Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

36-bis, senza sanzioni e interessi
la rata scaduta il 30 aprile 2020

Non occorre fare ricorso a un’interpretazione estensiva delle sospensioni previste dai decreti “Cura Italia” e “Liquidità”, circoscritte a ipotesi specifiche, la strada giusta è nel Dl “Rilancio”

immagine generica illustrativa

Il contribuente destinatario di una comunicazione di irregolarità emersa da controllo automatizzato, che ha saltato la rata in scadenza il 30 aprile 2020 secondo il piano di ammortamento concordato, può rimediare versando la somma dovuta entro il 16 settembre 2020, usufruendo della “remissione nei termini” prevista dall’articolo 144 del Dl “Rilancio”. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 262 del 12 agosto 2020.

L’istante fa presente che, in seguito a controllo automatizzato articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973, gli è stata notificata una comunicazione di irregolarità relativa alla dichiarazione Irap 2018. Per il pagamento del debito fiscale rilevato è stato predisposto un piano di frazionamento in 20 rate, delle quali la prima è stata versata nei termini, mentre la seconda, scaduta il 30 aprile 2020, non è stata versata.
A proposito di quest’ultima, l’istante chiede se tra i versamenti sospesi fino al 31 maggio 2020 e da regolarizzare entro il 30 giugno 2020 secondo quanto disposto dai decreti “Cura Italia” (Dl n. 18/2020) e “Liquidità” (Dl n. 23/2020), possano essere incluse anche le somme relative agli avvisi bonari derivanti dai controlli da 36-bis.

L’Agenzia delle entrate premette che nessuno dei due decreti legge cui fa riferimento il contribuente prevede il rinvio dei debiti fiscali, anche rateizzati, da 36-bis e 36-ter del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972. I due provvedimenti legislativi, infatti, prevedevano la sospensione dei versamenti in autoliquidazione di alcuni specifici tributi e contributi (ritenute alla fonte, trattenute delle addizionali regionale e comunale, Iva, contributi previdenziali e assistenziali).
Nello specifico, il blocco generalizzato, confermato dall’articolo 62, comma 4, del Dl n. 18/2020, previsto dall'articolo 1 del decreto Mef 24 febbraio 2020, riguarda soltanto i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni della “zona rossa”, mentre la sospensione disposta dal successivo articolo 68 è perimetrata ai versamenti connessi alle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e agli avvisi di accertamento esecutivi inviati dall'Agenzia delle entrate.

Nessun aiuto, quindi, al contribuente, dalle norme da lui richiamate.
Ma le misure straordinarie per far fronte all’emergenza economica causata dal Covid-19 non si esauriscono qui. Infatti, successivamente alla presentazione dell’interpello (28 aprile 2020), in soccorso di situazioni come quella in commento, è arrivato l’articolo 144 del decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020). La disposizione agevolativa prevede che sono da considerarsi nei termini i pagamenti, anche rateizzati, dei debiti fiscali emersi a seguito dei controlli automatizzati (articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972) e formali (articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973) o relativi alle comunicazioni degli esiti delle liquidazioni riguardanti i redditi a tassazione separata, in scadenza tra l'8 marzo e il 18 maggio 2020, versamenti che, sono considerati tempestivi se effettuati entro il prossimo 16 settembre.

L’istante, conclude l’Agenzia, può dunque usufruire del rinvio disposto dall’articolo 144 del decreto “Rilancio” e andare in cassa entro il 16 settembre per pagare, senza sanzioni e interessi la rata arretrata scaduta il 30 aprile 2020.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/36-bis-senza-sanzioni-e-interessi-rata-scaduta-30-aprile-2020