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Normativa e prassi

87 gli Isa aggiornati per il 2022,
viaggeranno con le dichiarazioni 2023

Interessano circa un milione di contribuenti, 2 riguardano l’agricoltura, 21 il commercio, 5 le attività professionali, 37 l’area dei servizi e 22 il comparto manifatturiero

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Con il decreto dell'8 febbraio 2023 del ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 di ieri 28 febbraio 2023 (supplemento ordinario n. 9), sono stati aggiornati 87 dei 175 indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore per il periodo d’imposta 2022, che i contribuenti dovranno utilizzare al fine di ricevere il giudizio di affidabilità fiscale correlato ai benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge n. 50/2017.

A tal proposito occorre ricordare che l’articolo 24 del Dl n. 73/2022, ha modificato il comma 2, del citato articolo 9-bis del Dl n. 50/2017, disponendo che gli indici sono approvati con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze entro il mese di marzo del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicati (la vecchia norma ne prevedeva invece l’approvazione entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale erano applicati).

Gli indici in questione rappresentano le evoluzioni di altrettanti Isa approvati con il decreto 2 febbraio 2021; la revisione è stata effettuata sulla base del programma delle elaborazioni applicabili a partire dal periodo d’imposta 2022 approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2022, sulla base di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 9-bis richiamato.
Nel dettaglio, sono coinvolti 2 indici afferenti le attività dell’agricoltura, 21 indici riguardanti le attività del commercio, 5 indici relativi alle attività professionali, 37 indici per l’area dei servizi e 22 per il comparto delle manifatture.

I nuovi Isa interessano circa un milione contribuenti che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo corrispondenti a poco meno di 800 codici Ateco; tali attività spaziano dalla vendita al dettaglio alimentare alle farmacie (per quanto riguarda il settore del commercio), dalle guide turistiche agli studi medici (per quanto riguarda le attività professionali), dai laboratori di analisi cliniche alle tintorie e lavanderie (nel settore dei servizi), dall’editoria alla fabbricazione di mobili (in quello manifatturiero) e, infine, comprendono la gran parte delle attività riguardanti le coltivazioni agricole e l’allevamento di animali.

Le novità degli Isa evoluti
Gli indici approvati con il citato decreto sono stati elaborati attingendo a diverse fonti informative, in particolare, sono stati utilizzati i dati dichiarati dai contribuenti nei modelli Isa/studi di settore/parametri e nei modelli Unico/Redditi degli ultimi 8 anni disponibili (periodi d’imposta dal 2013 al 2020).
L’arco temporale utilizzato comprende, dunque, anche il 2020, ossia l’anno in cui si sono manifestati con maggiore intensità gli effetti economici negativi provocati dalla diffusione del Covid.
Tale circostanza comporta che le ricadute economiche della pandemia entrano tra gli elementi utilizzati per la parte ordinaria della evoluzione degli Isa, anticipando di fatto, già nella fase dell’aggiornamento, una parte significativa altrimenti demandata agli interventi correttivi straordinari.

Ciò non toglie, ovviamente, che gli Isa appena approvati, così come i restanti 88 già in vigore, dovranno essere integrati con le misure straordinarie in corso di elaborazione per tener conto del perdurare della diffusione del virus Covid-19, delle tensioni geopolitiche, dell’aumento del prezzo dell’energia, degli alimentari e delle materie prime e dell’andamento dei tassi di interesse.
Nel prossimo decreto di modifica degli Isa, in applicazione per il periodo di imposta 2022 (previsto entro la fine di aprile), infatti, in base a quanto prevede l’articolo 148 del Dl n. 34/2020 (decreto “Rilancio”), dovranno essere definite le predette misure.
In particolare, come anticipato alla Commissione degli esperti tenutasi il 15 dicembre scorso (in cui è stato peraltro espresso parere favorevole all’approvazione dei nuovi Isa), le modifiche riguarderanno sia le funzioni di stima degli indicatori elementari di affidabilità (ricavi/compensi per addetto; valore aggiunto per addetto; reddito per addetto) sia le “soglie economiche di riferimento” degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia (durata delle scorte; analisi dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti; copertura delle spese per dipendente).

Nel frattempo, per tornare agli 87 approvati con il decreto in commento, i nuovi indici contengono già alcuni fattori esogeni del contesto economico, che sono stati inseriti nei modelli di stima; tali fattori riguardano il mercato finanziario-creditizio (indice dei tassi di interesse bancari - prestiti alle imprese), l’andamento congiunturale (andamento settoriale dei ricavi/compensi; indici di concentrazione della domanda e dell’offerta; tasso di occupazione) e i fenomeni inflattivi (indice armonizzato dei prezzi al consumo; indice armonizzato dei prezzi al consumo dei beni energetici; indice generale dei prezzi alla produzione dell’industria).
Per alcuni degli indici evoluti si conferma la particolare modalità di determinazione del punteggio di affidabilità basata sul confronto tra i ricavi presunti in base agli indicatori elementari e quelli dichiarati al netto degli aggi. Negli Isa CM01U (Commercio al dettaglio alimentare), CM80U (Commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione) e DG14U (Attività sportive e di intrattenimento) opera, infatti, un meccanismo di neutralizzazione della componente relativa all’attività di vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, che consente di escludere dalla stima i proventi derivanti da tali attività, utilizzando i dati specifici forniti dal contribuente attraverso la compilazione del quadro C dei relativi modelli.

Nel decreto in esame non manca, ovviamente, l’approvazione anche di alcune territorialità specifiche che hanno l’obiettivo di differenziare il Paese sulla base di specifici indicatori per comune, provincia, regione e area territoriale, al fine di tener conto dell’influenza della localizzazione sulla determinazione dei ricavi o compensi.
Si tratta, in particolare, delle:

  1. territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale Irpef
  2. territorialità del livello delle quotazioni immobiliari
  3. territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili.

Le cause di esclusione
Infine, vale la pena segnalare che, nel decreto appena pubblicato, sono state confermate anche per il 2022 le cause di esclusione dalla applicazione degli Isa già presenti sin dal primo periodo d’imposta di applicazione.
Infatti, oltre ai casi individuati al comma 6 dell’articolo 9-bis, del Dl n. 50/2017, (inizio e cessazione attività, periodo di non normale svolgimento dell’attività), gli indici appena approvati non sono applicabili nei confronti:

  • dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro
  • dei contribuenti che si avvalgono dei regimi forfetari
  • dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività prevalenti, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati
  • delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi
  • dei soggetti che, in relazione all’indice CG72U, esercitano, in ogni forma di società cooperativa, una delle seguenti attività:
    • trasporto con taxi, codice attività 49.32.10
    • trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente, codice attività 49.32.20.

Al momento, pertanto, non sono ancora note eventuali ulteriori cause di esclusione che dovessero rendersi necessarie per l’applicazione dei cosiddetti correttivi Covid.
Non è però da escludere la possibilità che, a breve, il prossimo decreto che approverà l’integrazione degli Isa possa prevedere, accanto alle cause di esclusione già disposte, altre eventuali ipotesi correlate agli effetti della pandemia, qualora dalle attività straordinarie di analisi della situazione economica conseguente al perdurare dell’emergenza epidemiologica, delle tensioni geopolitiche, dell’aumento del prezzo dell’energia, e delle materie prime, dovesse emergere, anche per il 2022, la necessità di escludere ulteriori tipologie di soggetti dall’applicazione degli Isa.

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