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Normativa e prassi

Accesso al Superbonus precluso
all’azienda di servizi alla persona

L’ente non rientra tra quelli elencati tassativamente dall’articolo 119, comma 9, del decreto “Rilancio” come potenziali beneficiari dell’agevolazione

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Per assenza dei presupposti soggettivi le Aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp) non possono usufruire del Superbonus. L’elencazione tassativa dei potenziali beneficiari stabilita dal comma 9 dell’articolo 119 del decreto Rilancio non prevede tali enti quali fruitori dell’agevolazione. Questo, in sintesi, il contenuto della risposta n. 342 del 23 giugno 2022 data dall’Agenzia delle entrate.
 
La richiesta di chiarimenti giunge da una ex Ipab che ha deliberato la sua trasformazione in Azienda pubblica di servizi alla persona (Asp), in conformità a quanto stabilito da regolamento regionale per la classificazione e la trasformazione delle Ipab.
L’ente fa presente, inoltre, di essere senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto pubblico, che opera sotto la vigilanza della Regione e offre servizi assistenziali e sanitari in favore della popolazione anziana non autosufficiente.
L'Asp vuole ristrutturare una parte del complesso edilizio che gestisce direttamente come residenza per anziani e precisa che la parte di struttura su cui intende effettuare i lavori è di notevoli dimensioni anche se è accatastata come immobile unitario.
L’azienda chiede, pertanto, di potere fruire del Superbonusprevisto per le Onlus, ai sensi dei commi 9 e 10 bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio, considerando l'immobile predetto non come unica unità, ma rispetto al numero delle unità che si ottengono.
A suffragio di questa sua richiesta l’istante sostiene che con il Dlgs n. 207/2001, il legislatore ha voluto riconoscere alle Asp le stesse agevolazioni di carattere fiscale proprie delle Onlus.
 
L’Agenzia delle entrate non concorda con l’istante e per argomentare la propria posizione richiama la normativa e i documenti di prassi riguardanti il Superbonus, a partire dall’articolo 119 del decreto “Rilancio” che disciplina la detrazione, nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica ed al consolidamento statico o alla riduzione del rischiosismico degli edifici.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 dell’articolo 119 del decreto “Rilancio” mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e10.
Per quanto riguarda i documenti di prassi che forniscono chiarimenti sull’applicazione di questa agevolazione l’Agenzia ricorda la circolare n. 24/2020, la risoluzione n. 60/2020 e la circolare n. 30/2020 oltre alle diverse risposte a istanze di interpello consultabili nella apposita area tematica presente sul sito dell’Agenzia delle entrate 
In particolare, l’Agenzia ricorda che il comma 9 dell’articolo 119 del decreto “Rilancio” elenca tassativamente i soggetti che possono richiedere l’applicazione della agevolazione.
Tra questi, ribadisce l’Agenzia, non rientrano le Aziende di servizio alla persona (Asp) e pertanto non sussistono i presupposti soggettivi per poter fruire del Superbonus.

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