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Giurisprudenza

Un’imposta sulle vendite
non è in contrasto con l’Iva

Secondo i giudici comunitari si tratta di un tributo che colpisce le attività produttive in modo tale che non è certo che esso vada, in definitiva, a carico del consumatore finale

La Corte di giustizia europea, con la sentenza C-475/17 pubblicata oggi, ha stabilito che un’imposta come quella sulle vendite, prevista da un’apposita normativa interna di uno Stato membro, non può essere considerata alla stregua di un tributo avente le caratteristiche di imposta sul volume d’affari ai sensi dell’articolo 401 della direttiva Iva.
 
La fattispecie
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 401 della direttiva Iva ed è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone alcune società all’amministrazione fiscale estone in merito al rimborso dell’imposta sulle vendite versata dalle società in questione.
Le predette società, ritenendo di aver indebitamente versato l’imposta sulle vendite prevista da una apposita normativa interna, hanno trasmesso all’amministrazione fiscale estone delle dichiarazioni di rettifica oltre a richieste di rimborso degli importi già versati a titolo di tale imposta.
L’amministrazione ha, invece, ritenuto che le società dovessero essere assoggettate all’imposta sulle vendite e ha quindi fissato, con avvisi di accertamento, l’importo dell’imposta dovuto da ciascuna di esse, accogliendo solo parzialmente le loro richieste di rimborso.
La questione è approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale, che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue il quesito nel quale si chiede di conoscere se l’articolo 401 della direttiva Iva debba essere interpretato nel senso che osta al mantenimento o all’introduzione di un’imposta sulle vendite come quella in esame nella controversia in commento.

Le valutazioni della Corte Ue
Ai sensi dell’articolo 401 della direttiva Iva, le disposizioni della stessa non vietano a uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione, imposte sui giochi e sulle scommesse, accise, imposte di registro e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d’affari, sempreché tale imposta, diritto o tassa non dia luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.

Un’interpretazione letterale di tale disposizione permette di concludere, alla luce della condizione negativa contenuta nell’espressione “non avente il carattere di imposta sul volume d’affari”, che il mantenimento o l’introduzione da parte di uno Stato membro di imposte, diritti, o tasse sono autorizzati solo a condizione che essi non siano assimilabili a un’imposta sul volume d’affari.

Il principio del sistema comune dell’Iva consiste, ai sensi dell’articolo 2 della prima direttiva 67/227, nell’applicare a beni e servizi, fino allo stadio del commercio al minuto, un’imposta generale sul consumo proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi stessi, qualunque sia il numero di transazioni intervenute nel processo di produzione e di distribuzione antecedente alla fase dell’imposizione.
Tuttavia, in ciascun passaggio, l’Iva si può esigere solo previa detrazione dell’imposta che ha gravato direttamente sul costo dei vari fattori che compongono il prezzo dei beni e dei servizi.
Il sistema delle detrazioni è stato disciplinato dall’articolo 17, paragrafo 2, della sesta direttiva, in modo che i soggetti passivi siano autorizzati a detrarre dall’Iva da essi dovuta gli importi che hanno già gravato sui beni o sui servizi a monte e che l’imposta colpisca ogni volta solo il valore aggiunto e vada, in definitiva, a carico del consumatore finale.
In tale contesto, l’articolo 33 della sesta direttiva consentiva il mantenimento o l’istituzione da parte di uno Stato membro di imposte, diritti e tasse gravanti sulle forniture di beni, sulle prestazioni di servizi o sulle importazioni solo se non avessero natura di imposte sulla cifra d’affari.

Per valutare se un’imposta, un diritto o una tassa abbiano la natura di imposta sul volume d’affari, ai sensi dell’articolo 401 della direttiva Iva, occorre in particolare verificare se essi abbiano l’effetto di danneggiare il funzionamento del sistema comune dell’Iva, gravando sulla circolazione dei beni e dei servizi e colpendo le transazioni commerciali in modo analogo all’Iva.

A tale proposito, la Corte ha precisato che in ogni caso devono essere considerati gravanti sulla circolazione dei beni e dei servizi allo stesso modo dell’Iva le imposte, i diritti e le tasse che presentano le caratteristiche essenziali dell’imposta sul valore aggiunto, anche se non sono in tutto identici ad essa.
Per contro, la giurisprudenza comunitaria ha precisato che l’articolo 33 della sesta direttiva non osta al mantenimento o all’introduzione di un’imposta che non presenti una delle caratteristiche essenziali dell’Iva. Lo stesso vale per l’articolo 401 della direttiva Iva.

