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Giurisprudenza

Valido l'appello notificato dal messo speciale

L'intervento dell'ufficiale giudiziario è necessario solo nell'ambito del procedimento in sede di legittimità

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I messi speciali degli uffici finanziari hanno il potere di effettuare validamente notifiche di appelli. Quanto precede è contenuto nella sentenza della Corte di cassazione n. 8976 del 16 aprile 2007, dalla quale emerge che per le notifiche dinanzi al giudice tributario non è necessario ricorrere all'ufficiale giudiziario, essendo tale potere riconosciuto ai messi speciali, i quali ne rimangono privi solo nell'ambito del procedimento per cassazione.

La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è effettuata secondo le disposizioni di cui agli articoli 137 e seguenti cpc, con alcune eccezioni tuttavia per la materia tributaria (articolo 16, Dlgs 546/1992), o anche a mezzo del servizio postale.
In particolare, la disposizione che qui interessa è contenuta nel comma IV del citato articolo 16 che, ribadendo il disposto dell'articolo 60 del Dpr 600/1973, prevede che "L'ufficio del Ministero delle finanze e l'ente locale provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2".
Competente a effettuare la notificazione è l'ufficiale giudiziario appartenente al luogo dove la stessa deve essere eseguita o un messo comunale o speciale autorizzato dall'Amministrazione finanziaria.

In fatto, il contribuente aveva impugnato avvisi di rettifica relativi a diversi anni di imposta e la Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso. La Ctr dichiarava, d'ufficio, inammissibile l'appello proposto dall'ufficio finanziario in quanto la notifica era stata eseguita da un messo dipendente della medesima Amministrazione, pertanto doveva considerarsi inesistente perché compiuta da un soggetto carente di potere notificatorio, dal momento che l'articolo 53 del Dlgs 546/1992 consente la notifica dell'atto di appello soltanto a mezzo dell'ufficiale giudiziario.

La Cassazione ha affermato che il citato articolo 16 ha natura di norma generale e regola le modalità di notificazione degli atti del processo tributario, dettando una disciplina speciale sia per il contribuente che per l'Amministrazione. L'applicazione della norma e, in particolare, del quarto comma, va estesa anche alla notificazione dell'appello dell'ufficio, perché, se nel procedimento d'appello si osservano le norme dettate per il primo grado, a maggior ragione si devono ritenere applicabili le norme dettate per il processo tributario.
I giudici di legittimità hanno ritenuto che non si ravvisa alcuna ragione contraria per cui si possa applicare per tutti gli atti processuali tributari dell'ufficio meno che per il ricorso in appello la disposizione contenuta nell'articolo 16, comma 4 (la quale estende la possibilità di notifica), che è strumentale rispetto al principio ispiratore dell'intera normativa sul giudizio tributario di merito.

La stessa Suprema corte, uniformandosi a precedente giurisprudenza della Cassazione(1), ha ritenuto, infine, che i messi speciali hanno il potere di effettuare validamente notifiche, ove debitamente autorizzati ex articolo 16, quarto comma, Dlgs 546/1992, nell'ambito del rito speciale dinanzi alle commissioni tributarie, restandone privi nell'ambito del procedimento per cassazione, anche se in materia tributaria, che è regolato esclusivamente dalle norme di natura generale, e in particolare dal Codice di procedura civile.

NOTE:
1) Cassazione, sentenza n. 21516/2005. E' insanabilmente nulla la notifica del ricorso per cassazione, proposto dall'Amministrazione finanziaria avverso una sentenza del giudice tributario, eseguita per mezzo di un messo speciale dell'ufficio finanziario. Cfr. Cassazione, sentenza n. 22849/2005).

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