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Giurisprudenza

Validità del ricorso sottoscritto solo dalla parte

L'inammissibilità può essere dichiarata unicamente se è rimasto ineseguito l'ordine del presidente della Commissione di munirsi di assistenza tecnica

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Con la sentenza n. 8025 del 15 dicembre 2004, depositata il 18 aprile 2005, la suprema Corte di cassazione ha affermato che, nel caso di controversia di valore superiore a 2.582,28 euro, per cui il ricorrente sia sprovvisto della prescritta assistenza tecnica, il ricorso sottoscritto personalmente dalla parte non può essere dichiarato inammissibile, in quanto il giudice è tenuto a disporre la nomina di un difensore abilitato. L'inammissibilità del ricorso deve intendersi riferita soltanto al caso in cui sia rimasto ineseguito l'ordine del presidente della Commissione rivolto alle parti di munirsi di assistenza tecnica.

Sull'argomento, il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, introducendo una delle novità più rilevanti nell'ambito del processo tributario, ha previsto l'assistenza tecnica "obbligatoria" per i giudizi di valore superiore a 2.582,28 euro (d'imposta, escluse le eventuali sanzioni e gli interessi), mentre per quelle di valore inferiore al predetto limite i contribuenti possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. L'obbligo di assistenza tecnica è stato previsto per le parti processuali diverse dall'ufficio del ministero delle Finanze e dall'ente locale, in quanto i soggetti obbligati a tale assistenza sono il chiamato in giudizio, l'intervenuto e il concessionario del servizio di riscossione.

Con l'introduzione dell'obbligo dell'assistenza tecnica (diversamente da quanto previsto dall'abrogato Dpr 636/72), nonché l'imputazione delle spese alla parte soccombente, il giudizio tributario risulta pervaso di maggiore tecnicità e di istituti processuali similari a quelli esistenti nell'ambito del processo civile.
Il quadro normativo emergente per la fattispecie in esame è delineato dal combinato disposto degli articoli 18, comma 3, del Dlgs 546/92 - che prevede che il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e deve contenere l'indicazione dell'incarico ex articolo 12, comma 3, salvo che non sia sottoscritto personalmente - e 12, commi 1 e 3, del medesimo decreto legislativo, che stabiliscono che le parti devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato e che l'incarico deve essere conferito con atto pubblico.

In particolare, tale ultima disposizione sancisce le regole sull'assistenza tecnica, prevedendo uno specifico elenco di soggetti che sono abilitati, se risultano iscritti nei relativi albi professionali, all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie, salvo il caso delle controversie la cui competenza per valore sia inferiore a 2.582,28 euro e quello dei ricorsi avverso le cartelle esattoriali emesse dai soppressi Centri di servizio, ai sensi dell'articolo 36-bis del Dpr 600/73.
L'articolo 12, comma 5, del citato Dlgs 546/92 ha previsto, altresì, l'esclusione dell'obbligo di assistenza tecnica delle parti diverse dall'ufficio finanziario e dall'ente locale, per le controversie aventi a oggetto tributi di valore inferiore a lire cinque milioni (pari a 2.582,28 euro).

Sulla questione in argomento, devono annotarsi sino a ora orientamenti difformi da parte della giurisprudenza della Corte di cassazione, con la sentenza n. 110 del 2002, secondo cui sono da considerare inammissibili i ricorsi non sottoscritti dal difensore abilitato, e la sentenza n. 8369 del 2002, secondo cui l'inammissibilità consegue soltanto all'inosservanza dell'ordine del giudice rivolto alla parte di munirsi di assistenza tecnica.
Il contrasto di sui sopra è scaturito a seguito dell'emanazione della sentenza n. 189 del 13 giugno 2001 della Corte costituzionale, relativamente all'obbligo della nomina di un difensore abilitato nell'ipotesi di cui alla disposizione in esame, che aveva affermato che nelle controversie di valore superiore a 2.582, 28 euro l'inammissibilità del ricorso deve ritenersi correlata all'ipotesi in cui sia rimasto "ineseguito" l'ordine impartito dal giudice alla parte di munirsi di un difensore abilitato: una siffatta conclusione del resto è da interpretare come una soluzione in linea con il principio e criterio direttivo della delega di cui all'articolo 30 della legge 413 del 1991.

La Corte costituzionale, in tale sentenza, nel respingere le valutazioni dei giudici di merito che hanno evidenziato che l'articolo 12 renderebbe di difficile attuazione la difesa del contribuente condizionato al rispetto di termini di decadenza molto contenuti, ha ritenuto che:

  1. il legislatore può disciplinare discrezionalmente il diritto alla difesa, non sussistendo una scelta "obbligata" dettata dalla Costituzione circa l'assistenza di un difensore abilitato collegata all'esiguità del valore della controversia
  2. l'inammissibilità del ricorso, che abbia a oggetto una controversia di valore superiore a cinque milioni di lire, sottoscritto dalla parte che non sia in possesso dei requisiti professionali per stare in giudizio personalmente, si verifica solo a seguito dell'ordine ineseguito, nei termini fissati dalla Commissione tributaria, di farsi assistere da un difensore abilitato(1).

