La Cassazione, con la sentenza in esame (n. 10363 depositata in data 5/5/2006), è tornata a pronunciarsi riguardo al regime tributario da applicare all'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
La suprema Corte, confermando il suo precedente orientamento, ha ribadito che tale indennità ha natura retributiva e, pertanto, deve essere assoggettata a Irpef e alla ritenuta d'acconto, rientrando nella nozione di reddito di lavoro dipendente, ai sensi degli articoli 49 e 51 del Tuir (cfr Cassazione n. 4134 del 26/04/1999; Cassazione n. 14304 del 26/09/2003).
In proposito, appare opportuno premettere, al solo fine di comprendere meglio la questione sottoposta all'attenzione dei giudici, che il primo comma dell'articolo 49, del Tuir, stabilisce testualmente che "sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro".
Con la norma sopra richiamata è stato modificato il concetto di reddito di lavoro dipendente contenuto nel primo comma dell'articolo 46 del precedente Dpr n. 597/1973, il quale considerava tale quello derivante dal "lavoro prestato ... alle dipendenze e sotto la direzione di altri"; mentre nella nuova formulazione legislativa il reddito in questione è quello che deriva "... da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro".
Nella relazione ministeriale che accompagnava la bozza del Testo unico è stato precisato che la citata modifica legislativa si è resa necessaria al fine di chiarire, in via definitiva, che nella categoria dei redditi di lavoro dipendente rientrano anche i compensi e le indennità conseguiti sulla base del rapporto, ma indipendentemente dall'effettiva prestazione di lavoro.
Dalla lettura della norma in esame emerge, quindi, che nel concetto di retribuzione imponibile vanno compresi tutti i compensi erogati al dipendente, anche indipendentemente dal nesso sinallagmatico tra effettività della prestazione di lavoro resa e compensi percepiti (in tal senso, circolare ministeriale n. 1 del 15/12/1973).
In altri termini, il comma 1 dell'articolo 49 del Tuir, nel definire la categoria di reddito, ne individua la fonte nel rapporto contrattuale avente per oggetto la prestazione di lavoro; tale formulazione consente di comprendere anche quelle remunerazioni che non deducono direttamente dallo svolgimento di un'effettiva prestazione lavorativa, ma sono ricollegabili comunque a una clausola del contratto di lavoro, come ad esempio le indennità di malattia, maternità, disoccupazione.
In virtù di quanto precisato, anche il compenso spettante per il lavoro svolto in luogo del godimento delle ferie, essendo erogato necessariamente in dipendenza di un rapporto contrattuale di lavoro, ha natura retributiva e, pertanto, deve essere assoggettato a Irpef.
Su questo presupposto, i giudici di legittimità, nel rigettare il ricorso del contribuente, hanno affermato che l'indennità per ferie non godute rientra nel concetto di retribuzione imponibile, ai sensi degli articoli 49 e 51 del Tuir, ovvero tra "... le somme corrisposte al lavoratore indipendentemente dell'effettiva prestazione, in connessione e nell'ambito del rapporto contrattuale di lavoro".
Da ultimo, con riferimento all'indennità in argomento, si ritiene opportuno aggiungere, per completezza di informazione, che il ministero delle Finanze, con la risoluzione n. 5/2191 del 12/1/1995, ha precisato che, qualora il pagamento dell'indennità per ferie non godute venga effettuato all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e sia costituita da una somma di denaro corrisposta in sostituzione del periodo di congedo non fruito, relativo agli anni precedenti a quello di cessazione dal servizio, alla predetta somma si deve applicare il regime della tassazione separata specificamente previsto per gli emolumenti arretrati, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir, e non già quello relativo alle "altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro", di cui al comma 1, lettera a), dello stesso articolo.
Ciò in quanto, "sebbene il tardivo pagamento dell'indennità in questione avvenga talvolta, per prassi e non per disposizione contrattuale, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, non v'è dubbio che l'erogazione stessa ha pur sempre luogo a titolo di "indennità per ferie non godute" e cioè di somme rientranti nella ordinaria retribuzione e non nell' ambito della retribuzione differita".
Ovviamente, se il pagamento dell'indennità per ferie non godute è effettuato nello stesso anno in cui il dipendente lascia il servizio per qualunque causa, senza avere fruito del periodo di congedo ordinario relativo all'anno in corso, l'indennità in argomento si cumula con le retribuzioni erogate nello stesso anno e concorre alla formazione del reddito complessivo del dipendente.