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Giurisprudenza

Valido il ricorso in Cassazione
recapitato al patrocinante del merito

Respinta l’istanza di revoca proposta per il mancata notifica: nei procedimenti tributari, residenza, sede ed elezione del domicilio valgono anche per i gradi successivi del giudizio

recapitare lettera

È valida la notifica del ricorso tributario per Cassazione che sia stata eseguita presso la residenza o la sede dichiarata o presso il luogo, in cui l’interessato ha eletto domicilio per i gradi di merito, nella specie lo studio del difensore tecnico. Questo il principio confermato dall’ordinanza della Cassazione n. 13067 dello scorso 30 giugno, in cui la Corte ha ricordato la regola dell’“ultrattività” dei recapiti riferiti, stabilita dall’articolo 17 del Dlgs n. 546/1992.
 
La vicenda processuale
Un contribuente impugnava vittoriosamente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bologna l’accertamento notificatogli dal competente Ufficio dell’Agenzia.
La pronuncia di seconde cure, che aveva confermato il primo verdetto, veniva impugnata dall’Amministrazione finanziaria con ricorso per cassazione notificato presso il difensore, nella specie un ragioniere, nominato dal contribuente per il giudizio di merito.
La Corte, con ordinanza n. 9432/2017, accoglieva il ricorso di parte pubblica e rinviava per nuovo esame ad altra sezione della Ctr Emilia Romagna.
L’interessato quindi proponeva ricorso per la revocazione della decisione del Supremo collegio, affidandosi a un unico motivo con il quale affermava la nullità insanabile del giudizio di cassazione in relazione al quale l’istanza di revocazione era stata proposta, per omessa notifica dell’atto introduttivo del grado di legittimità.
In particolare, l’istante lamentava che detto atto non gli era mai stato notificato personalmente e che, in ogni caso, il ricorso neppure poteva essere notificato ad altri soggetti, perché egli non aveva nominato alcun procuratore abilitato al patrocinio avanti le magistrature superiori.
 
La pronuncia della Corte
I giudici di legittimità hanno respinto la doglianza osservando innanzitutto che nella fattispecie non ricorre l’ipotesi di mancata notificazione del ricorso perché, secondo un consolidato orientamento, l’inesistenza della notifica è configurabile soltanto nei casi “di totale mancanza materiale dell’atto”, ovvero laddove “venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità”.
 
Tali elementi, continua l’articolo in commento, consistono: “a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato… b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento…”.
Nel caso in esame, precisa la Suprema corte, è lo stesso ricorrente che afferma che la notificazione del ricorso per cassazione è stata effettuata, seppure a suo dire erroneamente, presso il patrocinante dinanzi alle Commissioni tributarie, ragion per cui la notifica non può ritenersi inesistente.
Inoltre, precisa la Corte, trattandosi di materia tributaria, viene in rilievo quanto previsto dall’articolo 17 del Dlgs n. 546/1992, il quale dispone tra l’altro che, ai fini delle notificazioni, l’indicazione della residenza o della sede e l’elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo, con la conseguenza che la notificazione del ricorso per cassazione può essere legittimamente eseguita presso uno di detti recapiti.
 
Osservazioni
Nella disciplina delle notificazioni, la corretta individuazione del luogo presso cui indirizzare l’atto riveste un rilievo essenziale ai fini del perfezionamento del relativo iter procedimentale.
Per questo motivo, il legislatore detta al riguardo regole puntuali, premurandosi di specificare, con riguardo alle diverse modalità di notifica concretamente attuabili, il luogo ove materialmente la consegna dell’atto da notificare può essere eseguita.
 
Nell’ambito del processo dinanzi alle Commissioni tributarie opera la norma speciale di cui all’articolo 17 del Dlgs n. 546/1992 il quale, dopo aver stabilito nel comma 1 che le notificazioni “sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio” precisa nel comma successivo che l’elezione di domicilio, così come l’indicazione della residenza o della sede, “hanno effetto anche per i successivi gradi del processo”.
 
È il principio dell’“ultrattività” dell’elezione di domicilio a norma del quale, secondo quanto chiarito dai giudici di legittimità, la scelta del recapito effettuata dall’interessato, ove non revocata o variata nelle forme di legge, è “efficace anche nei successivi gradi di giudizio, prevalendo la norma dettata per il giudizio tributario - per il criterio di specialità - sulla norma dell’art. 330 c.p.c. che regola il giudizio civile…” (Cassazione n. 18444/2016 e n. 847/2014; in termini analoghi, da ultimo, Cassazione n. 2828/2020 e n. 23708/2018).
 
Dall’applicazione di questo principio discende pertanto la piena legittimazione del difensore del grado di appello presso cui il contribuente ha eletto domicilio alla ricezione del ricorso per cassazione.
 
L’odierna ordinanza conferma dunque la regola, oramai consolidata presso i giudici della Suprema corte, secondo cui, in ragione del principio di ultrattività dell’indicazione della residenza o della sede e dell’elezione di domicilio effettuate nel primo grado tributario, sancito dal citato articolo 17, è valida la notificazione del ricorso di legittimità eseguita presso uno di tali luoghi, anche quando la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione (Cassazione, sentenza n. 33963/2019, n. 31083/2019, n. 23668/2019 e n. 16265/2019).

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