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Giurisprudenza

Valido l’appello notificato via Pec
anche con primo grado cartaceo

La nullità di un atto non può essere pronunciata se lo stesso ha comunque raggiunto lo scopo di mettere il destinatario nella possibilità di conoscerne il contenuto e quindi di difendersi

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È legittima la notifica dell’atto di appello a mezzo Pec, anche in caso di ricorso in primo grado con modalità cartacea. Questo, in sintesi, è il principio di diritto affermato dalla sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 678/16/19, del 12 febbraio 2019.

Il fatto
I giudici tributari regionali, all’inizio della loro pronuncia, hanno ben riassunto, in maniera sintetica ed efficace, i fatti concreti sottoposti al loro giudizio.
In particolare, hanno osservato che “il sig. M. B. impugnava davanti alla CTP l’intimazione di pagamento emessa da Equitalia Sud e notificatagli il 12/1/2016, sostenendo che gli atti presupposti a detta intimazione non gli erano mai stati notificati e la prescrizione dei presunti crediti, nonché l’illegittimità del calcolo degli interessi. L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva per la regolare notifica degli atti presupposti e, comunque, l’avvenuta notifica delle cartelle sottostanti l’intimazione.
Equitalia non si costituiva in giudizio. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo che Equitalia, non costituendosi in giudizio, non avesse comprovato di aver notificato le cartelle di pagamento. Pertanto, dichiarava la nullità dell’atto consequenziale per difetto di notifica degli atti presupposti, essendo già decorso al momento della notifica della intimazione (12/1/2016) il termine di prescrizione di 5 anni per Irpef e Ici relative agli anni 2000, 2001 2005, 2008 e 2009, oggetto delle cartelle sottese”.
Successivamente, “appellano, con distinti ricorsi, l’Agenzia delle Entrate (n. 2735/2018) e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (n. 2813/2018). Col primo ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce la erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese alle intimazioni di pagamento, rimettendosi alle difese dell’Agente della riscossione per quanto riguarda la correttezza delle notifiche e depositando documentazione atta a provare la regolare notifica degli avvisi di accertamento.
Col secondo ricorso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha dedotto quali motivi di ricorso:
1.L’erroneità della sentenza circa la ritenuta omessa notifica della cartella di pagamento, di cui viene offerta prova documentale in sede di appello. 2.L’erronea, valutazione dei termini prescrizionali. -Manifesta illogicità e infondatezza. Il termine prescrizionale applicabile sarebbe quello decennale, in quanto la formazione del ruolo e della conseguente cartella di pagamento determinerebbe un effetto novativo delle singole obbligazioni, che a decorrere dalla notifica delle cartelle perderebbero gli originari termini di prescrizione a favore della ordinaria prescrizione decennale per l’unico ruolo. A seguito della mancata opposizione alle cartelle, come nel caso in esame, non vi sarebbe più prescrizione del credito, ma dell’azione diretta alla esecuzione del titolo che si è definitivamente formato, cui, in mancanza di diversa disposizione, si applica il termine decennale.
Si è costituita l’Agenzia delle Entrate, riportandosi all’appello dell’Agenzia della riscossione.
Controdeduce l’appellato, eccependo in entrambi i ricorsi:

  • Inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 2 del D.M. n. 163/13 (divieto di introduzione per via telematica del giudizio di appello in caso di originario incardinamento del ricorso con modalità cartacee).
  • Invalidità della documentazione presentata dall'Agenzia delle Entrate circa gli atti sottesi a quello impugnato. Assenza di documentazione originaria.
  • Prescrizione quinquennale e non decennale del credito vantato”.

La parte motivazionale della sentenza
La Commissione laziale, all’inizio della parte motiva del proprio arresto giurisprudenziale dedicato alla decisione degli aspetti processuali della causa, ha compiutamente esaminato la relativa documentazione e il quadro normativo di riferimento, nonché le contrapposte tesi giuridiche sostenute dalle parti processuali.
Tutto ciò ha consentito al Collegio giudicante di secondo grado di sviluppare, con precisione e puntualità, una ben articolata parte motiva della propria pronuncia, evidenziando, inoltre, le ragioni per le quali deve essere respinta l’eccezione del contribuente di inammissibilità dell’appello presentato dalla parte pubblica.

