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Normativa e prassi

Accollo del debito d’imposta,
pagamenti solo con F24 pena lo scarto

Il provvedimento disciplina le modalità di esecuzione, l’eventuale irrogazione delle sanzioni in caso di inosservanza delle regole e il relativo recupero degli importi dovuti

debito

Il pagamento del debito d’imposta altrui deve essere effettuato solo con il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia. La delega di pagamento sarà rifiutata se presentata con modalità diverse e se si utilizzino in compensazione i crediti dell’accollante. Sono, in sintesi, alcuni dei chiarimenti forniti con il provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, del 24 settembre 2021.

Il provvedimento trova la sua origine nell’articolo 1 del collegato fiscale alla legge di bilancio 2020 (il Dl n. 124/2019) che ha disciplinato l’accollo del debito di imposta altrui, previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente. La disposizione del decreto fiscale, in particolare, vieta il pagamento del debito accollato mediante compensazione. In sostanza chi si accolla un debito tributario altrui non può pagarlo tramite la compensazione in F24. Nel caso di violazione del divieto, il pagamento si considera non avvenuto a tutti gli effetti di legge e sono irrogate sanzioni differenziate per l’accollante e l’accollato. La stessa disposizione, poi demanda le regole di attuazione della norma a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (vedi articolo “Collegato fiscale - 9: accollo debito non utilizzabile in compensazione”).

Il provvedimento in esame, quindi, disciplina le modalità di esecuzione dell’accollo del debito fiscale altrui, le conseguenze dei comportamenti difformi da quelli ammessi con determinazione delle relative sanzioni e le modalità di riscossione degli importi dovuti per i soggetti coinvolti. Il documento prevede, in primo luogo, come unica modalità di pagamento, il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, pena il rifiuto della delega di pagamento. Parimenti la delega sarà rifiutata in caso di utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante.
Riguardo alle modalità di compilazione della delega, nella sezione “Contribuente” devono essere indicati:

  • nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dell’accollato, cioè il debitore originario
  • nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale dell’accollante, cioè colui che effettua il versamento in luogo dell’accollato, unitamente al codice che sarà individuato con successiva risoluzione.

Rispetto al regime sanzionatorio, poi, il provvedimento chiarisce che i versamenti effettuati in violazione delle modalità indicate si considerano come non avvenuti. Per l’accollato, l’omesso pagamento comporta il recupero dell’imposta non versata e degli interessi, oltre all’applicazione della sanzione del 30% dell’importo non versato (articolo 13, comma 1, del Dlgs n. 471/1997).

All’accollante, coobbligato per l’imposta e gli interessi del punto precedente, si applicherà la sanzione pari al 30% del credito utilizzato (articolo 13, comma 4, del Dlgs n. 471/1997) nel caso in cui il credito sia esistente. Nel caso in cui, invece, il credito sia inesistente, l’accollante sconta la sanzione dal 100% al 200% della misura del credito stesso (articolo 13, comma 5, del Dlgs n. 471/1997).

Riguardo, infine, alle modalità di riscossione degli importi in caso di applicazione delle misure sanzionatorie, il provvedimento precisa che l’Agenzia delle entrate emette un apposito atto di recupero da notificare entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento.

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