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Normativa e prassi

Accertamenti in vista per il consolidato nazionale

Le istruzioni operative agli uffici locali Definizione concordata della pretesa tributaria da privilegiare

vignetta uomo con canocchiale
L'agenzia delle Entrate ha dettato le istruzioni operative in materia di procedimento di accertamento e di accertamento con adesione, ai fini Ires, sul "consolidato nazionale". A contenere le informazioni, indirizzate agli uffici locali, è la circolare n. 60/E del 31 ottobre. Dopo aver focalizzato le caratteristiche della tassazione di gruppo, il documento si sviluppa in due parti: la prima descrive in generale il percorso di accertamento che dovrà essere seguito dagli uffici locali competenti, mentre la seconda specifica gli aspetti operativi e contabili corredandoli di numerosi esempi pratici.

Il percorso di accertamento delineato dall'agenzia delle Entrate tiene conto del fatto che la fiscal unit, pur presentando un'unica dichiarazione di consolidato (modello Cnm) e liquidando un'unica imposta di gruppo, non assurge ad autonomo soggetto d'imposta. Infatti, le singole entità legali aderenti al consolidato mantengono la titolarità dell'obbligazione tributaria e sono obbligate alla presentazione di proprie dichiarazioni dei redditi (modello Unico SC), senza liquidare l'Ires.
Dal doppio livello dichiarativo deriva la presenza fisiologica di due distinti livelli di accertamento, legati da un nesso di consequenzialità: alla rettifica operata in capo alla società consolidata (modello Unico SC) consegue sempre la rettifica del consolidato (modello Cnm), salvo il caso di autonoma rettifica del modello Cnm relativamente a violazioni attinenti alla dichiarazione stessa.

Confermando gli indirizzi operativi già espressi dalle circolari n. 235/E dell'8 agosto 1997 e n. 2/E del 23 gennaio 2007, si prevede che gli uffici dovranno normalmente privilegiare l'accertamento con adesione, sia a livello delle società consolidate che della consolidante, cercando una definizione concordata della pretesa tributaria.

In sede di analisi del procedimento di accertamento di primo livello, i punti di particolare interesse sono:

 

  • l'evidenziazione, nell'atto della consolidata, dell'"imposta teorica", che rappresenta la misura massima della responsabilità di ogni società consolidata ed è pari alla imposta calcolabile sulla variazione contabile accertata applicando le aliquote vigenti
  • il coinvolgimento della consolidante nel procedimento di accertamento della consolidata, sia in caso di adesione attraverso la partecipazione di entrambe al contraddittorio avente a oggetto i redditi complessivi netti della consolidata, sia in caso di accertamento attraverso la notifica anche alla consolidante dell'avviso emesso nei confronti della consolidata.

Per quanto riguarda il secondo livello, si evidenziano i seguenti aspetti:

  • l'atto di accertamento della consolidante (modello Cnm), da notificare alla consolidante e alle consolidate interessate dai procedimenti di primo livello, contiene la liquidazione della maggiore imposta dovuta e la ripartizione delle responsabilità per la maggiore imposta, gli interessi e le sanzioni di cui all'articolo 127 del Tuir
  • per la ripartizione delle responsabilità viene adottato un "criterio proporzionale", in base al quale la responsabilità di ciascuna entità legale dipende dall'incidenza percentuale che la singola rettifica del reddito complessivo netto di ciascuna consolidata ha avuto sul totale delle rettifiche del reddito complessivo globale
  • in applicazione del criterio proporzionale, anche la società consolidata che resta in situazione di perdita dopo la propria rettifica è responsabile della maggiore imposta accertata in capo alla consolidante, in proporzione alla variazione contabile stessa
  • la competenza all'irrogazione della sanzione correlata al tributo Ires è dell'ufficio competente per la consolidante, in applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
  • la possibilità di emettere, a livello della consolidante, accertamenti, anche in adesione, "simultanei", che tengano conto delle rettifiche operate nei confronti di più consolidate, al fine di limitare la progressione degli atti integrativi e modificativi, previsti dall'articolo 17, comma 3, del Dm 9 giugno 2004.

Nella parte dedicata agli "aspetti operativi e contabili", inoltre, la circolare, ipotizzando un consolidato composto da tre società, ha spiegato, avvalendosi di tabelle contabili, la procedura che dovranno seguire gli uffici competenti. Le ipotesi di accertamento considerate riguardano, a livello della consolidata, sia la determinazione di un maggior reddito complessivo netto, che una minore perdita.
Analizzate, a livello della consolidante, poi le ipotesi di accertamento simultaneo e progressivo, sia nel caso di consolidato in utile, che nel caso di consolidato in perdita, mettendo in evidenza le differenze procedurali.

Da rimarcare la necessità, sottolineata in più punti dalla circolare, di un continuo scambio di informazioni tra i diversi uffici competenti per i due livelli di accertamento.

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