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Normativa e prassi

5% ok per definire lite ancora pendente
prima dell’entrata in vigore della legge

La conversione del Dl 119/2018 è infatti del 17 dicembre 2018, mentre la sentenza di rinvio della Cassazione è del 19 dicembre 2018, depositata il 24 gennaio 2019

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Il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia è applicabile solo nel caso in cui ricorrano cumulativamente le condizioni per cui il ricorso penda innanzi alla suprema Corte alla data di vigenza della norma e che l’Agenzia delle entrate sia risultata integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.
 
Questa in sintesi è la risposta n. 156/2019 al quesito posto da un contribuente che ha chiesto di poter definire una lite con il Fisco ai sensi dell’articolo 6, Dl 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
L’istante ritiene di poter accedere alla rottamazione pagando il 5% perché in tutti i giudizi di merito l’esito è stato totalmente a lui favorevole, anche se poi la suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassando con rinvio, ma la sentenza però è del 19 dicembre 2018.
Quindi, rappresenta l’istante, ancora pendente in Cassazione al momento dell’entrata in vigore della legge di conversione del Dl 119/2018 (legge 136/2018).
 
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate, sposando in pieno la tesi del contribuente, precisa che con la circolare 6/2019 aveva già chiarito che la percentuale del 5% è applicabile nel solo caso in cui ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:

  • il ricorso penda innanzi alla suprema Corte alla data del 19 dicembre 2018
  • l’Agenzia delle entrate sia rimasta integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio. 

Nel caso esposto dal contribuente, infatti, si è verificata la doppia soccombenza dell’Agenzia delle entrate nei precedenti gradi di giudizio e la sentenza della suprema Corte è stata deliberata il 19 dicembre 2018 e depositata il 24 gennaio 2019, stando a quanto dichiarato dall’interessato.
Il momento rilevante per la definizione agevolata coincide con la data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 119/2018 (legge 17 dicembre 2018, n. 136), ossia il 19 dicembre 2018, data in cui la sentenza della Cassazione con rinvio non era stata ancora depositata.
Pertanto, l’istante può definire la controversia con il pagamento del 5% del relativo valore, ai sensi del comma 2-ter dell’articolo 6 del Dl 119/2018.

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