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Giurisprudenza

Via libera all'induttivo fondato sui conti correnti degli amministratori

Accertamento legittimo anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione da parte della società


Valide le indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente o a quelli degli amministratori della società. Il rapporto familiare è sufficiente a giustificare, salvo prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate sui conti correnti dei soggetti indicati.

È quanto affermato, con la sentenza n. 1452 del 21 gennaio 2009, dalla Corte di cassazione, intervenuta nuovamente sul legittimo utilizzo delle presunzioni in materia di accertamenti bancari anche quando l'indagine si riferisca ai conti correnti intestati agli amministratori della società/contribuente.

Controversia
La controversia trae origine dalla notifica a una società di persone di un avviso di accertamento, con il quale l'Amministrazione comunicava di avere accertato dei proventi complessivi di importo superiore rispetto al dichiarato per l'anno in contestazione. Sulla base degli esiti di una verifica svolta dagli agenti della polizia tributaria della Guardia di finanza nei riguardi della stessa, e dei movimenti sui conti correnti intrattenuti con istituti di credito dal socio e amministratore unico della società, nonché dal padre anch'egli socio e già coamministratore, e dalla madre pure socia, l'agenzia delle Entrate accertava un'imposta da pagare in misura maggiore, a fronte di quanto dichiarato dalla contribuente.

Sentenza
Sul punto, la Suprema corte ha ribadito che "le indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente persona fisica ovvero a quelli degli amministratori della società contribuente devono ritenersi legittime, essendo il rapporto familiare sufficiente a giustificare, salvo prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari degli indicati soggetti".

Affrontando un'altra questione, il collegio ha esteso la legittimità dell'accertamento induttivo basato sui conti degli amministratori anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione, chiarendo che "detto principio deve, peraltro, estendersi all'accertamento d'Ufficio, ex art. 41 del DPR 600/73, in radicale assenza di dichiarazione, posto che in tale ipotesi l'Ufficio può avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza" (cfr. anche Cassazione, sentenze 18868/2007, 13391/2003, 8683/2002).

Questa decisione è conforme al prevalente filone giurisprudenziale che ha ampliato l'efficacia degli accertamenti di natura finanziaria. A tal proposito, la Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha precisato che "in tema di accertamento delle imposte, l'art. 32 n. 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e l'art. 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 autorizzano l'Ufficio finanziario a procedere all'accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, acquistando dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi a tali conti, sulla base di elementi indiziari tra i quali può assumere rilievo decisivo la mancata risposta del contribuente alla richiesta di chiarimenti rivoltagli dall'Ufficio in ordine ai medesimi conti, e senza che l'utilizzabilità dei dati dagli stessi risultanti trovi ostacolo nel divieto di doppia presunzione. Attenendo quest'ultimo alla correlazione tra una presunzione semplice ed un'altra presunzione semplice, e non già al rapporto con una presunzione legale, qual è quella che ricorre nella fattispecie in esame" (vedi pure Cassazione, sentenze 27032/2007, 18421/2005, 6232/2003).

Considerazioni
L'orientamento espresso dalla Cassazione è in linea con quanto statuito di recente dalla dottrina, che sottolinea l'assenza nel nostro ordinamento di norme che autorizzino a pensare che gli uffici possano sostituire il soggetto correntista con quello che essi ritengono essere il soggetto interponente, allo scopo di invertire a suo danno l'onere della prova circa le movimentazioni rilevate in questi conti. D'altra parte, l'unica norma che in campo tributario si occupa del fenomeno dell'interposizione fittizia di persona è quella di cui all'articolo 37, comma 3, del Dpr 600/1973, in base al quale "in sede di rettifica o di accertamento di ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona".

L'agenzia delle Entrate, a tal proposito, con la circolare 32/2006, ha precisato che lo schema di interposizione soggettiva fittizia delineato da quest'ultima disposizione si caratterizza, rispetto a quello civilistico, per il fatto che l'accordo tra interposto e interponente non interessa l'Amministrazione finanziaria che, nonostante a sua volta sia "parte" del rapporto obbligatorio di imposta, resta soggetto terzo non consenziente. In altri termini, nella fattispecie tributaria, l'interposizione viene concepita come inserimento di uno schermo soggettivo fittizio e deviante fra il contribuente e l'Amministrazione stessa, con la conseguenza che, tanto più l'interposto (o prestanome) è passivo (cioè solo nominativamente partecipe), tanto più l'interponente potrebbe risultare il dominus dell'accordo e, in definitiva, il vero centro di imputazione dei diritti e degli obblighi giuridici di natura fiscale.

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