Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Vizio di motivazione, col diritto ha poco a che fare

Riguarda esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei "fatti" rilevanti per la decisione dei giudici

aula cassazione
Il vizio di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per cassazione può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche. Lo ha affermato il giudice di legittimità con la sentenza n. 17803, depositata il 21 agosto scorso.

La controversia su cui è stata chiamata in causa la Suprema corte aveva a oggetto la richiesta di pagamento dell' Ici da parte di un Comune a un Istituto autonomo delle case popolari (Iacp).
Il ricorso presentato dall'Istituto veniva accolto dalla Ctp, che riconosceva l'esenzione ai fini Ici (prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del Dlgs 504/1992). La Commissione tributaria regionale riformava, invece, la decisione di primo grado.

Nel suo ricorso per cassazione, l'Iacp deduceva, oltre all'illegittimità della somma richiesta dal Comune a titolo di Ici, anche il vizio di motivazione della sentenza d'appello, ex articolo 360, n. 5, Cpc, "per omesso esame da parte dei giudici di merito delle tesi giuridiche da esso prospettate".

La Suprema corte ha rigettato il ricorso, motivando che gli Iacp sono soggetti passivi Ici, dichiarando, inoltre, inammissibile la seconda censura. Ed è su questo punto che si focalizza il nostro interesse.
Per i giudici di legittimità, "l'omesso esame di tesi giuridiche prospettate da una delle parti, non riferendosi all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione, non può mai risolversi in un vizio di motivazione deducibile autonomamente come motivo di ricorso per cassazione, ma può soltanto sostenere una censura di violazione o falsa applicazione di norme o principi di diritto".

Quanto affermato trova la propria spiegazione nel fatto che mentre il vizio in iudicando (cfr articolo 360, n. 3, Cpc) è ravvisabile qualora sia stata negata o fraintesa una norma astratta esistente o ne sia stata fatta applicazione a una fattispecie da essa non regolata, in modo da giungere a conseguenze giuridiche contrarie a quelle volute dalla legge, il vizio di motivazione (cfr articolo 360, n. 5, Cpc) si risolve, invece, in una doglianza che investe la ricostruzione della fattispecie concreta, addebitando a questa ricostruzione di essere stata effettuata in una massima la cui incongruità emerge dalla insufficiente, contraddittoria o omessa motivazione della sentenza; conseguentemente, il vizio dell'incongruità della motivazione comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto (cfr Cassazione, sentenze 5582/2002, 12644/1998, 3464/1998, 3205/1995, 228/1995, 4037/1969, 970/1954).

La posizione espressa dalla Cassazione, con specifico riferimento all'ultimo motivo di ricorso, merita un breve esame della normativa di riferimento.
Come è noto, per quanto d'interesse in questa sede, le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, del Cpc, "per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro".
In questo caso siamo di fronte al tipico error in iudicando, che si contrappone agli altri quattro motivi previsti dallo stesso articolo 360 Cpc, i quali riguardano gli errores in procedendo.

L'errore di giudizio è l'errore che commette il giudice quando giudica il merito della causa; in particolare, per compiere questo giudizio, il giudice deve fare due operazioni diverse: accertare i fatti rilevanti componendoli in una struttura unitaria ("la fattispecie") e applicare alla fattispecie il diritto ovvero valutarla secondo il diritto, deducendone le conseguenze dovute.
Questione di diritto è, dunque, non soltanto quella attinente all'esistenza astratta della norma e alla sua interpretazione, ma anche quella relativa alla sua applicazione al caso concreto così come questo risulta accertato e configurato nella sentenza impugnata; comprende, quindi, anche la qualificazione giuridica della fattispecie (cosiddetto "errore di sussunzione") e la deduzione in concreto delle conseguenze che la norma dispone.

Inoltre, va sottolineato che, ai sensi dell'articolo 360 n. 5 del Cpc, le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione anche "per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio".
Questo motivo, che nella pratica ha molta importanza, perché su di esso sono fondati la maggior parte dei ricorsi, consente alla Corte di censurare gli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza, quando la motivazione che ne dà la sentenza non appaia convincente, perché omessa, insufficiente o contraddittoria; in sostanza, attraverso il difetto dell'iter logico seguito dal giudice nell'esame dei fatti della causa, si consente alla Corte suprema un controllo abbastanza penetrante sul giudizio dato riguardo a detti fatti.

Al riguardo, le sezioni unite, con la sentenza n. 5802/1998, avevano precisato che "il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5 c.p.c., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, in quanto la citata norma non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico, formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e all'uopo valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione".

Va, poi, sottolineato, con riferimento al vizio di contraddittoria motivazione, che la giurisprudenza prevalente della Cassazione è costante nel ritenere che esso "presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi e cioè l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione adottata; tali vizi, pertanto, non sussistono quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi vagliati un significato non conforme alle attese e alle deduzioni della parte" (cfr Cassazione, sentenze 914/1996, 3615/1999, 7476/2001).

Riepilogando, deve, quindi, ritenersi che mentre il vizio in iudicando, previsto dall'articolo 360, n. 3, Cpc, ricorre qualora vi sia stato un errore nel giudizio di diritto e, cioè, negazione o fraintendimento di una disposizione di legge esistente o affermazione di una disposizione inesistente, nonchè quando, intesa rettamente la norma, il giudice del merito l'abbia applicata a un fatto che da essa non è regolato, sì da giungere, attraverso un'erronea qualificazione giuridica del fatto accertato, a conseguenze giuridiche contrarie a quelle volute dall'ordinamento, il difetto di motivazione, contemplato dall'articolo 360, n. 5, Cpc, costituisce un vizio di attività, poiché deriva da un difetto dell'operato del giudice, sia nel procedimento logico seguito, sia nell'esposizione che ne ha fatto nella sentenza. Da ciò consegue che il vizio della sentenza censurabile con ricorso per cassazione, ex articolo 360, n. 5, Cpc, è solo quello che riguarda la motivazione "in fatto" e non anche quella "in diritto", alla quale provvede, invece, il n. 3 della stessa norma.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/vizio-motivazione-col-diritto-ha-poco-che-fare