I giudici costituzionali, richiamando il rinvio posto in essere dall'articolo 18, comma 3, del Dlgs 546/92 e il richiamo al comma 5 dell'articolo 12 ("in armonia con un sistema processuale che deve garantire la tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità che si risolvano a danno del soggetto che si intende tutelare"), hanno ritenuto che "l'inammissibilità del ricorso scatta solo a seguito dell'ordine ineseguito nei termini fissati e non per il semplice fatto della mancata sottoscrizione del ricorso da parte del professionista".

Nella fattispecie portata all'esame dei giudici di legittimità, il ricorrente ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento dell'ufficio finanziario, producendo comunque agli atti una comunicazione con la quale affidava la sua difesa in relazione al ricorso, indicando chiaramente il numero dell'avviso di accertamento impugnato e l'anno di imposta in questione. La Commissione di primo grado ha dichiarato inammissibile detto ricorso in quanto mancante della sottoscrizione da parte del difensore, decisione confermata dai giudici di appello.

Il principio che emerge dalla sentenza in commento è rilevante in quanto colma un vuoto normativo, atteso che nulla è previsto in tema di poteri-doveri della commissione giudicante, affermandosi solo genericamente che il contribuente deve essere assistito (cfr. Cassazione n. 8368 del 2002). La mancanza della sottoscrizione da parte del difensore rappresenta una delle novità contenute nel processo tributario: la sottoscrizione deve essere apposta sia nell'originale che nelle copie del ricorso medesimo necessarie per le altre parti con l'indicazione del relativo incarico, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il contribuente sia abilitato a stare in giudizio personalmente ex articolo 12, comma 5, nel qual caso è richiesta la sottoscrizione del ricorrente o del suo legale rappresentante(2).

La sottoscrizione del difensore conferisce valore implicito di certificazione dell'autografia della sottoscrizione della parte processuale, che ha conferito la procura speciale, non rilevando il conferimento della procura ad litem al difensore avvenuto in una memoria illustrativa presentata ai sensi dell'articolo 32 del Dlgs 546/92, atteso che l'incarico non può essere conferito una volta che il contraddittorio sia già stato instaurato.
In questo modo si conferisce garanzia alla difesa tecnica al contribuente, atteso che non spetta a quest'ultimo di nominare un difensore ma al presidente della Commissione tributaria di ordinare al contribuente di provvedere a farlo. L'inammissibilità del ricorso deve intendersi riferita soltanto al caso in cui sia rimasto ineseguito detto ordine rivolto alle parti di munirsi di assistenza tecnica, previo conferimento dell'incarico a un difensore abilitato.

La Commissione tributaria, quindi, nel caso di una controversia di valore superiore ai cinque milioni di lire (2.582,28 euro), deve disporre che il contribuente privo del ministero del difensore, provveda alla nomina dello stesso, non potendo decretare la illegittimità del ricorso in assenza di un siffatto ordine.
I giudici di legittimità hanno ritenuto, in virtù del principio sancito dalla richiamata sentenza n. 189 del 2000 della Corte costituzionale, avallata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 22501 del 2004), che i giudici della Commissione tributaria regionale avrebbero dovuto decidere preventivamente se la comunicazione prodotta dal ricorrente fosse valida ai fini del conferimento dell'incarico, e, in caso di scrutinio negativo, avrebbero dovuto rimettere gli atti ai giudici di primo grado affinché "ordinassero" alla parte di munirsi di un difensore tecnico.


NOTE
1. Cassazione 22.6.2001, n. 8564. L'omissione dell'ordine di regolarizzazione della costituzione, quando è dovuto, viola il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, e rende invalidi il procedimento e la sentenza che lo conclude.

2. Cfr. circolare ministeriale n. 98/E del 1996. Si evidenzia che, nelle ipotesi in cui è richiesta l'assistenza tecnica obbligatoria, tutta l'attività processuale deve portare, di regola, la sottoscrizione del difensore del ricorrente per potersi ritenere giudizialmente ammissibile.
Cassazione, 5 luglio 2001, n. 9116. E' stabilito che in pendenza di un giudizio, l'Amministrazione finanziaria non può procedere all'iscrizione a ruolo dell'imposta, neanche nell'ipotesi di mancanza della sottoscrizione del ricorso, dovendo anche tale vizio essere preventivamente accertato dal giudice adito.

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