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Giurisprudenza

Via libera all’avviso di mora per l’ex socio accomandatario

La sua responsabilità solidale e illimitata riguarda tutte le obbligazioni insorte prima del recesso Inviolato il diritto di difesa: può impugnare l’atto ricevuto e contestare ogni pretesa dell’ufficio

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Con la sentenza 2 febbraio 2007, n. 2283, la Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sulla responsabilità del socio illimitatamente responsabile, receduto dal contratto societario, per le obbligazioni sociali insorte prima del recesso.
I giudici di legittimità, conformemente all’orientamento della giurisprudenza della Suprema corte in merito alla responsabilità del socio uscente per le obbligazioni verso l’erario, hanno affermato il principio secondo cui "…la responsabilità del socio illimitatamente responsabile, il quale sia receduto dal contratto societario, a norma dell’art. 2290 cod. civ., riguarda tutte le obbligazioni sociali insorte prima del recesso, ivi comprese, oltre a quelle di origine negoziale, le obbligazioni (quali quelle tributarie) aventi la propria fonte direttamente nella legge".

Svolgimento del processo
Con la sentenza in commento, i giudici di legittimità hanno accolto, perchè manifestamente fondato, il ricorso dell’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale.
I giudici d’appello, confermando la decisione della Ct provinciale, avevano dichiarato l’illegittimità di quattro avvisi di mora notificati dal concessionario della riscossione - successivamente alla esecuzione sul patrimonio sociale che si rivelava infruttuosa - all’ex socio accomandatario e amministratore-rappresentante di una società in accomandita semplice a seguito degli omessi versamenti trimestrali e annuale dell’imposta sul valore aggiunto da parte della società per due annualità d’imposta.

In particolare, secondo la Ctr, "l’avviso di mora è illegittimo perché notificato ad un soggetto che al momento della notifica non era legale rappresentante della società avendo perso tale qualifica…". Secondo i giudici di merito, inoltre, "…in assenza di coincidenza e contestualità tra rappresentanza e soggetto giuridico e condotta omissiva, l’avviso di mora all’ex rappresentante della società, deve essere preceduto dalla notifica al medesimo dell’avviso di accertamento…" perché "in caso contrario deve ritenersi violato il diritto di difesa".

Motivi della decisione
I giudici di legittimità hanno dichiarato l’erroneità della decisione della Ctr sotto il duplice profilo della responsabilità del socio illimitatamente responsabile, receduto dal contratto societario, per le attività sociali poste in esser prima del recesso e della tutela delle ragioni dell’ex socio - debitore solidale.
In particolare, secondo i giudici della V Sezione civile della Suprema corte "… pur essendo riconosciuta a fini Iva (…) la soggettività passiva alla società di persone, nessuna norma speciale deroga alla disciplina del codice civile in tema di responsabilità per le attività sociali per cui (…) l’Amministrazione finanziaria, in base alle norme comuni, può rivolgersi a tutti i soci, i quali, quindi, anche nei confronti del Fisco hanno responsabilità solidale e illimitata, sia pure sussidiaria: per la realizzazione del suo credito, pertanto, l’Amministrazione finanziaria (una volta che tale credito sia stato accertato nei confronti della società) può procedere alla riscossione coattiva nei confronti del socio, debitore solidale…".

L’affermazione della Suprema corte trae fondamento dalla disciplina della società in accomandita semplice contenuta nel Codice civile negli articoli da 2313 a 2324.
Nel predetto schema societario, com’è noto, i soci sono distinti in due categorie: i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita. L’amministrazione e la rappresentanza della società possono essere conferite solo ai soci accomandatari che rispondono illimitatamente dei debiti sociali con il proprio patrimonio personale.

Sotto tale profilo, con la sentenza in commento, è stato ancora una volta confermato l’orientamento giurisprudenziale (cfr Cassazione n. 2215/2006 e n. 5624/1997) secondo cui la disciplina civilistica non è derogata da speciali norme tributarie. Conseguentemente, la responsabilità illimitata dell’ex socio amministratore, anche se sussidiaria, opera a favore di tutti i creditori sociali, ivi compresa l’Amministrazione finanziaria, per tutte le obbligazioni sociali, ivi comprese quelle tributarie, e non viene meno per effetto del recesso del socio dal contratto societario, giacché – affermano i giudici di legittimità – la responsabilità del socio illimitatamente responsabile "…riguarda tutte le obbligazioni sociali insorte prima del recesso, ivi comprese, oltre a quelle di origine negoziale, le obbligazioni (quali quelle tributarie) aventi la propria fonte direttamente nella legge".

La responsabilità del socio illimitatamente responsabile - precisa la Suprema corte - ha carattere sussidiario. Ciò significa che la pretesa di pagamento nei confronti del socio deve essere preceduta dall’escussione del patrimonio sociale, con la conseguenza che l’amministrazione procedente deve fornire adeguata prova dell’inutile esperimento del beneficium excussionis (cfr Cassazione n. 7000/2003 e n. 13183/1999).

Sotto il profilo della tutela del socio, estraneo alla compagine sociale al momento della notifica dell’atto da parte del concessionario, la Suprema corte, infine, esclude qualsiasi menomazione del diritto di difesa del contribuente giacché "…lo stesso, raggiunto come coobbligato solidale…può sempre contestare i presupposti dell’obbligazione e quindi dell’avviso dove gli stessi non abbiano ancora assunto il carattere della definitività e quindi l’efficacia esecutiva necessaria per la validità dell’avviso stesso".

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