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Giurisprudenza

Vendita di portafoglio “pieno”: è cessione di ramo d’azienda

Si tratta di un complesso di beni coordinati tra loro, cioè un insieme di valori e persone operativo in autonomia

portafoglio
La cessione di un portafoglio titoli costituisce cessione di ramo d'azienda.
Così può essere sintetizzata la decisione con cui la Commissione tributaria provinciale di Pisa (sentenza n. 68/06/09 del 2009) ha rigettato i ricorsi di due istituti di credito, i quali avevano impugnato due avvisi di liquidazione e di irrogazione sanzioni con cui il competente ufficio dell'Agenzia aveva recuperato a tassazione l'imposta di registro proporzionale a cui andava assoggettata l'operazione.

I motivi dei ricorsi
Le due società, solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi, ritenevano che gli avvisi di liquidazione fossero carenti nella motivazione per non aver evidenziato l'esistenza dei tre requisiti che, di solito, connotano un'azienda: l'autonoma organizzazione, l'esercizio d'impresa e l'avviamento.

Secondo i ricorrenti, non si era realizzata in concreto la fattispecie prevista dall'articolo 2555 del codice civile (secondo cui "L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa") perché difettava, in primo luogo, l'elemento dell'autonoma organizzazione: il portafoglio titoli ceduto, essendo formato da titoli quotati normalmente reperibili sul mercato, era solo un temporaneo investimento di liquidità da cui derivava un mero godimento dei frutti e, quindi, una semplice gestione di tale ricchezza senza che ci fosse, in concreto, alcun esercizio di impresa diretta alla produzione di beni e servizi.

Inoltre, mancava l'avviamento, in quanto, anche ammesso che la gestione del portafoglio titoli potesse essere in qualche modo organizzata, sarebbe stato impossibile che tale portafoglio potesse produrre un plusvalore rispetto a quello derivante dal godimento dei frutti, essendo le cedole dei titoli stabili nel rendimento, a prescindere dall'ipotesi che esse fossero considerate singolarmente o complessivamente.

Infine, a nulla rilevava il fatto che i dipendenti addetti alla gestione del portafoglio titoli fossero transitati dal primo al secondo istituto di credito, in quanto tale personale era stato separato dal portafoglio prima della cessione.

L'opposto parere dell'Amministrazione
L'ufficio dell'Agenzia, replicando puntualmente alle eccezioni dei ricorrenti, osservava, in generale, l'importanza che riveste l'elemento teleologico, cioè che il complesso di beni sia destinato dall'imprenditore a una finalità unitaria, e evidenziava che il trasferimento dell'intero complesso costituisce cessione di azienda, quando ha per oggetto l'attività organizzata, le relazioni commerciali e i rapporti giuridici sottostanti.

A riprova del fatto che, nel caso in esame, si fosse verificata una cessione di ramo d'azienda bancaria, rappresentato da un insieme di valori mobiliari e di risorse umane dotato di autonomia operativa e quindi avente una sua organizzazione e una sua finalità imprenditoriale, deponeva la constatazione che, relativamente al portafoglio titoli, l'ufficio Titoli dell'istituto di credito era solito fare delle periodiche attività di reporting e monitoraggio dell'attuazione degli indirizzi di budget e management, anche in relazione ai tassi di interesse e ai livelli di rischio.
Inoltre, non andava trascurato il particolare che il portafoglio titoli fosse stato ceduto dall'istituto di credito interamente alla propria capogruppo e non in maniera frazionata ad altre società dello stesso gruppo bancario.

Infine, per quanto riguardava la questione sollevata dalle ricorrenti della mancanza dell'avviamento, l'Agenzia sottolineava come tale aspetto non fosse elemento essenziale per l'esistenza dell'azienda, in quanto bastava solo l'oggettiva attitudine del complesso di beni a essere impiegato nell'esercizio d'impresa. D'altro canto, la cessione di un portafoglio titoli, già formato e gestito da personale di comprovata professionalità, era idonea di per sé a produrre tale plusvalore, anche se lo stesso non era stato determinato in sede di accertamento.

La decisione
I giudici pisani hanno rigettato i ricorsi dei contribuenti ritenendo pienamente condivisibile la tesi dell'Amministrazione finanziaria, evidenziando che l'operazione era, in realtà, una cessione di azienda "non trattandosi di una mera trasformazione di gestione della ricchezza posseduta in liquidità, ma cessione di veri e propri fattori produttivi".

I passaggi fondamentali della motivazione della sentenza, ritenuti determinanti dal collegio, possono essere così riassunti:
  • il pacchetto titoli ceduto è "un complesso organico di beni, tutti coordinati ed in posizione paritetica, soggetto ad un controllo specifico e costante e ad un'attività diretta alla determinazione della composizione più adeguata, secondo determinati parametri oggettivi"
  • "Tutte le delibere e gli atti societari relativi ad operazioni similari a quella di cui è causa operate dagli stessi ricorrenti e quelle riguardanti, in specifico, la cessione in esame … ribadiscono l'intento preciso e consapevole degli organi societari di realizzare la vendita di un complesso unitario di beni avente una propria autonomia con attitudine a produrre reddito ed in grado di incidere sugli indici di rischio e di liquidità"
  • l'avviamento, pur essendo un aspetto tipico della realtà dinamica dell'azienda, non ne è fattore costitutivo necessario
  • è indice dell'avvenuta cessione del ramo d'azienda bancario anche il fatto che il trasferimento del personale addetto al portafoglio titoli dal primo istituto di credito alla capogruppo è avvenuto contestualmente alla cessione del pacchetto.
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