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Giurisprudenza

Vendita di filtri e pozioni magiche:
attività rilevante per il fisco

Legittimi gli accertamenti bancari basati sui prelievi dell’astrologa, a nulla rilevando la misura che preclude l’’utilizzo di tali verifiche nei confronti dei lavoratori autonomi

posizione magiche

Legittimo l’accertamento per maggiore Irpef e oneri previdenziali non versati notificato all’astrologa per l’attività esercitata con tanto di vendita di filtri e prodotti magici. Respinta la tesi della  maga secondo la quale si tratta di un lavoro autonomo e non un’attività commerciale.

La Corte suprema, con la sentenza n. 11975/2021, ha ritenuto corrette le valutazioni dei giudici di merito che avevano rigettato il ricorso dell’astrologa sulla base del fatto che l’attività svolta aveva natura commerciale, consistendo prevalentemente nella vendita ai clienti di filtri e pozioni magiche, oltre che nell’attività di “consulenza”.

L’accertamento effettuato nei confronti della ricorrente partiva dal presupposto che i prelievi bancari effettuati dalla ricorrente dovessero essere considerati come ricavi occulti per i quali era stato omesso il pagamento degli oneri fiscali e contributivi.

La Ctr, confermando sostanzialmente la decisione di primo grado, aveva ritenuto che l'attività svolta dalla donna, consistente nella vendita di prodotti inerenti la sua professione di astrologa, doveva essere qualificata come “attività commerciale” e come tale soggetta a tassazione. Contro la sentenza di secondo grado l’astrologa propone ricorso con cui , in sostanza, viene evidenziato che i giudici di merito non avevano individuato la corretta natura giuridica dell’attività svolta, consistente in una fornitura di servizi, quindi in un lavoro autonomo, piuttosto che in un’attività commerciale. La tesi della ricorrente dunque si basa sul fatto che i prelevamenti bancari non dovevano essere considerati ricavi occulti al fisco, con la conseguenza che non avrebbe dovuto versare alcun onere contributivo.

Con un secondo motivo la ricorrente ritiene che la sentenza impugnata abbia violato gli articoli 3, 53 e 24 della Costituzione, stante l’irretroattività dell’articolo 1 della legge n. 311/2004 che ha esteso ai lavoratori autonomi la presunzione che i prelievi bancari occultano i ricavi percepiti. Misura peraltro, come evidenziato dalla difesa della ricorrente, dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 228/2014 secondo cui la presunzione contenuta nella norma è “lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva”, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari da un lavoratore autonomo siano destinati a investimenti nell’ambito del proprio lavoro e che tali trasferimenti siano produttivi di reddito.

La Cassazione quindi con la sentenza in esame ritiene il ricorso inammissibile.

In primo luogo, infatti, la Suprema corte rileva che ai giudici di merito non può imputarsi, come rilevato dalla difesa, l’omessa trattazione delle tesi non accolte o la mancata analisi degli elementi di giudizio ritenuti irrilevanti, dal momento che non sono oneri cui sono tenuti. Ciò che rileva, invece, e che appare convincente è l’adeguata motivazione sull’evidente circostanza che l’attività svolta dall’imputata era di natura commerciale avendo la stessa provveduto alla vendita dei prodotti inerenti il lavoro di astrologa. Questo comportava l’obbligo, del tutto disatteso dalla ricorrente di una regolare tenuta della contabilità.

La Corte di cassazione, in conclusione, dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

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