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Giurisprudenza

Valida la notifica degli avvisi
alla “nuora” e valida la cartella

La procedura si considera perfezionata se il plico è consegnato al domicilio del contribuente e accettato senza riserve da “persona di famiglia”, che può essere un parente o un affine

Non può essere annullata la cartella di pagamento emessa a seguito di accertamento resosi definitivo per mancata impugnazione, se la notifica dell’avviso “presupposto” si è perfezionata con la consegna alla compagna convivente del figlio del contribuente e con la successiva spedizione della raccomandata informativa.
Lo ha affermato la Cassazione con l’ordinanza n. 20863 del 6 settembre 2017.
 
I fatti
Un contribuente ha impugnato la cartella di pagamento emessa per Irap, Iva, Irpef e addizionali 2005-2006, oltre interessi e sanzioni, a seguito di iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme indicate nei relativi avvisi di accertamento non impugnati nei termini.
 
La Commissione tributaria provinciale ha ritenuto legittima la notifica degli atti prodromici alla cartella, effettuata presso il domicilio fiscale del contribuente (articoli 139 e 140 cpc), nelle mani di persona qualificatasi “nuora convivente”, e seguita dall’invio della raccomandata informativa al destinatario degli atti.
Dello stesso avviso anche i giudici di appello.
 
L’uomo ha proposto ricorso per cassazione, ritenendo che il giudice di secondo grado, erroneamente, aveva affermato il rituale perfezionamento della procedura notificatoria ed evidenziando, per un verso, la mancata prova della spedizione della “raccomandata informativa” e, per altro verso, l’insussistenza della qualità di “familiare” della persona ricevente gli atti notificati.
 
La Corte ha dichiarato infondata la censura e ha affermato che “… In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell’atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell’abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l’atto da notificare…”.
 
Osservazioni
Con riferimento alle ipotesi nelle quali non è possibile eseguire la notificazione a mani proprie del destinatario e, cioè, con le modalità dettate dall’articolo 138 cpc, la stessa può essere effettuata, all’indirizzo del destinatario, mediante consegna della copia dell’atto a determinati soggetti, individuati dalla legge tassativamente e secondo un ordine preferenziale vincolante per il notificatore.
L’articolo 139 cpc, infatti, nell’individuare i consegnatari che possono ricevere l’atto per conto del destinatario, pone in primordine una “persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda”, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
 
Nella fattispecie esaminata, la Corte è stata chiamata a verificare se la nuora del contribuente, con lui convivente, rientra nel concetto di “persona di famiglia”. A tale riguardo, i giudici di legittimità hanno osservato che il “familiare” appartiene a una categoria diversa da quella citata successivamente dalla disposizione dell’articolo 139, comma 2, cpc, come “addetta alla casa, all’ufficio o alla azienda.” Mentre per quest’ultima il rapporto di convivenza con il destinatario o di dipendenza dal medesimo deve essere stabile ed effettivo, il familiare può non essere convivente con il contribuente (il requisito della convivenza non è espressamente menzionato dall’articolo 139 cpc), risultando sufficiente l’esistenza di un vincolo di parentela o affinità, tale da giustificare la presunzione che la “persona di famiglia” consegnerà l’atto al suo destinatario (Cassazione, sentenza 28072/2009) anche se si trova solo occasionalmente nella sua casa (Cassazione, pronunce 23368/2006, 322/2007 e 19218/2007). E, come previsto dalla Corte, sono considerati familiari non solo i parenti, ma anche gli affini dell’interessato (Cassazione, ordinanza 21362/2010), non necessariamente con lui conviventi.
 
Persona di famiglia”, quindi, in senso ampio, annovera, tra coloro che possono essere destinatari della notifica, anche la matrigna e cioè la seconda moglie del padre del contribuente (Cassazione, sentenza 7714/2013), il coniuge separato (Cassazione, sentenza 18085/2013), la suocera (Cassazione, ordinanza 1063/2013), la nuora (Cassazione, sentenza 28072/2009).
Di conseguenza, se la persona di famiglia rinvenuta dal messo notificatore presso il domicilio fiscale del destinatario, accetta l’atto senza riserve, la validità della notificazione è salva. Ma non in modo incondizionato, ben potendo essere esclusa se il notificando, il quale assume di non aver ricevuto l’atto, dia la dimostrazione che la presenza in casa del familiare era del tutto occasionale e momentanea (Cassazione, pronunce 1971/2017, 26501/2014, 12181/2013).
E ciò non si è verificato nel caso di specie. Lo stesso contribuente, infatti, ha ammesso che la persona ricevente gli atti impositivi era effettivamente la compagna convivente del figlio, a sua volta pacificamente convivente con lui.
 
La procedura notificatoria era stata legittimante eseguita anche perché, come accertato in fatto dai giudici di merito (e, quindi, non ulteriormente sindacabile in sede di legittimità), il notificatore aveva pienamente rispettato la previsione speciale dettata dall’articolo 60, comma 1, lettera b-bis, Dpr 600/73. Il messo, infatti, aveva attestato, con validità probatoria fino a querela di falso, l’avvenuta spedizione della “raccomandata informativa” prevista nel caso, come quello di specie, in cui l’atto notificando non era stato consegnato direttamente al destinatario.
A tale riguardo, i giudici di legittimità hanno precisato, in diritto, che la disposizione citata prevede esclusivamente la spedizione di una “lettera raccomandata” e non, quindi, di una raccomandata con avviso di ricevimento, e hanno concluso che le prove valutate dal giudice tributario di appello, ossia le attestazioni del messo notificatore relative a tale punto di fatto, risultano pienamente adeguate.
 
Né, infine, per affermare la nullità della notifica, la Corte ha ritenuto sufficiente la mancata indicazione della qualità di convivente sull’avviso di ricevimento della raccomandata, il cui contenuto, in caso di spedizione diretta con piego, ex articolo 16, comma 3, Dlgs 546/1992, è quello prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria e non già quello previsto dall’articolo 139 cpc (Cassazione, sentenza 15973/2014). E la sentenza impugnata aveva fatto corretta applicazione (anche) di tale principio di diritto.
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