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Giurisprudenza

Gli uffici delle Entrate si difendono autonomamente

Non sussiste alcun obbligo di assistenza tecnica esterna

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Nei giudizi innanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali gli uffici locali delle Agenzie fiscali sono pienamente legittimati a essere parte e a stare in giudizio senza il patrocinio di difensori abilitati. Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2001, con l'attivazione delle Agenzie fiscali, la disciplina contenuta negli articoli 10, 11 e 12 del Dlgs n. 546 del 1992 è divenuta applicabile agli uffici locali delle Agenzie, il cui ruolo è andato a sostituire - sotto il profilo sostanziale e funzionale - quello dei soppressi uffici del ministero.

E' quanto ribadisce la Corte di cassazione con sentenza del 6 ottobre 2004, n. 19970, nella quale, preso atto che gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate corrispondono ai preesistenti uffici periferici del dipartimento delle Entrate del ministero delle Finanze, si afferma che "restano applicabili, nei limiti della compatibilità, gli artt. 10 ed 11 del D. Lgs. n. 546 del 1992, che attribuiscono ai titolari dei singoli uffici la (eccezionale) legitimatio ad causam e ad processum per i giudizi di merito".

Più in particolare, se è vero che la questione sulla legittimazione degli uffici locali nei giudizi di merito non è mai stata dedotta in via principale innanzi alla suprema Corte, è altresì innegabile che la stessa, in più occasioni, ha inteso manifestare il proprio indirizzo nel senso di riconoscere piena vigenza - dopo la riforma dell'Amministrazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999 - all'impianto normativo del Dlgs n. 546 del 1992 e di ritenerlo applicabile nei confronti degli attuali uffici locali delle Agenzie fiscali, subentrati ai soppressi uffici periferici del ministero delle Finanze.

In proposito, si richiama la sentenza n. 17844 del 3 settembre 2004, con la quale i giudici di legittimità hanno affermato che "la vocatio in ius degli uffici delle agenzie dinanzi alle commissioni tributarie è consentita dagli articoli 10 e 11 DLGS n. 546/1992 (e la notifica degli atti deve essere effettuata al legale rappresentante del singolo ufficio)". In senso conforme, si citano le sentenze della Cassazione n. 13672 del 22 luglio 2004, n. 11551 del 21 giugno 2004 e n. 16122 del 15 novembre 2002.

Tale, peraltro, è l'orientamento manifestato fin dal 30 luglio 2001 dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 71/E, dove si legge che "preso atto del trasferimento all'Agenzia delle Entrate delle funzioni pubbliche già di competenza del Dipartimento delle Entrate e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 7, comma 3, del Regolamento di amministrazione, in base al quale gli Uffici locali dell'Agenzia corrispondono ai preesistenti Uffici delle Entrate, si ritiene che mantengano piena vigenza gli artt. 10 e 11 del d. lgs. n. 546/1992 e 17 del DPR n. 636/1972, che riconoscono ai medesimi uffici la posizione processuale di parte e l'accesso alla difesa diretta davanti alle commissioni tributarie provinciali, regionali e centrale".

Conformemente, nel panorama giurisprudenziale di merito prevale nettamente l'orientamento favorevole a riconoscere agli uffici locali la capacità di essere parte processuale, senza patrocinio di avvocati. In proposito, giova evidenziare che la totalità - o quasi - delle Commissioni tributarie ha implicitamente ritenuto infondata la richiamata questione, per non averla rilevata d'ufficio, dopo una verifica - quella relativa alla legittimazione processuale delle parti costituite - che il giudice deve comunque effettuare in via preliminare.

Anche la dottrina del tutto prevalente (Berliri, Glendi, Muleo, Niccolò, Nucera, Roma) perviene sostanzialmente, sulla scorta di varie argomentazioni, alle stesse conclusioni.
Alla luce del quadro sopra delineato, va esclusa la rilevanza, in ordine alla questione qui considerata, della recente sentenza del 14 gennaio 2005, n. 604, pronunciata a sezioni unite dalla Cassazione, alla quale qualche autore ha impropriamente conferito una portata dirompente, tale da non ammettere gli uffici locali alla difesa diretta nei giudizi di merito.
In particolare, è stata avanzata l'ipotesi che, a seguito dell'attivazione delle Agenzie fiscali, i relativi uffici locali sarebbero tenuti a farsi assistere nel contenzioso tributario da un difensore abilitato, stante l'inapplicabilità dell'esonero dall'obbligo di assistenza tecnica disposto dall'articolo 11 del Dlgs n. 546 del 1992, assuntivamente valevole solo per i soppressi uffici periferici del ministero delle Finanze.

Invero, la sentenza n. 604 del 2005 non ha affrontato la questione che ci occupa.
Si precisa che la pronuncia è stata resa a sezioni unite per risolvere una questione di giurisdizione e non per dirimere un conflitto fra pronunce di sezioni semplici o una questione di particolare rilevanza.
Solo in via preliminare, la stessa ha nel contempo trattato il tema dell'applicabilità nei confronti dell'Agenzia del Demanio dell'articolo 52, comma 2, del Dlgs n. 546 del 1992 (legittimazione ad appellare), secondo cui "gli uffici periferici del dipartimento delle entrate devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello principale dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale delle entrate".

La predetta pronuncia, quindi, non riguarda direttamente gli adempimenti dell'Agenzia delle Entrate né tanto meno le modalità di difesa degli uffici dell'Agenzia nelle cause presso le Commissioni tributarie.

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