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Normativa e prassi

Abbonamento Tv, finita la sospensione
il canone ricompare in bolletta

La modalità che prevede il versamento tramite F24 delle quote arretrate da parte dei titolari di utenze elettriche è circoscritto alla ripresa dei pagamenti rimandati a causa del terremoto

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I canoni sospesi per il terremoto che ha colpito nel 2016 il centro Italia possono essere versati dagli abbonati tramite F24, in 24 rate mensili, a partire dal 1° gennaio 2021, senza sanzioni e interessi. Dai canoni dovuti dal 1° gennaio 2021 riprende l’operatività del regime ordinario, quindi, a prescindere dalla fatturazione dei consumi elettrici, i gestori di energia dovranno emettere almeno una bolletta ogni quattro mesi e, comunque, in tempo per il mese di ottobre, con addebito del canone.

Con la risposta n. 70 del 3 febbraio 2021 l’Agenzia delle entrate fa chiarezza sulle modalità di riscossione del canone Tv nelle zone del centro Italia colpite dal terremoto del 2016.
In particolare il documento di prassi indica le linee guida per la riscossione/versamento dei canoni “sospesi” a causa del sisma e di quelli “non sospesi” una volta ripristinata la procedura a regime, con addebito sulla bolletta elettrica. I dubbi espressi da una società derivano, in sintesi, dal disallineamento temporale tra lo stop alla fatturazione, nelle stesse zone, per i consumi energetici e la ripresa del pagamento dell’abbonamento Rai.

Il documento di prassi ricorda che il pagamento del canone Rai è stato incluso tra gli adempimenti e i versamenti tributari bloccati temporaneamente dopo il terremoto del 2016.
L’agevolazione è stata più volte prorogata.
Da ultimo, il Dl n. 55/2018, ha dettato, tra l'altro, apposite disposizioni riguardanti il pagamento del canone di abbonamento a uso privato nei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici e ha spostato il periodo di pausa fino al 31 dicembre 2020.
Le quote arretrate, prevede l’articolo 1, comma 3, del provvedimento, dovranno essere versate, senza sanzioni e interessi, tramite rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro quote mensili di pari importo, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Il successivo comma 4 stabilisce che “La ripresa dei versamenti del canone di abbonamento alla televisione ad uso privato di cui all'articolo 1, comma 153, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è effettuata secondo le modalità di cui al comma 3)” ossia, per quanto riguarda gli abbonamenti sospesi dopo il sisma, tramite rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a partire dal 1° gennaio 2021.

In sostanza, evidenzia l’Agenzia, la misura a favore dei contribuenti colpiti dal terremoto del 2016 prevede la sospensione del pagamento del canone Rai fino al 31 dicembre 2020, ma dal 2021 il versamento rientra a regime.

Ciò detto, l’Amministrazione condivide il comportamento prospettato dall’istante nell’interpello per quel che riguarda il pagamento dei canoni sospesi (periodo agosto 2016 - dicembre 2020). La strada indicata, infatti, che demanda l’adempimento agli abbonati, coincide con quella tracciata dalle Entrate, secondo cui “il canone tv ad uso privato dovuto e non addebitato nelle fatture per la fornitura dell'energia elettrica per effetto della sospensione dei versamenti dovrà essere corrisposto autonomamente dai cittadini mediante modello F24, con rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° gennaio 2021”.

L’Amministrazione non condivide invece l’orientamento dell’istante in merito alla ripresa ordinaria dei pagamenti. La società ritiene, infatti, applicabile la stessa modalità prevista per la ripresa dei pagamenti sospesi anche per gli abbonamenti “non sospesi” relativi al 2021, considerato che la fatturazione per i consumi elettrici è stata sospesa, facoltativamente, fino a tutto il 2021.
I commi 3 e 4 del Dl n. 155/2018 sopra citati, chiarisce l’Agenzia, sono entrambi riferibili ai canoni sospesi e non disciplinano le modalità di versamento dei "canoni non sospesi" dovuti "a regime" dal
1° gennaio 2021. In un caso, in sintesi, il riferimento è generico al versamento del tributo, nell’altro riguarda specificamente i pagamenti su bolletta. Ricordiamo, infatti, che in mancanza di utenza elettrica da parte del soggetto passivo, il versamento del canone avviene tramite F24.
In breve, la modalità di pagamento tramite F24, in ventiquattro rate senza interessi e sanzioni riguarda soltanto le quote bloccate nel periodo di emergenza, dai canoni dovuti dal 2021 riprende la procedura ordinaria.
Tale interpretazione è confermata sia dalla relazione di accompagnamento al decreto legge n. 55/2018 che dalla nota dell’Agenzia sopra richiamata dalla quale emerge che le modalità di versamento in F24, con rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili, sono applicabili esclusivamente alla “ripresa” dei versamenti dei “canoni sospesi” e non per la ripresa dei pagamenti a regime a partire dalle somme dovute dal 2021.

Per quest’ultimi tornano operative le regole ordinarie con addebito in bolletta.
Come già detto l’incertezza dell’istante nasce dalla facoltà di sospendere, nelle zone interessate dal sisma, la fatturazione dei consumi energetici fino al 31 dicembre 2021. La soluzione al quesito è tuttavia rintracciabile nell’articolo 3, comma 4, del Dm n. 94/2016 (Regolamento canone Rai in bolletta) secondo cui “Nei casi in cui non siano dovute somme a titolo di consumi elettrici, l'impresa elettrica invia ai clienti le fatture con addebito delle rate del canone almeno una volta ogni quattro mesi. In ogni caso, l'impresa elettrica invia ai clienti le fatture con addebito delle rate del canone dovute per l'anno di riferimento, in tempo utile per l'addebito entro il mese di ottobre”.

È quanto dovrà fare la società, che a prescindere dalla ripresa della fatturazione dei consumi elettrici, dovrà riscuotere il canone Rai 2021 ordinariamente dovuto dal 1° gennaio 2021 (“canoni non sospesi”) emettendo fatture “con addebito delle rate del canone almeno una volta ogni quattro mesi” e, comunque “in tempo utile per l'addebito entro il mese di ottobre” come previsto dalla norma richiamata.

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