I giudici regionali, nella parte iniziale della motivazione, hanno affermato, in maniera netta e chiara, che “la Commissione, visti i ricorsi riuniti (come da verbale di udienza) ed esaminata la documentazione di causa ritiene, in via preliminare, che vada respinta l’eccezione del contribuente di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 2 del D.M. n. 163/13 (divieto di introduzione per via telematica del giudizio di appello in caso di originario incardinamento del ricorso con modalità cartacee)”.
La Commissione tributaria regionale è giunta a tale determinazione conclusiva evidenziando, in primo luogo che “invero, sia i giudici di merito sia quelli di legittimità (CTR Milano n. 5082/2017; Cass. ord. n. 30372/2017) hanno precisato che, pur rilevando la specialità del rito tributario e delle norme da esso fissate in merito alla applicabilità dell’utilizzo delle modalità telematiche, quando la notifica ha raggiunto lo scopo di mettere il destinatario nella possibilità concreta di piena conoscenza dell’atto trasmesso e, conseguentemente, di difendersi con pienezza, presentando le proprie controdeduzioni (come avvenuto nella fattispecie) deve trovare applicazione l’art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità di un atto non può essere pronunciata se questo ha in concreto raggiunto lo scopo (Cass.n. 7665/2016)”.

Il Collegio giudicante di secondo grado, per ulteriormente rafforzare il ragionamento logico-giuridico posto alla base della propria determinazione conclusiva, ha in secondo luogo poi puntualmente osservato che “peraltro, è intervenuta medio tempore la disposizione di cui all’art. 16 co.2 del D.L. 23 ottobre 2018, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, che ha introdotto una interpretazione autentica delle disposizioni sul processo tributario telematico in base alla quale le parti potranno utilizzare in ogni grado di giudizio le modalità telematiche indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte, nonché dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche”.

A tale proposito è importante osservare che sotto il profilo normativo è, infatti, intervenuto nel 2018 il Dl n. 119 (il “decreto-fiscale”).
In particolare, l’articolo 16, comma 2, di tale decreto legge ha stabilito che “l’articolo 16-bis comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle  finanze 23  dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonchè dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche”.
Sostanzialmente il legislatore del 2018, con tale disposizione normativa, ha introdotto una importante e utile interpretazione autentica delle disposizioni sul processo tributario telematico (Ptt).

Il processo tributario telematico
La sentenza dei giudici di seconde cure del Lazio interviene su una importante tematica, quale è quella dell’accesso e dell’utilizzo degli strumenti telematici nel processo tributario, fra l’altro, di stringente e grande attualità, nonché di particolare interesse, anche per alcuni importanti profili applicativi e interpretativi di rilevante impatto pratico.
Appare utile ricordare, fra l’altro, che oramai dal 15 luglio 2017 è stata completata la progressiva estensione a tutto il territorio nazionale della fase sperimentale del processo tributario telematico (Ptt), iniziata il primo dicembre 2015 presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali dell’Umbria e della Toscana.
Il processo tributario telematico trova la propria regolamentazione nel Dm n. 163/2013, e anche nel decreto del direttore generale delle finanze del 4 agosto 2015 (che stabilisce le regole tecniche che le parti che intendono costituirsi con modalità telematica devono rispettare), nonché nell’articolo 16-bis del Dlgs n. 546/1992.
Il Ptt è poi compiutamente descritto nella circolare del Dipartimento delle finanze n. 2/Df del 2016.
Di recente l’articolo 16, comma 5, del Dl n. 119/2018 stabilisce l’obbligatorietà del processo tributario telematico a partire dal primo luglio 2019.

Giurisprudenza di merito conforme
Infine, giova evidenziare che la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 678/16/19, del 12 febbraio 2019, non è isolata, ma si inserisce, in maniera puntuale, in un consolidato indirizzo giurisprudenziale di merito che ha anche altri giudici tributari di merito pronunciarsi in più occasioni nello stesso senso.
In particolare, si possono citare, fra le altre, le seguenti decisioni: Ctr Toscana n. 780/06/2018, Ctr Campania n. 4332/05/2018, Ctr Abruzzo n. 618/01/2018, Ctr Emilia Romagna n. 1908/2018.

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