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Giurisprudenza

Vietata l'assistenza tecnica dei commercialisti-curatori fallimentari nei giudizi sul fallimento

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La Cassazione, con la sentenza n. 18419 depositata in cancelleria il 13 settembre 2004, si è occupata dell'incompatibilità del curatore fallimentare a prestare assistenza tecnica nei giudizi che riguardano il fallimento, stabilita dall'articolo 31, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare).
In particolare, con la sentenza in oggetto, in riferimento ai giudizi tributari, è stato affermato che l'incompatibilità vale non solo per gli avvocati, ma anche per gli appartenenti alle altre categorie professionali (dottore commercialista, ragioniere , eccetera) abilitati, a norma dell'articolo 12 del Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546, a prestare assistenza tecnica in quei giudizi.

Il caso affrontato dalla Corte
La Cassazione si è occupata del caso di un ragioniere, nominato curatore in un fallimento, che aveva presentato ricorso contro il silenzio rifiuto su una istanza di rimborso Iva, dallo stesso presentata e riguardante la società fallita.
L'ufficio si era costituito in giudizio eccependo il difetto di legittimazione processuale del professionista, in quanto, per proporre il ricorso introduttivo, non aveva agito con l'assistenza di un difensore abilitato, in applicazione del principio dettato dall'articolo 31, comma 3, della legge fallimentare, che recita: "il curatore non può assumere la veste di avvocato o di procuratore nei giudizi che riguardano il fallimento".
Poiché la commissione tributaria di primo grado aveva dato ragione all'ufficio, il professionista ricorreva in appello.

La commissione regionale dava ragione al ricorrente, stabilendo che la regola enunciata all'articolo 31, comma 3, della legge fallimentare aveva carattere eccezionale rispetto alla regola speciale, a sua volta derogatoria rispetto alla regola generale dell'articolo 82, comma 3, del codice di procedura civile, secondo cui la parte o un suo rappresentante che abbia la qualità per esercitare l'ufficio di difensore può stare in giudizio senza il ministero di un altro difensore.
Secondo la commissione regionale, la regola generale e quella speciale trovavano puntuale riscontro nella normativa di cui all'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992 e, precisamente, nei commi 1 e 6; ne conseguiva, pertanto, che, allorquando non si trattava di fungere da avvocato (l'unica qualifica menzionata dalla norma fallimentare, poiché quella di procuratore non esiste più), al curatore non era precluso l'esercizio di un'attività difensiva del fallimento.
Contro tale sentenza è ricorsa, in cassazione, l'Amministrazione finanziaria.

La posizione della Cassazione
La Cassazione, con la sentenza in oggetto, non condivide la predetta posizione espressa dalla commissione tributaria regionale, in particolar modo laddove ha stabilito che, in applicazione dell'articolo 31, comma 3, della legge fallimentare, è fatto divieto, nei giudizi tributari, di prestare assistenza tecnica solo al curatore che svolga funzioni di avvocato e non anche al curatore che appartenga ad altra categoria professionale prevista dall'articolo 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992 (dottori commercialisti, ragionieri, eccetera).
Secondo la Cassazione, il legislatore ha previsto per i curatori fallimentari l'incompatibilità a prestare assistenza tecnica nei giudizi tributari che riguardano il fallimento solo nell'ipotesi che rivestano la qualifica di avvocato e non anche se abbiano altra veste professionale, non perché intendesse operare al riguardo una illogica distinzione tra le prime e le seconde qualifiche, ma per la più evidente ragione che la disciplina sul contenzioso tributario è entrata in vigore solo successivamente alla legge fallimentare.

Inoltre, nei confronti delle norme di carattere eccezionale è preclusa l'interpretazione analogica ma non quella estensiva, la quale si limita a ricondurre sotto la norma interpretata quei casi che solo apparentemente sembrano esclusi, ma che, in base alla ratio della norma, vi sono ricompresi.
E' evidente, infatti, che le stesse cautele che il legislatore ha previsto per assicurare la corretta amministrazione del curatore si impongano, nei giudizi tributari, sia nell'ipotesi che il curatore abbia la veste di avvocato sia in quella che presti l'assistenza tecnica del fallimento in base ad altra qualifica professionale.
Pertanto, anche i professionisti previsti dall'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992 non possono prestare assistenza tecnica del fallimento al pari degli avvocati, qualora gli stessi rivestano anche la carica di curatore fallimentare.

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