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Giurisprudenza

Le viti provenienti dalla Malaysia
non sfuggono ai dazi antidumping

È legittimo procedere alla riscossione retroattiva delle somme, indipendentemente dal fatto che le merci siano state dichiarate o meno originarie di quel Paese

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La normativa comunitaria di riferimento in materia di dazi antidumping – cioè, il regolamento (Ce) n. 1225/2009 del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea – prevede specifiche disposizioni per far fronte a pratiche volte essenzialmente a eludere le misure antidumping.
In particolare, l’articolo 13 dispone (par. 1) che “l’applicazione dei dazi antidumping istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, leggermente modificati o meno, o alle importazioni dal paese oggetto delle misure di prodotti simili leggermente modificati, o di loro parti, se le misure in vigore vengono eluse”.
A tale riguardo, la medesima norma definisce come elusione “una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità o tra società del paese oggetto delle misure e la Comunità che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, essendo provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili, ed essendo provato altresì … che esiste un dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili”.
 
Sotto il profilo procedurale, il par. 3 stabilisce che l’inchiesta per elusione “è decisa con regolamento della Commissione che può stabilire inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5 … Se l’estensione delle misure è giustificata dai fatti definitivamente accertati, … entra in vigore alla data in cui è stata imposta la registrazione …”. Il citato articolo 14, par. 5, prevede che “la Commissione, sentito il comitato consultivo, può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell’industria comunitaria che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. La registrazione è decisa con regolamento, che deve precisare gli scopi dell’intervento e, secondo i casi, l’importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi”.
 
Con la sentenza in rassegna (6 giugno 2013, causa n. C-667/11), la Corte di giustizia ha affermato la legittimità della riscossione retroattiva di un dazio antidumping senza che vi sia stata un’apposita registrazione dell’importazione, ritenendo a tal fine sufficiente la registrazione del documento amministrativo unico (Dau) nel sistema informatico doganale integrato nazionale.
La controversia nasce dalla decisione con cui le autorità doganali nazionali (bulgare) hanno condannato una società a versare diritti antidumping aggiuntivi relativi all’importazione di merci (nel caso di specie, viti a legno e viti autofilettanti) spedite dalla Malaysia.
Giova ricordare, al riguardo, che con il regolamento (Ce) n. 91/2009, del 26 gennaio 2009, era stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese e che, successivamente, il regolamento (Ue) n. 966/2010, del 27 ottobre 2010, aveva aperto un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento 91/2009, tramite importazioni dei prodotti in questione spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale Paese.
Il regolamento del 2010 aveva disposto anche la registrazione di dette importazioni, in conformità al sopracitato articolo 14, par. 5, del regolamento 1225/2009 “affinché, in caso di conferma dell’elusione, dazi antidumping di un importo appropriato possano essere riscossi retroattivamente a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni spedite dalla Malaysia”.
 
Al termine dell’inchiesta, il regolamento n. 723/2011 aveva esteso l’applicazione del dazio antidumping istituito dal regolamento n. 91/2009 anche alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, a prescindere dal fatto che siano stati dichiarati originari di tale paese o no, “registrate in conformità dell’articolo 2 del regolamento (UE) n.966/2010 e degli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.1225/2009”.
 
La controversia era sorta perché le autorità doganali bulgare non hanno adottato misure particolari ai fini della registrazione delle importazioni provenienti dalla Malaysia, limitandosi ad applicare l’ordinaria procedura di registrazione delle dichiarazioni doganali, compilate secondo il modello del Dau, nel sistema d’informazione doganale integrato bulgaro.
 
Al riguardo, i giudici comunitari osservano che, in assenza di qualsiasi precisazione, sia nel regolamento 1225/2009 che nel 966/2010, in ordine alle condizioni in presenza delle quali gli Stati membri devono procedere alla registrazione, spetta a questi ultimi determinarne le modalità, in maniera tale che la riscossione retroattiva dei dazi antidumping estesi sia correttamente garantita e che sia così raggiunto l’obiettivo di tale regolamento.
A tale proposito, la Corte di giustizia ritiene che la registrazione tramite il Dau nel sistema informatico rispetta l’obbligo imposto, in quanto non lascia alcun dubbio in merito all’individuazione di tutte le operazioni concernenti le importazioni imponibili dei prodotti di cui trattasi e consente di raccogliere efficacemente tutte le informazioni disponibili al fine di imporre una corretta riscossione retroattiva dei dazi antidumping estesi. Secondo i giudici comunitari, pertanto, tale modalità di registrazione soddisfa i requisiti di cui all’articolo 14, par. 5, del regolamento 1225/2009 ed è sufficiente alla riscossione retroattiva del dazio antidumping.
 
 
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
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