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Giurisprudenza

Utili occultati, legittima la presunta distribuzione ai soci

L'assegnazione si ritiene avvenuta nello stesso esercizio in cui sono stati conseguiti i maggiori ricavi

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Nel caso di una società di capitali a ristretta base sociale, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili; attesa la mancanza - trattandosi di utili occulti - di una deliberazione ufficiale di approvazione del bilancio (dopo la quale soltanto può essere effettuata la distribuzione degli utili dichiarati), la distribuzione si presume avvenuta nello stesso periodo d'imposta in cui gli utili sono stati conseguiti. Tale importante assunto è stato statuito dalla Corte di cassazione con sentenza n. 21415 del 11/10/2007.

Orbene, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale opera la presunzione iuris tantum relativamente alla distribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci di una società di capitali caratterizzata da ristretta compagine partecipativa. Conseguentemente, grava sul soggetto societario l'obbligo di applicare la ritenuta ex articolo 27 del Dpr 600/1973.

E' legittima la presunzione di attribuzione "pro quota" ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria. Tale presunzione - fondata sul disposto del Dpr 600/1973, articolo 39, comma 1, lettera d - induce inversione dell'onere della prova a carico del contribuente e non viene meno in ipotesi di presentazione di domanda integrativa di condono da parte della società, essendo questa e il socio titolari di posizioni fiscali distinte e indipendenti.

Nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria ovvero a base familiare, pur non sussistendo - a differenza di una società di persone - una presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci, non può considerarsi illogica - tenuto conto della "complicità" che normalmente avvince un gruppo così composto - la presunzione (semplice) di distribuzione degli utili extracontabili ai soci.

La presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci.

Può quindi dirsi ius receptum il principio secondo il quale, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, in caso di accertamento di utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti.
Costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale nell'accertamento di maggior base imponibile a carico di una società di capitali a ristretta base azionaria non occorre una prova specifica dell'attribuzione al socio degli utili non contabilizzati, operando una presunzione relativa di ripartizione pro quota superabile dal contribuente tramite prova contraria e con la dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati accantonati ovvero reinvestiti.

Giova, infine, precisare che il principio secondo cui si presume che nelle società di capitali a ristretta base sociale i redditi occulti siano stati distribuiti fra i soci trova applicazione anche in relazione ai proventi di attività illecita.

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