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Giurisprudenza

La vendita on line, se abituale,
diventa attività d’impresa

Così è almeno per il Fisco. Di conseguenza, i guadagni derivanti dalle cessioni non occasionali effettuate via web non sono qualificabili come redditi diversi

mouse e carrello spesa
La Commissione tributaria provinciale di Firenze, con la sentenza 56/06/2011 del 16 giugno 2011, aveva già enunciato un importante principio di diritto, ora confermato da altra sezione della stessa Commissione con la sentenza 03/19/2012 del 23 gennaio: la nozione tributaristica di esercizio di imprese commerciali non coincide con quella civilistica, perché l’articolo 51 del Tuir intende come tale l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall’articolo 2195 cc, anche se non strutturate in forma di impresa, e prescinde quindi dal requisito organizzativo, fondamentale per la qualificazione civilistica di impresa. L’attività di intermediazione effettuata su portali di vendita on line qualifica, pertanto, l’attività di impresa, quando vi sia un numero rilevante di transazioni: i proventi, di conseguenza, sono redditi di impresa e non redditi diversi, anche se manca l’“organizzazione”.
 
I fatti in causa
Nell’ambito di un progetto finalizzato a individuare soggetti che, attraverso le vendite on line, effettuano una vera e propria attività d’impresa, a un contribuente veniva inviato un questionario, unitamente a un invito al contraddittorio, affinché dimostrasse di aver dichiarato, ai fini delle imposte dirette, Iva e Irap, i ricavi derivanti da una serie di transazioni effettuate dal 2005 al 2009.
 
Il contribuente si presentava in ufficio dichiarando:
  • di non essere titolare di partita Iva
  • di aver iniziato a effettuare vendite on line soltanto per gioco, commerciando merce, precisamente pellicce, fornite da parenti e amici. Sui ricavi realizzati tratteneva soltanto una piccola percentuale. Successivamente, aveva cominciato a vendere merce acquistata on line sul mercato estero, pagata con il proprio conto pay-pal
  • di non aver dichiarato i redditi derivanti da tale attività ai fini delle imposte dirette e dell’Iva.
 
Il contribuente riconosceva, quindi, di aver conseguito e non dichiarato i ricavi derivanti dalle transazioni in Rete, ricavi che rientravano con certezza, secondo l’ufficio, tra i redditi d’impresa, poiché derivanti dall’esercizio di impresa commerciale, così come definita all’articolo 2195 cc, ossia “attività intermediaria nella circolazione dei beni”, svolta in modo abituale, ancorché non esclusivo.
 
Tenuto conto di tali dichiarazioni e delle informazioni in suo possesso, l’ufficio procedeva ad accertare, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del Dpr 600/1973, il consequenziale reddito d’impresa per gli anni presi in considerazione, pari alla differenza tra il valore delle transazioni commerciali effettuate on line e i costi, determinati, in mancanza di documentazione analitica, nella misura forfettaria del 20% dei ricavi.
 
Il contribuente impugnava però tali atti impositivi, contestando in particolare la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di abitualità nella sua attività ed escludendo la natura di reddito di impresa, configurato come “reddito occasionale” e dunque come reddito diverso.
 
Si costituiva l’Agenzia, eccependo, tra l’altro, che non vi potesse essere dubbio nel configurare come reddito di impresa quello conseguito dal ricorrente. Lui stesso, infatti, nel contraddittorio, aveva riconosciuto di vendere merce acquistata on line sul mercato estero con il proprio conto pay-pal, ponendo oggettivamente in essere un’attività di impresa, così come definita dall’articolo 2195 cc, ossia come “attività intermediaria nella circolazione dei beni”, svolta in modo abituale ancorché non esclusiva.
Il numero rilevante di transazioni (212 per l’anno 2006, 294 per il 2007, 411 per il 2008, 598 per il 2009) svolte anche in misura crescente nel corso del quadriennio considerato, evidenziavano nettamente come il requisito dell’abitualità fosse insito nell’attività posta in essere dal ricorrente.
A questo proposito, peraltro, veniva sottolineato come la Suprema corte si fosse già espressa a favore dell’attività impositiva dell’ufficio in un caso in tutto assimilabile a quello de quo, affermando che “la nozione tributaristica dell'esercizio di imprese commerciali non coincide con quella civilistica, giacché l'art. 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 intende come tale l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall'art. 2195 cod. civ., anche se non organizzate in forma di impresa, e prescinde quindi dal requisito organizzativo, che costituisce invece elemento qualificante e imprescindibile per la configurazione dell'impresa commerciale agli effetti civilistici, esigendo soltanto che l'attività svolta sia caratterizzata dalla professionalità abituale, ancorché non esclusiva. L'accertamento, ai fini delle imposte sui redditi, in ordine alla riconducibilità della cessione di un bene all'esercizio di un'attività di commercio posta in essere nell'esercizio abituale e professionale di un'impresa, valutato in relazione alle concrete modalità ed al contenuto oggettivo e soggettivo dell'atto, costituisce poi un accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato…” (Cassazione, sentenza 27211/2006).
 
