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Giurisprudenza

Volantini, manifestazioni e balli. Nessun valore aggiunto al partito

La pubblicità esterna svolta dalla sezione locale non deve essere considerata come un'attività economica

L'attività di pubblicità esterna svolta dalla sezione di un partito politico non deve essere assimilata a un'attività economica. Lo ha chiarito la seconda sezione della Corte di giustizia Ue (sentenza del 6 ottobre 2009, resa nel procedimento C-267/08), a interpretare l'articolo 4 della sesta direttiva Iva (77/388/Cee), dettata al fine di armonizzare le legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari.

La controversia
La disputa che ha portato alla decisione degli "euro giudici" era sorta tra una sezione del partito socialdemocratico austriaco e l'Amministrazione finanziaria dello stesso Paese; l'oggetto, il trattamento ai fini Iva di alcune attività pubblicitarie svolte dalla sezione stessa per conto delle organizzazioni regionali e locali del partito.
La sezione aveva, in particolare, acquistato materiale pubblicitario precedentemente alle elezioni, cedendolo poi, dietro corrispettivo, alle relative organizzazioni distrettuali e locali, a seconda delle loro esigenze, nonché organizzato il ballo di fine anno del partito.

La questione, in sintesi: la sezione del partito, che ha una propria personalità giuridica, va considerata un soggetto passivo Iva, ai sensi della sesta direttiva, nell'ambito della prestazione delle attività di pubblicità esterna per le sue organizzazioni subordinate? E', pertanto, legittimata a detrarre l'Iva assolta a monte in tale contesto?

La disciplina comunitaria e quella austriaca
L'articolo 4 della sesta direttiva Iva precisa che deve considerarsi soggetto passivo dell'imposta chiunque eserciti, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, una delle attività economiche indicate al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tali attività. Paragrafo 2 che fa riferimento a tutte le attività di produttore, commerciante o prestatore di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle delle professioni liberali o assimilate, considerando, in particolare, attività economica un'operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità.

In base alla normativa europea, inoltre, gli Stati, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività o le operazioni che esercitano in quanto Pubbliche autorità; fermo restando, però, che quando tali enti esercitano queste attività, gli stessi devono essere comunque considerati soggetti passivi se il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza.

Passando alla normativa austriaca, i partiti politici, ai sensi della legge di riforma tributaria del 1975, devono essere considerati enti di diritto pubblico qualora abbiano personalità giuridica. Gli enti di diritto pubblico esercitano, in linea di principio, attività commerciali o professionali solo nell'ambito delle loro imprese commerciali. Per impresa commerciale di un ente di diritto pubblico si intende qualsiasi organismo che sia economicamente autonomo e finalizzato esclusivamente o prevalentemente a un'attività economica privata indirizzata alla realizzazione di redditi.

La decisione della Corte
I giudici europei hanno, in primo luogo, ribadito come, per verificare se un soggetto va considerato "soggetto passivo" ai fini della disciplina Iva, sia necessario preventivamente studiare e analizzare il concetto di "attività economica", nonché il carattere obiettivo di tale nozione, nel senso che l'attività va considerata indipendentemente dai suoi scopi o dai suoi risultati.

La Corte ha, quindi, precisato che la base imponibile di una prestazione di servizi è costituita da tutto ciò che è ricevuto quale corrispettivo del servizio prestato e che una prestazione di servizi è, pertanto, imponibile solo quando esista un nesso diretto e correlazionale fra la stessa e il controvalore ricevuto. Dunque, una prestazione di servizi viene effettuata a titolo oneroso, ai sensi della sesta direttiva Iva, configurando un'operazione imponibile, esclusivamente quando tra il prestatore e l'utente intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni; scambio nell'ambito del quale il compenso ricevuto dal prestatore costituisce il controvalore effettivo del servizio prestato al soggetto richiedente.

Inoltre, la locuzione "sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità", di cui all'articolo 4 della sesta direttiva, si riferisce, conformemente ai presupposti del principio della neutralità del sistema comune dell'Iva, a qualsiasi operazione, indipendentemente dalla sua forma giuridica, intesa a ricavare dal bene di cui trattasi introiti aventi un certo carattere di stabilità.

Nel caso in esame, le operazioni di pubblicità esterna poste in essere dalla sezione del partito, pur garantendo introiti allo stesso, non consentono certo di parlare di uno "sfruttamento" avente il carattere della stabilità e continuità. Il partito stesso, così come la sua sezione, infatti, sono finanziati attraverso sussidi pubblici, conformemente alla legge nazionale austriaca sul finanziamento dei partiti politici, e con varie donazioni e contributi erogati dai membri del partito stesso.

Dunque, le sole entrate dotate di un carattere di permanenza, stabilità e continuità provengono dal finanziamento pubblico e dai contributi dei membri di tale partito. L'attività posta in essere dalla sezione, e in più in generale dal partito stesso, è un'attività di comunicazione e pubblicità nel contesto della realizzazione dei suoi obiettivi politici, al fine di diffondere le proprie idee in quanto organizzazione politica.

Conseguentemente, ha concluso la Corte, l'attività oggetto della causa principale non può costituire un'attività economica ai sensi dell'articolo 4 della sesta direttiva Iva.

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