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Normativa e prassi

Accise su alcol e prodotti energetici:
doppia scadenza per chi deve versare

Arrivano dal ministero dell’Economia e delle Finanze le istruzioni per pagare le imposte su alcuni prodotti immessi in commercio tra il 1° e il 15 dicembre di quest’anno

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Cambiano in base alla differente modalità di pagamento le ultime date utili per versare le accise sull’alcool etilico, le bevande alcoliche e i prodotti energetici diversi dal gas naturale, carbone, lignite e coke. Il decreto 4 dicembre del Mef, pubblicato ieri, 14 dicembre 2020,  in Gazzetta ufficiale con la serie generale n. 309/2020, fissa il termine per chi utilizza il modello F24 e quello per chi paga direttamente in Tesoreria.

Il provvedimento è emesso in base alle disposizioni dettate dall’articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione. Quest’anno il 27 dicembre, data di massima indicata dallo stesso testo unico, è festivo; il nuovo calendario, quindi, fissa le seguenti scadenze:

  • per chi sceglie di versare con il modello F24, senza possibilità di compensazione di eventuali crediti, il termine ultimo è il 18 dicembre
  • se il pagamento è eseguito direttamente presso la tesoreria dello Stato o tramite conto corrente postale o bonifico indirizzato alla stessa Tesoreria, l’ultima data utile scivola al 28 dicembre.
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