La decisione della Ctp di Firenze
La Commissione tributaria provinciale di Firenze, con la sentenza 56/02/2011, respingendo il ricorso del contribuente, osserva dunque che “nel corso del contraddittorio tra le parti, lo stesso ricorrente ha riconosciuto di vendere merce on-line sul mercato estero con il proprio conto pay-pal, mettendo in atto una vera e propria attività di impresa, così come definita dall’art. 2195 c.c., vale a dire come <attività intermediaria nella circolazione dei beni, svolta in maniera abituale e non occasionale”.
Le transazioni svolte, infatti, passate da 7 nel 2005 fino a 598 nel 2009, “stanno a confermare la presenza di una vera e propria attività imprenditoriale”.
Continuano i giudici fiorentini, adducendo che “sul punto specifico la stessa Corte di Cassazione si è espressa a favore della tesi dell’Ufficio in un caso del tutto simile a quello trattato ….
La stessa configurazione, come detto, è stata data dalla medesima Commissione tributaria provinciale, in un analogo e più recente caso.
 
Con la sentenza n. 3/19/2012, la Ctp di Firenze, pur accogliendo il ricorso del contribuente per altre ragioni di legittimità, ha respinto le argomentazioni di parte ricorrente in punto di merito.
Infatti, i giudici, ribadita la “non coincidenza fra la nozione di impresa commerciale civilistica e quella fiscale”, hanno ritenuto che, ai fini fiscali, “i requisiti che qualificano un’impresa permettendo di definirla come commerciale sono:
  1. attività indicate dall’art. 2195 c.c. o attività agricole indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti;
  2. esercizio per professione abituale ancorché non esclusiva;
  3. anche se non organizzata in forma di impresa.
Pertanto, tale pronuncia ha stabilito che, “contrariamente a quanto sostiene controparte, l’attività di intermediazione svolta con e-Bay è qualificabile come reddito di impresa e solo nel caso di prestazioni occasionali, come definite al comma 2 dell’art. 61 del D.P.R. 276/2003, i compensi percepiti rientrano nella categoria dei redditi diversi ex art. 67 del TUIR”.
 
Conclusioni
La Commissione tributaria provinciale, con le due sentenze evidenziate, offre dunque lo spunto per una qualificazione dei redditi che derivano dal commercio effettuato su portali di vendita on line.
Tali proventi, se dipendenti da attività abituale, ancorché non esclusiva, sono qualificabili come redditi d’impresa, prescindendo dal requisito organizzativo, indispensabile, invece, per qualificare la nozione di imprenditore ai fini civilistici.
 
La questione, del resto, non è certo di secondo piano.
In Inghilterra l’Amministrazione finanziaria, per contrastare il fenomeno, si è addirittura dotata di un software per controllare le transazioni e i venditori sospetti.
Basti pensare che, solo in Italia, già nel 2007, le vendite on line erano raddoppiate rispetto all’anno precedente, quando il giro d’affari era stato di 720 milioni di euro (ma oggi i movimenti sono più che duplicati).
Secondo stime ottimistiche, l’85% dei venditori su aste in Rete non rilascia alcun documento fiscale.
Il “trucco”, in sostanza, è iscriversi come esercente occasionale, mentre in realtà viene posta in essere una vera e propria rivendita professionale.
Quando le transazioni superano una certa soglia, il venditore deve pertanto aprire la partita Iva e pagare le imposte sulla parte di guadagno ottenuta.
Solo la prestazione meramente occasionale, invece, rientra nei redditi diversi ed è esclusa dal campo di applicazione dell’Iva, per carenza del presupposto soggettivo (articolo 5 del Dpr 633/1972), e dall’Irap.
 
Ciò che rileva, quindi, è non tanto la definizione di venditore privato quanto quella di attività non abituale.
Il commerciante non di “professione” del web è, ad esempio, colui che vende un proprio bene (lo scooter, la chitarra o un qualsiasi altro oggetto), circostanza semplice da dimostrare da chi vende, ad esempio, una vecchia collezione di Lp, più arduo provare l’occasionalità quando il processo di cessione diventa un fatto sistematico.
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