento e la questione pregiudiziale
A seguito di una verifica fiscale, l’amministrazione finanziaria ungherese ha contestato alla società di non aver debitamente applicato il regime di inversione contabile, relativamente alle prestazioni dei succitati servizi di collocamento del personale ricevute dalla società nel 2015, a norma della decisione di esecuzione n. 2015/2349 del Consiglio del 10 dicembre 2015.
Tale decisione prevede che l’Ungheria deroghi fino al 31 dicembre 2017 al regime ordinario Iva, disponendo che il debitore dell’Iva sia il soggetto passivo che ha ricevuto la messa a disposizione di personale per l’esecuzione delle attività previste dall’articolo 199, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2006/112/Ce (prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, eccetera).
A parere dell’ufficio detta disposizione derogatoria è entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015.
 
La società ha impugnato gli atti impositivi ritenendo invece che, in assenza di un termine specifico che ne prevedesse la retroattività, la decisione di esecuzione dovesse essere applicabile solo dopo la notifica del provvedimento all’Ungheria, avvenuto l’11 dicembre 2015.
Pertanto, il regime di inversione contabile doveva essere applicato solo alle operazioni di cui si parla poste in essere successivamente a tale data.
 
Il Tribunale amministrativo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la questione pregiudiziale concernente la corretta determinazione della data a decorrere della quale l’autorizzazione al regime derogatorio è divenuta applicabile.
 
Sulla questione pregiudiziale
Nell’ambito della controversia in commento, la legge ungherese sull’Iva, modificata a seguito della richiesta di autorizzazione alla Commissione di derogare al regime ordinario nel caso di servizi relativi alla messa a disposizione di personale per l’esecuzione delle attività di cui al citato articolo 199 della direttiva 2006/112/Ce, è entrata in vigore il 1° gennaio 2015, sebbene la decisione di esecuzione è stata notificata all’esecutivo nazionale soltanto a dicembre dello stesso anno.
La disputa è scaturita dall’assenza di un termine specifico di entrata in vigore nella decisione di esecuzione che, limitandosi a fissare la data di scadenza della deroga al 31 dicembre 2017, ha indotto l’Ungheria ad applicarla già dal 1° gennaio 2015.
Trattandosi di un regime derogatorio a quello ordinario, la Corte ha prima di tutto ribadito che la disposizione che lo prevede deve essere interpretata in termini restrittivi, senza che ciò comporti lo snaturamento della stessa.
Pertanto, in assenza di uno specifico termine di entrata in vigore o di applicazione della deroga, occorre ritenere che la decisione di esecuzione entri in vigore alla data di notifica al governo ungherese, quindi solo da dicembre 2015.
 
A tal riguardo, a nulla valgono le obiezioni avanzate dall’Ungheria, che ha erroneamente fatto retroagire gli effetti della deroga senza attendere l’adozione della decisione di esecuzione, né tantomeno che lo Stato membro abbia richiesto alla Commissione europea di introdurre il regime speciale dal 1° gennaio 2015, perché tali comportamenti violano il principio della certezza del diritto che esige, in particolare, che “le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti”.
La necessità di certezza è tanto più richiesta quando la questione riguarda provvedimenti normativi che impongono oneri finanziari a carico degli interessati, i quali hanno diritto di conoscere esattamente l’estensione degli obblighi loro imposti.
Ne deriva che il governo ungherese è incorso in errore quando ha introdotto il regime speciale di cui si parla retroattivamente, prima della decisione di esecuzione che autorizzava l’applicazione dello stesso.
 
Il principio
Alla luce di quanto rilevato in precedenza, la Corte di giustizia europea ha espresso il seguente principio: “Il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale che prevede l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, quale modificata dalla direttiva 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, prima che l’atto dell’Unione che autorizza la medesima deroga sia stato notificato allo Stato membro che l’ha chiesta, laddove l’atto dell’Unione in questione tace in merito alla sua entrata in vigore o alla sua data iniziale di applicazione, e anche se lo stesso Stato membro ha espresso l’intenzione di applicare la deroga in parola retroattivamente”.
 
 
Data della sentenza
13 febbraio 2019
 
Numero della causa
C-434/17
 
Nome delle parti

  • Human Operator Zrt.

contro

  • Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
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