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Normativa e prassi

Abruzzo: per chi ricompra casa,
esenzione dalle imposte d’atto

Le agevolazioni per le popolazioni colpite dal terremoto si applicano anche se l’acquisto dell’immobile sostitutivo di quello distrutto avviene a partire da quest’anno

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Niente imposte di registro e ipocatastali se si acquista un immobile sostitutivo dell’abitazione principale distrutta dal terremoto del 6 aprile 2009: si tratta di un intervento volto a garantire le esigenze abitative dei cittadini danneggiati dagli eventi sismici, non “colpito” pertanto dalla soppressione generale - scattata dall’1 gennaio - delle agevolazioni previste ai fini dell’imposta di registro per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari a titolo oneroso (articolo 10, comma 4, Dlgs 23/2011).
Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 61/E dell’11 giugno 2014.
 
I chiarimenti del Fisco giungono in seguito ad alcuni dubbi interpretativi legati al contenuto della norma ricordata che, sembrava, potere spazzar via anche le misure agevolative disposte, dall’articolo 3 del decreto legge 39/2009, per favorire la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e degli immobili ad uso non abitativo. In particolare, il comma 1 prevede “… la concessione di contributi a fondo perduto …. e … di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale, …distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati o per l’acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta” e “l’esenzione da ogni tributo, con esclusione dell’imposta sul valore aggiunto, e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti …  inclusi quelli concernenti la prestazione delle eventuali garanzie personali o reali, nonché degli atti conseguenti e connessi …”.
 
Proprio in considerazione del fatto che l’esenzione è stata introdotta dal legislatore con lo scopo di agevolare la ricostruzione nei comuni colpiti dal sisma, l’Agenzia delle Entrate ritiene che resti in vigore anche per gli atti traslativi di immobili stipulati successivamente al 1° gennaio 2014, in quanto non rientra nel novero di misure agevolative dell’imposta di registro sui trasferimenti immobiliari ma fa parte, invece, di un piano di interventi introdotti per garantire le esigenze abitative dei cittadini danneggiati dal terremoto.
 
Del resto, già con la circolare n. 2/2014, l’Agenzia aveva chiarito che la soppressione delle agevolazioni disposta dal Dlgs 23/2011 non riguarda alcune ipotesi particolari (come la piccola proprietà contadina, la partecipazione all’Expo 2015, la mediazione civile e commerciale, i procedimenti di separazione e divorzio, gli atti di conciliazione giudiziale), per le quali il trattamento di favore resta in vigore.
Analogamente, in coerenza con i principi espressi in quella circostanza, anche per gli atti di acquisto di immobili sostitutivi dell’abitazione principale distrutta, stipulati dopo il 1° gennaio 2014, resta in vigore il trattamento di esenzione da “ogni tributo” previsto dall’articolo 3 del Dl 39/2009.
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