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Giurisprudenza

Uva più comprata che prodotta.
Alla fine è reddito d’impresa

L’attività di vinificazione e l'uso predominante di frutta proveniente da terzi portano a una diversa qualificazione fiscale del ricavato: la prevalenza non si misura in senso economico

immagine di grappoli di uva
In tema di reddito agrario, la trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli acquistati da terzi, sempre che compresi tra quelli indicati nel decreto ministeriale di cui all'articolo 32 del Tuir, è considerata attività agricola e, quindi, si applica la tassazione in base al reddito agrario, purché vi sia integrazione con i prodotti propri e sia rispettato il criterio di prevalenza quantitativa.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 18071 del 21 luglio 2017, con cui ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate.

La vicenda processuale
L'Agenzia delle entrate notificava a un contribuente, operante nel settore vitivinicolo, un avviso d'accertamento, per Irpef, Irap e Iva relative al maggior reddito accertato: ciò sulla considerazione che la ditta verificata non produceva un reddito agrario ex articolo 29 del Tuir, ma un reddito d'impresa, poiché vi era stato il superamento del 50% delle uve acquistate rispetto a quelle prodotte, tutte utilizzate per la vinificazione.

Sia la Ctp che la Ctr accoglievano le doglianze del contribuente, annullando l'avviso d'accertamento impugnato: secondo i giudici di merito la prevalenza di cui parla l'articolo 29, comma 2, lettera c, del Tuir vigente ratione temporis, deve essere intesa in senso economico e non quantitativo, posto che le uve in questione, di provenienza esterna rispetto al terreno, avevano delle caratteristiche qualitative nonché un valore decisamente inferiori a quelle proprie.
Di qui il ricorso in Cassazione dell'Agenzia delle entrate, che denunciava la violazione e falsa applicazione degli articoli 29, comma 2, lettera c) e 51, comma 1, del Dpr 917/1986 e dell'articolo 2135 del codice civile.

La pronuncia
La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso.
In particolare, i giudici di legittimità ricordano che il reddito agrario, richiamando l'articolo 29 del Tuir vigente all'epoca dei fatti (ora articolo 32), è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro nell'organizzazione nei campi. A tal fine, sono considerate attività agricole quelle di manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Su quest'ultimo aspetto, secondo i giudici, "la tesi della CTR, fondata sulla differenza qualitativa delle differenti uve utilizzate per la vinificazione, incidente sul conseguente differente valore economico delle stesse, non può essere condivisa perché non trova alcun riscontro nel dettato normativo".
L'applicabilità della norma richiede, infatti, "la ricorrenza di due presupposti: a) che i prodotti oggetto di lavorazione abbiano avuto origine proprio dal terreno, rispetto al quale viene determinato il reddito (presupposto qualitativo); b) che i prodotti così individuati costituiscano almeno la metà di quelli lavorati (presupposto quantitativo)".
Il riferimento alla metà dei prodotti (attesa la diversa declinazione del profilo qualitativo) non può che riguardare l'aspetto quantitativo e non, come invece sostenuto dai giudici di merito, il valore.

In sostanza, quindi, nessun elemento normativo consente di ritenere che la prevalenza quantitativa del prodotto possa essere stimata mediante raffronto tra il valore economico dei prodotti utilizzati.

Osservazioni
Il reddito agrario è, dunque, quello che deriva dall'esercizio dell'attività agricola sul terreno.
Tale tipologia reddituale, come quello dominicale, è determinata forfetariamente mediante l'applicazione di apposite tariffe d'estimo, stabilite per ciascuna qualità e classe di terreno, secondo le norme della legge catastale, con conseguente irrilevanza dei costi e dei ricavi effettivi sostenuti nell'esercizio dell'attività (articolo 34, comma 1, del Tuir).

Sono considerate attività agricole, a norma dell'articolo 32, comma 2:
  • le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura
  • l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste
  • le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta del ministro delle Politiche agricole e forestali.
Come si evince dalla disposizione riportata, le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura (attività agricole in senso stretto) producono sempre reddito agrario, mentre con riferimento alle altre attività (attività agricole per connessione), per aversi reddito agrario, la legge richiede un particolare collegamento con il terreno, nonché il rispetto di particolari limiti quantitativi correlati ai prodotti ottenibili dal fondo ovvero al rapporto tra superficie adibita alla produzione e superficie del terreno.
In caso di superamento di detti limiti, il reddito relativo all'eccedenza viene acquisito a tassazione non sulla base delle tariffe d'estimo catastali, bensì nel suo effettivo ammontare secondo le regole stabilite per i redditi d'impresa.
In relazione alle attività di cui all'ultimo punto, le stesse rientrano nel reddito agrario purché soddisfino i seguenti due requisiti:
  • i beni e le attività rientrino in quelle previste da un apposito decreto ministeriale emanato con cadenza biennale
  • i beni siano ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo.
In sintesi, è possibile affermare che:
  • l'attività di trasformazione e manipolazione di prodotti indicati nel decreto ministeriale è considerata attività agricola e la tassazione rientra nel reddito agrario
  • la trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli acquistati da terzi, sempreché compresi tra quelli indicati nel citato decreto, è considerata attività agricola e, quindi, si applica la tassazione in base al reddito agrario, purché vi sia integrazione con i prodotti propri e sia rispettato il criterio di prevalenza quantitativa
  • tali attività, qualora abbiano a oggetto prodotti diversi da quelli indicati nel suddetto decreto, danno origine a reddito di impresa determinato in maniera forfettaria secondo i criteri di cui all'articolo 56-bis del Tuir.
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