Tali caratteristiche sono quattro:
  1. l’Iva si applica in modo generale alle operazioni aventi a oggetto beni o servizi
  2. è proporzionale al prezzo percepito dal soggetto passivo quale contropartita dei beni e servizi forniti
  3. viene riscossa in ciascuna fase del procedimento di produzione e di distribuzione, compresa quella della vendita al minuto, a prescindere dal numero di operazioni effettuate in precedenza
  4. gli importi pagati in occasione delle precedenti fasi del processo di produzione e di distribuzione sono detratti dall’Iva dovuta, cosicché il tributo si applica, in ciascuna fase, solo al valore aggiunto della fase stessa, e in definitiva il peso dell’imposta va a carico del consumatore finale.
Nel caso in esame, con riferimento alle condizioni sub 3) e 4), vale a dire la riscossione dell’imposta in ciascuna fase del processo di produzione e di distribuzione, nonché l’esistenza di un diritto a detrarre l’imposta versata in occasione della precedente fase di tale processo, occorre considerare che l’imposta di cui trattasi nel procedimento principale non soddisfa tali condizioni.
Tale circostanza è sufficiente per concludere che l’imposta sulle vendite, non presentando tutte le caratteristiche essenziali dell’imposta sul valore aggiunto, non è quindi interessata dal divieto previsto all’articolo 401 della direttiva Iva.

La Corte Ue si pronuncia, inoltre, sull’obiezione sollevata dal giudice del rinvio, per cui l’applicazione di tale imposta realizza in sostanza lo stesso obiettivo perseguito dalle caratteristiche sub 3) e 4), dato che il peso finale dell’imposta grava in definitiva sul consumatore.
A tal proposito, la Corte osserva che i testi che disciplinano l’imposta sulle vendite non imponevano ai soggetti passivi l’obbligo di aggiungere al prezzo di vendita l’importo di tale imposta, né di indicare separatamente, sulla fattura rilasciata all’acquirente, l’importo dell’imposta dovuta. Pertanto, la ripercussione della predetta imposta sul consumatore finale costituiva una possibilità e non un obbligo per i dettaglianti, i quali in qualsiasi momento potevano scegliere di sopportare direttamente la medesima imposta, senza procedere a un aumento dei prezzi dei beni e dei servizi forniti.

Non vi è pertanto alcuna certezza che l’onere del tributo sulle vendite gravasse, in definitiva, sul consumatore finale come tipicamente accade nel caso di un’imposta sui consumi quale l’Iva.

La Corte ha già dichiarato che un’imposta che colpisce le attività produttive in modo tale che non sia certo che la stessa vada, in definitiva, a carico del consumatore finale, come avviene per un’imposta sul consumo come l’Iva, si può collocare all’esterno dell’ambito applicativo dell’articolo 401 della direttiva Iva.

Infatti, mentre attraverso il sistema della detrazione dell’Iva quest’ultima grava unicamente sul consumatore finale e è perfettamente neutrale nei confronti dei soggetti passivi che intervengono nel processo di produzione e di distribuzione che precede la fase di imposizione finale, indipendentemente dal numero di operazioni avvenute, lo stesso non vale per quanto riguarda l’imposta sulle vendite.
Inoltre, considerato che l’applicazione al prezzo di vendita dell’imposta dipende dai venditori, i quali possono decidere di trasferirne o meno l’onere sull’acquirente, la Corte osserva che solo il comportamento del venditore può determinare il suo trattamento fiscale diverso rispetto a un concorrente, nonché le eventuali differenze di prezzo sopportate da una parte dei consumatori rispetto agli altri.

Di conseguenza, la neutralità del sistema comune dell’Iva, non può essere messa a rischio.

Conclusioni
Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che un’imposta come quella sulle vendite non può essere considerata un’imposta avente il carattere di imposta sul volume d’affari ai sensi dell’articolo 401 della direttiva Iva.

 
Data della sentenza
7 agosto 2018
 
Numero della causa
Causa C- 475/17
 
Nome delle parti
Viking Motors AS,
TKM Beauty Eesti OU,
TKM King AS,
Selver AS
contro
Tallina Linn
Maksu- ja Tolliamet
 
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