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Giurisprudenza

Valida la notifica al rappresentante
anche se la società è emigrata

Si tratta di una modalità che è equiparata a quella effettuata presso la sede legale della società dal momento che questa non ha cessato la propria attività

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La cancellazione della società dal registro delle imprese per il trasferimento della sede legale all’estero non comporta come effetto la perdita di personalità giuridica dell’ente, che resta obbligato nei confronti dell’Erario per le obbligazioni tributarie in essere. Inoltre, essendo il destinatario una persona giuridica, è valida la notifica dell’avviso di accertamento effettuata nelle mani del legale rappresentante dell’ente non residente, perché modalità equiparata alla notifica presso la sede legale.
Questi in estrema sintesi i principi contenuti nell’ordinanza n. 16775 del 6 agosto 2020 con cui la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato da una società che aveva trasferito all’estero la propria sede legale.

Il fatto
La controversia prende le mosse dal ricorso proposto da una società avverso un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle entrate presso il domicilio fiscale dell'ultimo legale rappresentante della società non avendo questa comunicato la variazione del proprio domicilio fiscale.
Dopo la dichiarazione di inammissibilità da parte della Commissione tributaria provinciale, la società ha proposto appello respinto dalla Commissione regionale.
La contribuente ha così impugnato dinanzi alla suprema Corte di cassazione la decisione d’appello eccependo in primo luogo violazione e falsa applicazione dell'articolo 2495 cc nella parte in cui in sentenza non è stata rilevata, anche d'ufficio, la nullità dell'avviso impugnato perché notificato ad un soggetto giuridico ormai estinto, essendosi già da tempo cancellato dal registro delle imprese all'epoca della notifica per l’avvenuto trasferimento della sede all’estero.
Con ulteriore motivo di doglianza la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli articoli 58 e 60 del Dpr n. 600/1973, avendo il giudice d’appello ritenuto valida la notifica dell'atto impositivo, effettuata presso il domicilio dell'ultimo legale rappresentante della società, prima che la stessa fosse trasferita all'estero, anziché nel suo diverso domicilio fiscale esistente in Italia.
Il Collegio di legittimità ha ritenuto infondata su tutti i fronti la tesi della società ricorrente e ne ha respinto il ricorso.

La legittimità dell’avviso di accertamento
La società ha eccepito la nullità dell’avviso di accertamento sul presupposto della sua estinzione al momento della notifica dell’atto, per effetto della cancellazione dal registro delle imprese conseguente al trasferimento della sede legale all’estero. A parere del Collegio di legittimità tale presupposto è erroneo perché in contrasto con il principio per cui il trasferimento dell’ente societario all’estero non comporta il venir meno della personalità giuridica e la cessazione dell’attività d’impresa. Di conseguenza la cancellazione dal registro delle imprese, non essendo avvenuta a seguito di un procedimento di liquidazione o di altro evento che ne abbia implicato la cessazione dell’attività, “non determina alcun effetto estintivo ex art. 2495 del c.c. sicchè nell'ambito dei rapporti tributari rimangono ferme sia la titolarità passiva delle obbligazioni tributarie, che la capacità processuale della persona giuridica contribuente.” D’altronde l’articolo 2495 cc lega l'estinzione della società all'esito dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione, mentre nel caso di trasferimento di sede all’estero la società non perde la sua personalità giuridica nonostante la cancellazione dal registro delle imprese. In conclusione la continuità giuridica della società trasferita all’estero non cancella i debiti con l’Erario italiano.

La procedura di notifica al domicilio fiscale
Con ulteriore motivo di ricorso la società ha invocato la nullità dell'atto impositivo per difetto di notifica, perché effettuata presso il domicilio dell'ultimo legale rappresentante della società, prima del trasferimento all'estero, anziché nel suo diverso domicilio fiscale esistente in Italia.
A riguardo, al fine di garantire la corretta attuazione del rapporto d’imposta, l’articolo 58 del Dpr n. 600 del 1973 contiene il principio generale per cui il domicilio fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche è fissato nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa.
Il successivo articolo 60 detta le regole inerenti alla notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, la cui ratio si basa sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicare all'ufficio il proprio domicilio fiscale e di aggiornare costantemente l’Amministrazione finanziaria delle eventuali variazioni. Con specifico riferimento poi ai soggetti non residenti il comma 5 dell’articolo 60 sancisce che la notificazione si ritiene validamente effettuata “qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalita' previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Riguardo al meccanismo di notificazione degli atti tributari la Corte di cassazione ha ribadito la propria posizione secondo cui detta disciplina è posta a garanzia dell'Amministrazione finanziaria (e non del contribuente), “cui non può essere addossato l'onere di ricercare il contribuente fuori del suo domicilio, sicché la sua inosservanza non comporta, in ogni caso, l'illegittimità del procedimento notificatorio, quando venga seguita una procedura più garantista per il medesimo contribuente.”
La circostanza che la notifica avvenga nelle mani del legale rappresentante dell’ente non residente non comporta ex se l’invalidità della procedura perché l’articolo 145, comma 1 del cpc in materia di notifica alle persone giuridiche prevede, alternativamente, la notificazione presso la sua sede sociale ovvero al suo legale rappresentante.
Nella controversia in commento, inoltre, la società non aveva preventivamente comunicato all'Amministrazione finanziaria la variazione del proprio domicilio fiscale, il che rafforza ulteriormente l’assunto per cui la notifica nelle mani del legale rappresentante deve ritenersi valida, non essendo in dubbio la sua legittimazione a rappresentare l’ente in giudizio, sia nella fase di merito che di legittimità.

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