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Giurisprudenza

Il valore dei software prescinde da quello dei pc portatili

Nel mirino della Corte Ue i criteri per determinarne il prezzo effettivo e quantificare i diritti doganali all’atto dell’importazione

L’innesco alla controversia in esame è nato a seguito di talune contestazioni mosse dall’Amministrazione fiscale olandese alla Compaq Computer International Corporation relativamente al valore doganale attribuito ai computer portatili immessi dalla società in libera pratica nel territorio Ue. La sentenza emessa in data odierna dalla Corte di Giustizia europea concerne l’individuazione dei criteri per determinare il valore dei computer portatili (dotati di software) per quantificare l’esatto valore dei diritti doganali da corrispondere all’atto di importazione del bene. La determinazione del predetto valore si effettua sulla base delle indicazioni fornite dal combinato disposto degli articoli 29 e 32 del codice doganale comunitario. In particolare l’articolo 29 stabilisce che il valore doganale è costituito dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci "quando le medesime siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità".

Prezzo pattuito e valore dei componenti
L’articolo 32 prevede, inoltre, che al prezzo in concreto pattuito o corrisposto debba aggiungersi anche il valore (tra gli altri) delle "materie, componenti, parti e similari incorporati nelle merci importate, a condizione, però, che detti beni siano forniti direttamente o indirettamente dal compratore e siano utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l’esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare". La summenzionata nozione di "valore doganale" deve essere integrata con la disposizione dell’articolo 167 del regolamento applicativo del codice doganale comunitario Cee 2454/93 che prevede che "per determinare il valore in dogana di supporti importati destinati ad essere impiegati in attrezzature per l’elaborazione dei dati contenenti dati o istruzioni….si tiene conto solo del costo o del valore del supporto stesso…".

L’origine della controversia
L’innesco alla controversia in esame è nato a seguito di talune contestazioni mosse dall’Amministrazione fiscale olandese nei confronti della Compaq Computer International Corporation relativamente al valore doganale attribuito ai computer portatili immessi in libera pratica nel territorio della Comunità dalla predetta società. A parere del Fisco olandese la società ha ingiustificatamente omesso di includere il valore del software di sistema installato sui computer portatili nel valore da dichiarare in dogana. Occorre precisare che tali computer portatili sono stati venduti alla società olandese dalla propria società madre, eader del settore dell’informatica e con sede negli Stati Uniti. Tale società, la Compaq Computer Corporation, ha a sua volta acquistato i computer da produttori di Taiwan, completi del relativo software fornito direttamente dalla Compaq Computer Corporation.

La determinazione del valore doganale
Per determinare il valore doganale della merce de quo si è proceduto partendo dal prezzo di  vendita, originariamente pattuito,  tra i produttori di Taiwan e la società madre senza includere nel prezzo il valore del sistema operativo (software). A seguito di ciò, poiché le autorità doganali olandesi hanno inteso aumentare il valore in dogana dei computer portatili dell’importo corrispondente al valore del software, è stata  adita l’autorità giudiziaria nazionale che ha preferito investire della questione la Corte di Giustizia, chiedendo se "in caso di importazione di computer su cui siano stati installati dal venditore sistemi operativi, al valore di transazione di detti computer (determinato ai sensi del citato articolo 32 del codice doganale) debba aggiungersi anche il valore del software messo gratuitamente a disposizione del venditore da parte dell’acquirente, qualora il loro valore non sia incluso nel valore di transazione".

La valutazione della Corte
La Corte rileva, in via preliminare, che la normativa comunitaria in materia di valore in dogana mira a fissare un sistema equo, uniforme e neutro per escludere l’utilizzo di valori arbitrari e fittizi per determinare il valore doganale delle merci. Da ciò ne consegue che la determinazione di tale valore è diretta, in buona sostanza, a ricomprendere tutte le componenti della merce importata che abbiano un effettivo valore economico. A tal proposito occorre stabilire se " le materie, componenti, parti e similari incorporati nelle merci importate" di cui al citato articolo 32 abbiano un loro valore economico distinto da quello del bene di cui diventano parte integrante.

I precedenti in materia
In una precedente pronunzia la Corte ha precisato che, quando il software è incorporato e contenuto nella merce importata, il suo valore diventa parte integrante del prezzo pagato o da pagare. In tal caso, difatti, i giudici hanno rilevato che l’elemento immateriale, in quanto connesso strettamente al bene, migliorandone il funzionamento e consentendogli, persino, una "nuova funzionalità", contribuisce in modo rilevante ad aumentare l’effettivo valore della merce importata. Nel caso di specie i sistemi operativi sono software che sono stati messi a disposizione gratuitamente dei produttori di Taiwan da parte della società madre, la Compaq Computer Corporation per essere installati sull’hardware dei computer in parola in fase di produzione.

La conclusione
Pertanto, poiché tali software hanno un loro distinto costo unitario che non è stato incluso nel valore della transazione tra i produttori di Taiwan e la società madre né nella transazione tra quest’ultima e la società ricorrente, la Corte ritiene che debba obbligatoriamente procedersi alla rettifica del valore di transazione. Con la conseguenza che occorrerà "aggiungere al valore di transazione dei computer anche il valore del relativo sistema operativo", atteso che detto valore non è mai stato ricompreso nel prezzo effettivamente pattuito o corrisposto per i computer in oggetto.
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